Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2012, n. 41228
CASS
Sentenza 20 settembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena su richiesta delle parti subordinando il beneficio della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno non contemplato dall'accordo sottoposto al suo vaglio, in quanto il giudice, una volta ritenuta l'applicabilità della sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici indicati nell'art. 165 cod. pen., tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale monocratico limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2012, n. 41228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41228
    Data del deposito : 20 settembre 2012

    Testo completo