CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2023, n. 17785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17785 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente -
contro Ente Teatro di Sicilia – Stabile di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Vincenzo Taranto del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Aldebaran n. 21 in Catania;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2276, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.4.2015, e pubblicata il 3.6.2015; Oggetto: Compensazione - Censurata illegittimità - Non Contestazione - Operatività - Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria - Limiti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17785 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 6 ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di procedura di verifica automatizzata ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, l’Agenzia delle Entrate notificava all’Ente Teatro Stabile di Catania la cartella di pagamento n. 293 2008 0061193950, con la quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi VA ed Ires, oltre accessori, con riferimento all’anno 2004. L’Ufficio riteneva che il contribuente avesse operato una indebita compensazione di un credito non riconosciuto, e pertanto procedeva al recupero a tassazione. 2. Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale osservava che l’esistenza del credito VA non era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria e, anche se lo stesso era maturato nell’anno 2001, questo non impediva di poterlo portare in compensazione in anno successivo. In relazione al recupero dell’Ires, il contribuente non aveva proposto contestazioni. Pertanto la CTP annullava la cartella di pagamento in relazione all’VA, e la confermava in relazione all’Ires. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunciata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. 5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ed ha 3 di 6 domandato accogliersi i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti i restanti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto operante il principio di non contestazione prima che la modifica della indicata norma del codice di rito lo prevedesse (4.9.2009). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente afferma ancora la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché “l’Ufficio non ha inteso rinunciare a nessuno dei rilievi contenuti nell’atto impositivo” (ric., p. 5), e comunque quando l’Amministrazione finanziaria domanda il rigetto integrale del ricorso del contribuente ne contesta ogni contenuto, e non le è precluso proporre ulteriori argomenti giuridici nel corso del giudizio. 3. Mediante il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la nullità della decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto illegittimo l’ampliamento delle difese di primo grado proposta dall’Ente impositore in grado di appello. 4. Con il quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, e comunque la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver pronunciato sui motivi di ricorso proposti. 5. Mediante il quinto mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR per 4 di 6 aver omesso “di pronunciare circa la debenza delle somme iscritte a ruolo” (ric., p. 11). 6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, per non avere il giudice dell’appello proposto alcuna valutazione “in merito ai rilievi dell’Ufficio” (ric., p. 12), e non avere esaminato i calcoli proposti al fine di dimostrare la fondatezza del recupero a tassazione effettuato nei confronti del contribuente. 7. Mediante i suoi motivi di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta la pronuncia adottata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia e della violazione di legge, per avere il giudice dell’appello erroneamente motivato la propria decisione sul fondamento di una pretesa non contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle ragioni fatte valere dal contribuente, reputando in conseguenza la tardività delle repliche proposte, ed aver totalmente omesso di pronunciare circa gli argomenti proposti per affermare il giusto fondamento della pretesa fiscale. Gli strumenti di impugnazione presentano profili di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. 7.1. La CTR scrive che “nel caso in esame la difesa di prime cure dell’Ente [Teatro Stabile, n.d.r.] risulta incentrata su elementi obbiettivi e coerenti in fatto oltre che in diritto, e quindi è stata rigorosa e articolata. Per contro l’A.F. ha obbiettato in termini del tutto generici oltre che apodittici, senza soffermarsi su alcuno dei punti del ricorso. Ne discende che nella presente sede è inammissibile la resipiscenza della Stessa, svolta in oltre due pagine fitte, a fronte delle poche righe della comparsa di primo grado” (sent. CTR, p. 2 s.). 5 di 6 7.2. Deve allora riscontrarsi che, effettivamente, la CTR non risulta condivisibile circa l’applicazione del principio di non contestazione, su cui esclusivamente fonda la propria decisione, ed in particolare sulla sua applicazione nel giudizio tributario, in cui l’Amministrazione finanziaria, salvo eccezioni che in questo caso non ricorrono, è attore sostanziale del giudizio. Premesso che il principio di non contestazione faceva già parte del nostro sistema giuridico, anche prima di trovare una espressa previsione a seguito della modifica dell’art. 115 del codice di rito, questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che “il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione”, Cass. sez. V, 13.3.2019, n. 7127, e non si è mancato di specificare che “nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio”, Cass. sez. V, 23.7.2019, n. 19806. 6 di 6 7.2.1. A tanto sembra opportuno aggiungere che il divieto di introdurre questioni non proposte in primo grado nel corso del secondo grado del giudizio, riguarda (le domande e) le eccezioni nuove in senso stretto, ma rimane consentito alle parti proporre ulteriori argomenti di diritto per assicurare fondamento alla propria prospettazione. 8. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.
