Sentenza 20 settembre 2012
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena su richiesta delle parti subordinando il beneficio della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno non contemplato dall'accordo sottoposto al suo vaglio, in quanto il giudice, una volta ritenuta l'applicabilità della sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici indicati nell'art. 165 cod. pen., tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale monocratico limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2012, n. 41228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41228 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/09/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1280
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 3961/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM ER N. IL 28/12/1966;
avverso la sentenza n, 1274/2009 del 30/9/2009 del TRIBUNALE DI FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Lette le conclusioni del PG Dott. SANTE SPINACI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale monocratico di Forlì, con sentenza del 30 settembre 2009, applicava nei confronti di MP RN la pena dalla stessa richiesta, in accordo con il pubblico ministero, in sede di giudizio direttissimo. Alla MP erano stati contestati i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, danneggiamelo, atti osceni, disturbo alle persone, fatti commessi nelle condizioni di recidiva specifica. La pena era determinata in mesi quattro di reclusione e "... sospesa in subordine al risarcimento del danno in favore delle persone offese".
Contro tale sentenza ha proposto ricorso personalmente MP RN con tre motivi, tutti riferibili a violazioni di legge penale connesse alla applicazione della pena sospesa subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al risarcimento del danno. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto ritenendo che il giudice abbia violato la legge per aver alterato l'accordo intervenuto tra le parti subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. Chiede, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato in quanto il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell'art. 165 cod. pen. tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno;
a fronte di un elenco "chiuso" di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice. L'adempimento dell'obbligo risulterebbe, infatti, impossibile senza un ulteriore provvedimento. Inoltre la sentenza, con la clausola in questione, si è di fatto pronunciata sulla fondatezza di una azione civile che, però, non risulta esercitata, a prescindere dalla preclusione per il giudice di procedere, in sede di "patteggiamento", alla valutazione del merito della azione civile.
Si è, quindi, verificata sia una violazione del principio della domanda che dei limiti ai poteri di accertamento riconosciuti al giudice in sede di applicazione pena.
L'apposizione della condizione alla sospensione della pena non incide sulla sostanza dell'accordo per cui è possibile rimuoverla confermando nel resto la sentenza. La stessa quindi va annullata senza rinvio solo per la parte con la quale si subordinava la sospensione condizionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella sola parte relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012