Sentenza 13 aprile 2000
Massime • 1
Il giudice competente in materia di riparazione per ingiusta detenzione, individuato a norma dell'articolo 315 cod. proc. pen., non ha poteri d'ufficio rapportabili a quelli previsti per il giudice dell'esecuzione dall'articolo 657 cod. proc. pen., sicché non gli è consentito considerare fungibile il periodo di ingiusta detenzione con la pena da espiare per altro reato, anche se definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2000, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 13.04.2000
Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
Dott. CARMELO SCIUTO Consigliere N. 2391
Dott. PAOLO SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO ROMIS Consigliere N. 40354/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO AN C/ n. il 23.11.1963
2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 07.07.1999 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCIUTO CARMELO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata la domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita da EO LE dal 15 giugno al 20 novembre 1996, dichiarandosi, ex art. 657 co. 4 c.p.p., la fungibilità del periodo complessivo di ingiusta detenzione sofferto (gg. 159) con la pena -, di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa, - espianda dal EO in forza della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 24 ottobre 1994 e passata in giudicato. Ricorre per cassazione il predetto EO, denunciando violazione della legge processuale, sia per essere stata dichiarata la fungibilità della pena in violazione delle norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione e senza istanza di parte, sia per essere intervenuta tale dichiarazione nonostante l'interessato avesse espressamente richiesto di far prevalere l'esercizio del diritto alla riparazione richiesta.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, la disposizione di cui all'art. 657 c.p.p., riguardante il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo (ricompresa nel titolo II^ del libro 10^ del codice di rito penale, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali) è diretta al pubblico ministero, che ritualmente provvede per decreto, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, restando chiaro che si verte in materia di computo effettivo e non di astratta computabilità.
Il giudice competente per l'esecuzione va conseguentemente individuato a monte dell'art. 665 c.p.p. ed il procedimento da seguire davanti allo stesso è regolato dall'art. 666 stesso codice, ad iniziativa del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
Al giudice competente in materia di riparazione per ingiusta detenzione (come individuato ex art. 315 n. 3, 645 n. 1 c.p.p.) non sono dalla legge riservati poteri direttamente rapportabili al richiamato articolo 657 c.p.p. ed esercitabili (come si pretenderebbe) d'ufficio. Può solo aggiungersi, al riguardo (come già rilevato da Cass. I^, 29 novembre 1999, n. 3488, Aversa), che dall'art. 314 co. 4 c.p.p., in base al quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata (e non "computabile", ripetesi) ai fini della determinazione della pena, può dedursi anche il principio inverso, e cioè che chi ha ottenuto la riparazione non può ottenere anche la fungibilità in relazione allo stesso periodo di ingiusta detenzione. Infatti, ove così non fosse, determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a parità di situazioni, verrebbero a stabilirsi trattamenti differenziati tra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.
In definitiva, sussistendo le lamentate violazioni di legge, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviandosi per nuovo esame alla stessa Corte d'appello, che provvederà anche sulle spese di parte relative al giudizio di legittimità.
Per questi motivi
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di parte per questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000