Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto ne' l' "animus nocendi", ne' l' "animus decipiendi", in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/1999, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 10.2.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.281
3. " Pierfranceseo Marini " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N.28113/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC Elio, nato a [...] il 25 agosto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 30 aprile 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Frasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Enzo Lo Giudice;
O S S E R V A
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 479 c.p. di BE Elio, imputato di avere, nell'esercizio delle funzioni di notaio, falsamente certificato che TT ZO aveva apposto la propria firma sul verbale di accettazione della carica di consigliere delegato della Sirauto srl in data 4 luglio 1986, mentre tale firma era stata apposta dall'interessato il 16 aprile 1986. Propone ricorso il BE per i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art.479 c.p. in ordine al dolo necessario per la configurabilità del falso ideologico in atto pubblico;
- inosservanza dell'art.49, c.2 c.p. in relazione all'art. 479 c.p.;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art.499,c.I,in relazione all'art.526 cpp) in riferimento alla desposizione testimoniale di TT ZO. Il ricorso va disatteso.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui censura in punto di fatto il convincimento espresso dai giudici di merito e congruamente motivato attraverso la disamina del le risultanze processuali che l'avere il prevenuto in unica data, il 4 luglio 1986, autenticato una serie di firme raccolte in epoche diverse, tra cui quella del TT, non è frutto di mera svista, riconducibile perciò a leggerezza o semplice negligenza, ma è dimostrativo, al contrario, della consapevolezza e volontarietà della "immutatio veri".
È invece infondato, laddove ripropone l'assunto che per la sussistenza del dolo nel reato in esame è necessaria la c.d. "intentio decipiendi", del tutto assente nella specie: tesi da sempre, con ripetute pronunce, contrastata dalla giurisprudenza di questa Corte, ferma nell'affermazione del principio che l'elemento soggettivo del delitto di falsità ideo logica in atto pubblico consiste nel dolo generico e cioè nella consapevolezza e volontarietà della falsa attestazione, non essendo richiesto ne' un "animus nocendi" ne' "un amimus decipiendi", cosi che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di nuocere, ma anche con la convinzione di non produrre alcun danno.
Privo di pregio giuridico è pure il secondo motivo di ricorso. Con esso si sostiene che nel fatto contestato manca l'offesa all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice poiché la falsa certificazione relativa alla data in cui era stata accettata la carica societaria non ha determinato ne era in alcun modo idonea a determinare l'evento dell'inganno alla fede pubblica, ne' ha comunque prodotto effetti pregiudizievoli per chicchessia e, in particolare, per il TT;
per cui si verserebbe in ipotesi di reato impassibile per innocuità e inutilità del falso.
Va in contrario osservato che anche la data di autenticazione è elemento di cui l'atto pubblico è destinato a prova re la verità, sicché la falsa indicazione pur soltanto di tale elemento è sufficiente a ledere la fede pubblica, che costituisce l'oggetto giuridico dei reati di falso.
Occorre poi ricordare che in nessuna norma del titolo set timo del codice penale vi è alcun riferimento, neppure implicito, alla tutela di un ulteriore interesse in aggiunta alla fede pubblica. Ne deriva che non è consentito applicare lo schema del reato impossibile, quando, in presenza di una infedele rappresentazione della realtà, si assuma - come fa l'attuale ricorrente - che il falso non ha determinato la lesione di un ulteriore interesse sostanziale. Una simile impostazione, infatti, ipotizzando una lesività estranea alla tipicità della condotta, risulterebbe incompatibile con il principio costituzionale di legalità (cfr.Cass.Sez.V, 21 novembre 1996, n. 9950). Altra logica conseguenza delle cose dette è che, prescindendo la punibilità del falso dall'intentio decipiendi e da un danno o da un pericolo di danno, nella fattispecie concreta non era affatto necessario che i giudici di merito, una volta accertata la consapevolezza e volontarietà della falsificazione, ricercassero le ragione di quest'ultima (individuate, poi, in quelle indicate o supposte dal TT).
Resta così assorbito l'ultimo motivo di gravane, stante la palese ininfluenza, ai fini del decidere, di una indagine diretta a verificare, in relazione alla testimonianza resa dal nominato TT, il rispetto della regola dettata dal primo comma dell'art.499 c.p.p. Il ricorso va pertanto rigetto con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999