Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
I permessi retribuiti di cui all'art. 33 legge n. 104 del 1992 ( recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ) spettano anche quando i genitori non siano entrambi lavoratori, rimanendo altrimenti lo scopo perseguito dalla legge frustrato qualora il genitore non lavoratore debba da solo provvedere all'incombenza di assistere convenientemente il figlio minore gravemente handicappato.
Commentario • 1
- 1. Legge 104 del 1992: benefici e permessi per lavoratori dipendentiRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7701 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1085/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 17/11/99 - R.G.N. 3406/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/3/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dl ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Lucca, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza del 27 novembre 1997, con la quale il pretore di Lucca aveva accolto la domanda di CI IE, il quale aveva chiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, del diritto a godere dei permessi retribuiti avendo un figlio gravemente handicappato, benché la moglie non fosse lavoratrice.
Con sentenza del 22 ottobre 1999 il tribunale rigettava l'appello, ritenendo che non avesse fondamento la pretesa dell'Inps, secondo la quale il beneficio si applicherebbe solo nel caso che entrambi i genitori lavorino.
Ricorre per Cassazione l'Inps con un unico motivo di ricorso. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge n. 4 del 1992, e vizi di motivazione, in sostanza sostenendo che i permessi retribuiti spettano solo quando entrambi i genitori siano lavoratori e non spettano invece, come nel caso di specie, quando all'assistenza del minore può provvedere il genitore non lavoratore.
Il ricorso è infondato.
Invero non pare esservi dubbio sul fatto che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente, e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale.
Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo alla incombenza, una interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che una altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore, appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti, come la sentenza impugnata ha ritenuto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va liquidato per le spese del giudizio di Cassazione non essendosi l'intimato costituito
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003