- ricorrente -
contro Ente Teatro di Sicilia – Stabile di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Vincenzo Taranto del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Aldebaran n. 21 in Catania;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2276, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.4.2015, e pubblicata il 3.6.2015; Oggetto: Compensazione - Censurata illegittimità - Non Contestazione - Operatività - Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria - Limiti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17785 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 6 ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di procedura di verifica automatizzata ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, l’Agenzia delle Entrate notificava all’Ente Teatro Stabile di Catania la cartella di pagamento n. 293 2008 0061193950, con la quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi VA ed Ires, oltre accessori, con riferimento all’anno 2004. L’Ufficio riteneva che il contribuente avesse operato una indebita compensazione di un credito non riconosciuto, e pertanto procedeva al recupero a tassazione. 2. Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale osservava che l’esistenza del credito VA non era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria e, anche se lo stesso era maturato nell’anno 2001, questo non impediva di poterlo portare in compensazione in anno successivo. In relazione al recupero dell’Ires, il contribuente non aveva proposto contestazioni. Pertanto la CTP annullava la cartella di pagamento in relazione all’VA, e la confermava in relazione all’Ires. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunciata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. 5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ed ha 3 di 6 domandato accogliersi i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti i restanti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto operante il principio di non contestazione prima che la modifica della indicata norma del codice di rito lo prevedesse (4.9.2009). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente afferma ancora la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché “l’Ufficio non ha inteso rinunciare a nessuno dei rilievi contenuti nell’atto impositivo” (ric., p. 5), e comunque quando l’Amministrazione finanziaria domanda il rigetto integrale del ricorso del contribuente ne contesta ogni contenuto, e non le è precluso proporre ulteriori argomenti giuridici nel corso del giudizio. 3. Mediante il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la nullità della decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto illegittimo l’ampliamento delle difese di primo grado proposta dall’Ente impositore in grado di appello. 4. Con il quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, e comunque la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver pronunciato sui motivi di ricorso proposti. 5. Mediante il quinto mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR per 4 di 6 aver omesso “di pronunciare circa la debenza delle somme iscritte a ruolo” (ric., p. 11). 6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, per non avere il giudice dell’appello proposto alcuna valutazione “in merito ai rilievi dell’Ufficio” (ric., p. 12), e non avere esaminato i calcoli proposti al fine di dimostrare la fondatezza del recupero a tassazione effettuato nei confronti del contribuente. 7. Mediante i suoi motivi di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta la pronuncia adottata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia e della violazione di legge, per avere il giudice dell’appello erroneamente motivato la propria decisione sul fondamento di una pretesa non contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle ragioni fatte valere dal contribuente, reputando in conseguenza la tardività delle repliche proposte, ed aver totalmente omesso di pronunciare circa gli argomenti proposti per affermare il giusto fondamento della pretesa fiscale. Gli strumenti di impugnazione presentano profili di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. 7.1. La CTR scrive che “nel caso in esame la difesa di prime cure dell’Ente [Teatro Stabile, n.d.r.] risulta incentrata su elementi obbiettivi e coerenti in fatto oltre che in diritto, e quindi è stata rigorosa e articolata. Per contro l’A.F. ha obbiettato in termini del tutto generici oltre che apodittici, senza soffermarsi su alcuno dei punti del ricorso. Ne discende che nella presente sede è inammissibile la resipiscenza della Stessa, svolta in oltre due pagine fitte, a fronte delle poche righe della comparsa di primo grado” (sent. CTR, p. 2 s.). 5 di 6 7.2. Deve allora riscontrarsi che, effettivamente, la CTR non risulta condivisibile circa l’applicazione del principio di non contestazione, su cui esclusivamente fonda la propria decisione, ed in particolare sulla sua applicazione nel giudizio tributario, in cui l’Amministrazione finanziaria, salvo eccezioni che in questo caso non ricorrono, è attore sostanziale del giudizio. Premesso che il principio di non contestazione faceva già parte del nostro sistema giuridico, anche prima di trovare una espressa previsione a seguito della modifica dell’art. 115 del codice di rito, questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che “il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione”, Cass. sez. V, 13.3.2019, n. 7127, e non si è mancato di specificare che “nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio”, Cass. sez. V, 23.7.2019, n. 19806. 6 di 6 7.2.1. A tanto sembra opportuno aggiungere che il divieto di introdurre questioni non proposte in primo grado nel corso del secondo grado del giudizio, riguarda (le domande e) le eccezioni nuove in senso stretto, ma rimane consentito alle parti proporre ulteriori argomenti di diritto per assicurare fondamento alla propria prospettazione. 8. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.