CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18610 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere AR GR CU;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza dell’11 novembre 2025 ha respinto l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di retrodatazione e correlata perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a AI GE per il delitto di cui al capo b) di imputazione. La richiesta di retrodatazione dei termini della misura ai sensi dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. era motivata sulla base dell’esistenza di una connessione qualificata fra il delitto associativo e il delitto sub b) nonché della desumibilità degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza per il capo b) già nel momento in cui veniva emesso il titolo cautelare per il delitto associativo, di cui al proc. 4892/2009. Secondo la tesi difensiva, infatti, gli omicidi di cui al capo b) erano finalizzati ad eseguire il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e, in ogni caso, la vicenda omicidiaria, con particolare riferimento alla posizione dell’imputato AI, era già nota attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mentre certamente non era stata disvelata con l’informativa del 10 luglio 2021. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto che fra il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e i delitti di cui al capo b) non sussistesse alcuna ipotesi di connessione qualificata, né sotto il profilo della identità di disegno criminoso, né in termini di nesso di strumentalità fra i due delitti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18610 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 Non sussisteva neppure la anteriore desumibilità dagli atti, poiché dal materiale probatorio utilizzato per la richiesta della prima misura non era delineabile un preciso quadro indiziario a carico di AI GE.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso AI GE a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 297, 303 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ritiene il ricorrente l’infondatezza della tesi fatta propria dai giudici della cautela, posto che l’imputazione sub b) è contestata con l’aggravante della premeditazione, poiché l’azione omicidiaria sarebbe stata previamente pianificata – e dunque non potrebbe essere ritenuta occasionale e contingente – e finalizzata ad assicurare al AI il territorio di Acquaro. Era lo stesso pubblico ministero a ritenere l’azione omicidiaria funzionale all’affermazione del potere mafioso della cosca AI;
il ricorrente ribadisce come anche gli omicidi fossero sorretti da una iniziale programmazione criminosa. Circa, poi, il momento della adesione al sodalizio, il ricorrente sottolinea che, secondo le dichiarazioni del collaboratore IT, la stessa si doveva collocare dopo l’omicidio dei EL. Il ricorrente non concorda con l’ordinanza impugnata neppure quanto al profilo della non desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la richiesta della seconda misura, sostenendo che tutto il materiale richiamato dal Tribunale del riesame era già a disposizione della Procura della Repubblica fin da epoca precedente alla emissione della prima misura cautelare, mentre la nuova escussione dei collaboratori nel 2021 non aveva apportato alcun elemento ulteriore rispetto ad un fatto del 2003. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, [...], Rv. 231059 – 01), con riferimento al meccanismo previsto dall’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., individua tre diverse situazioni: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, c.p.p., prima parte); 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in 3 cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. Più complessa è la soluzione nel caso di ordinanze adottate nei confronti della stessa persona in procedimenti differenti per fatti non collegati fra loro;
sul punto ancora Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235910 - 01 afferma: «nell'ipotesi in cui la connessione qualificata manca, la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero. Non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato;
essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale». In questo senso, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, [...], Rv. 279291 – 01: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). La prima questione affrontata nel provvedimento impugnato, posto che si verte certamente nell’ambito di procedimenti diversi, è relativa alla sussistenza o meno di una connessione qualificata fra il fatto oggetto della prima ordinanza, relativa al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., e i fatti per cui nel diverso e successivo procedimento è stata emessa misura, vale a dire i fatti omicidiari conosciuti come “strage dell’Ariola”. La prima misura è stata emessa il 2 gennaio 2012: quindi in epoca successiva alla commissione del fatto oggetto della seconda misura, avvenuto nel 2003. Il provvedimento impugnato, con motivazione non illogica, ha concluso per la 4 insussistenza della connessione, richiamando anche un orientamento di questa Corte sul punto, secondo cui, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, [...], Rv. 281545 - 01). Analogamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di una ipotesi di continuazione, poiché, benché la strage sia stata consumata in un contesto di criminalità organizzata, è perimetrata in una cornice ben determinata e ha avuto la sua scaturigine da una situazione contingente, una faida con la famiglia EL che aveva portato ad una perdita di influenza e potere della famiglia AI. E’ in questo contesto che si colloca temporalmente, a partire dal 2002, la scalata criminale dei fratelli AI, prima con il tentato omicidio di EN IT e poi con il triplice omicidio dell’Ariola, scalata necessaria per ristabilire gli assetti di potere a seguito