Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL SOLE 24 ORE UFFICIO COPIE dal Sig. per diritti L 3000 Rilasciata copia legale # Sig.)MELE AL CANCELLIERE 00 7 4 1 / 0 1 19 GEN 2001 ધા IL CANCELLIERT #19 FEB. 2001™ per diritti L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.5855/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1531 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 18.10.00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. CANCELLERIA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.R.I.N Azienda Risorse Idriche di Napoli, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura a domiciliata in margine dall'avv. Donato Porcelli e con esso Napoli a via Costantinopoli n.98; -· ricorrente
contro
DE BIASE NICOLA, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata Zcopia legale al Sig. PORCELLI -1- 4276 per diritti L 20 FEB. 2001 O IL CANCELLIERS Amedeo di Savoia n.214 presso l'avv. Bruno Mele che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4721 del 11.9.1997, R.G. n.42611/93 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.10.00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Donato Porcelli e Bruno Mele;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell' 11.9.1997 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dall'AMAN nei confronti di De SE LA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del De SE alla indennità contrattuale di professionalità. Osservava in motivazione che il riconoscimento era stato motivato, non solo dal principio di parità di trattamento, ma anche dalla ricorrenza del requisito del contenuto specialistico -2- particolarmente elevato delle mansioni secondo la previsione dell'art.15 del c.c.n.1. 2.3.1986 e dell'accordo aziendale del 24.4.1987. Osservava ancora che la ricorrenza del requisito risultava da una scheda sulla professionalità del ricorrente, redatta dal superiore gerarchico in applicazione della procedura prevista per l'applicazione di detti accordi. Negava, infine, che l'accordo prevedesse una discrezionalità dell'azienda nella concessione dell'indennità, discrezionalità che riteneva sussistere solo in materia di valutazione del livello di professionalità. Accertata questa nei modi previsti conseguiva il diritto soggettivo fondato suidall'accordo, predetti accordi alla corresponsione dell'indennità. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'ARIN, nuova denominazione dell'AMAN, illustrato da memoria;
resiste con controricorso l'Amato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata per l'ARIN in quanto sottoscritta dall'avv. Nunzio Rizzo senza che risulti che al medesimo sia stato conferito mandato. -3- . .. Con l'unico motivo del ricorso 1'ARIN, denunziando la violazione e falsa applicazione della delibera della Commissione Amministratrice n.242 del 6.6.1986, che ha attuato l'art.15 contratto collettivo e dell'accordo sindacale aziendale sulla "professionalità” ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta con un primo profilo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato il contenuto del rapporto informativo sulla professionalità, evidenziando che esso era stato esibito proprio al fine di dimostrare la insussistenza del requisito. Propone, quindi, una serie di censure, evidenziando che la diversità di trattamento è legittima perché prevista dalla contrattazione collettiva e questa non è sindacabile dal giudice;
che l'azienda aveva applicato un criterio selettivo in conformità degli accordi ai fini dell'individuazione dei lavoratori meritevoli;
che la tesi che al De SE vada 10 stesso trattamento di altri dipendenti cheattribuito svolgono le medesime mansioni è priva di fondamento giuridico;
che la motivazione della sentenza non adempie alle previsioni degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. in quanto non espone le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono. -4- Le censure sono infondate o inammissibili. Non è prospettabile, e quindi è inammissibile, la censura di violazione di legge di cui all'art.360 n.3 c.p.c. che deduce la violazione e falsa applicazione di una delibera di una Commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata. Quanto al vizio di motivazione la ricorrente censura l'accertamento di fatto in ordine al contenuto del rapporto del capoufficio deducendo, come unico argomento, la circostanza che se esso fosse stato favorevole al Di SE non sarebbe stato esibito. Argomento di ordine logico inconsistente atteso l'evidente equivoco sul contenuto di esso in cui è caduta la difesa dell'Arin, che le sue difese prospettano. Come è esposto nella sentenza impugnata il giudizio di professionalità è espresso in una scheda predisposta che indica distintamente i tre requisiti contrattuali che danno diritto alla indennità, accanto a ciascun requisito sono previste due caselle con l'indicazione del si e del no. Vi è infine l'indicazione di "cancellare l'ipotesi che non è del caso". Nella fattispecie in esame il capoufficio si è limitato a barrare la casella del si, relativa al requisito sub c) del -5- "contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni", e non ha apposto alcuna indicazione relativamente agli altri due requisiti né barrando le caselle né cancellandoli. L'accertamento di fatto del Tribunale, attese le contraddittorie indicazioni del modulo sulle modalità di compilazione, della sussistenza del solo requisito sub c) per essere stata barrata la casella del si non appare illogica, in quanto se si dovesse attendere la tesi dell'azienda che la x sul si equivale a no perché così sarebbe stata cancellata la indicazione che non interessa, la mancata cancellazione degli altri requisiti equivarrebbe, come ha rilevato logicamente il Tribunale, all'affermazione della loro sussistenza, che invece è pacificamente esclusa. Va infine osservato che quello che rileva, non era la corretta modalità di compilazione del modulo, ma quello che aveva voluto dire il suo compilatore barrando una sola casella del si accanto al requisito sub c) ed omettendo ogni indicazione ° cancellazione sulle altre. Questa sciatta compilazione non fa ritenere illogica la tesi del Tribunale che il compilatore si sia limitato a barrare, come d'uso, la casella del si sul requisito che riteneva -6- sussistente, senza arzigogolare su una possibile diversa interpretazione delle modalità di compilazione del modulo. Quanto alle altre censure, si osserva che esse non trovano fondamento nella sentenza impugnata, che ha espressamente escluso di fondare la sua decisione su un principio di parità mentre di trattamento, non ha censurato i criteri adottati che dall'autonomia collettiva ma li ha puntualmente applicati. Del tutto immeritata, infine, è la censura conclusiva di insufficienza della motivazione, avendo il Tribunale diligentemente indicato gli accordi collettivi nazionali ed aziendali che regolano la indennità, i requisiti contrattuali di questa e le procedure aziendali per il suo riconoscimento, l'accertamento di uno di essi nel caso concreto e le sue conseguenze, dando così compiutamente ragione del procedimento logico che sorregge la decisione adottata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. M -7- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 18.000 , spese del giudizio di cassazione che liquida in £. oltre £.
3.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Consigliere est. Il Presidente дневе NL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERA / SI 11:8: S SEN I N I E A G IRITTO LEG ELLA D O D -8-