dell’uccisione dei EL. Del resto, la adesione dei fratelli alla associazione viene collocata dai collaboratori in un’epoca anteriore all’uccisione dei EL, avvenuta nel 2002. La contestazione contenuta nel ricorso non coglie il punto decisivo, in quanto lo stralcio dell’interrogatorio del IT è poco indicativo circa la data della loro affiliazione, mentre le dichiarazioni del collaboratore NI LE, parimenti riportate nel ricorso, si pongono in contrasto con la ricostruzione difensiva, poiché NI conferma che i fratelli AI avrebbero iniziato a frequentare i EL - dunque prima che costoro venissero uccisi – anche allo scopo di vendicarsi, essendo convinti che i EL fossero responsabili dell’uccisione del padre. Ovviamente questione diversa è la premeditazione dell’omicidio, rispetto alla unitarietà di disegno criminoso con il reato associativo preesistente. L’aggravante della premeditazione, infatti, può essere ritenuta sussistente allorquando il giudice ritenga che, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il lasso di tempo intercorrente tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (in questo senso Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287472-01). Circa il rapporto, poi, fra continuazione e premeditazione, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di continuazione, non può essere riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile alle attività del sodalizio, pur quando in relazione a quest'ultimo delitto sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289242 - 01). Nessuna contraddittorietà emerge, dunque, dal fatto che l’omicidio sia stato ritenuto aggravato dalla premeditazione, pur non rientrando in un programma criminoso unitario delineato fin dal momento della affiliazione dell’imputato. Per ritenere operante la retrodatazione, la anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, in ragione della esclusione della connessione qualificata, 5 dovrebbe farsi risalire al momento della emissione della prima ordinanza, in data 2 gennaio 2012. Si deve ricordare l’insegnamento di legittimità su questo tema. In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, [...], Rv. 281230 – 01: in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga). In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [...], Rv. 277351 – 02: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare (Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278910 – 01: fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso). Facendo corretta applicazione dei principi testé individuati, il Tribunale ha escluso che al momento della emissione dell’ordinanza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. la Procura della Repubblica avesse, al di là di una mera ipotesi di coinvolgimento nel fatto del AI, per come emerso dalle dichiarazioni di qualche collaboratore, un quadro indiziario preciso che, al contrario, si è completato solo a seguito di una minuziosa attività integrativa di indagine. 6 Non si verte, secondo quanto affermato al Tribunale del riesame, in un caso di tardiva ed artificiosa elaborazione da parte del pubblico ministero del materiale indiziario già in suo possesso, bensì del mancato approfondimento delle investigazioni sul fronte degli omicidi nel momento in cui venne emessa la prima ordinanza, come affermato dallo stesso ricorrente, secondo quanto puntualizzato nel provvedimento impugnato. Ribadisce lo stesso ricorrente che il pubblico ministero al momento della richiesta della prima misura non aveva ritenuto il materiale sufficiente ad integrare l’accusa in giudizio, con ciò aderendo platealmente alla tesi avversata. Né la mera preesistenza delle dichiarazioni del collaboratore EL sarebbe da sola sufficiente a fare ritenere completo il quadro indiziario, posto che il materiale indiziario, come affermato dal Tribunale, si è arricchito in epoca successiva al 2 gennaio 2012 di ulteriori apporti dichiarativi di altri collaboratori di giustizia, quali NA, LI, FA, sentiti anche successivamente a quella data e dei dati raccolti a riscontro di tali dichiarazioni, trasmessi in data 1° febbraio 2024. Dunque, non si è trattato di una mera attività qualitativa di rielaborazione e rimeditazione di dati indiziari già presenti in atti, circostanza che imporrebbe la retrodatazione della decorrenza della misura, bensì di una attività di raccolta di ulteriori elementi e di completamento di un quadro indiziario embrionale, corroborato dalla individuazione degli elementi di riscontro, fra cui anche quelli raccolti in procedimenti paralleli dalla Procura di Vibo Valentia. Non essendo, quindi, desumibile dagli atti al momento della emissione dell’ordinanza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen un quadro indiziario tale da consentire la richiesta di misura anche per gi omicidi, il meccanismo della retrodatazione, di cui all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. non è operante.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore AR GR CU OM HI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza dell’11 novembre 2025 ha respinto l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di retrodatazione e correlata perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a AI GE per il delitto di cui al capo b) di imputazione. La richiesta di retrodatazione dei termini della misura ai sensi dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. era motivata sulla base dell’esistenza di una connessione qualificata fra il delitto associativo e il delitto sub b) nonché della desumibilità degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza per il capo b) già nel momento in cui veniva emesso il titolo cautelare per il delitto associativo, di cui al proc. 4892/2009. Secondo la tesi difensiva, infatti, gli omicidi di cui al capo b) erano finalizzati ad eseguire il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e, in ogni caso, la vicenda omicidiaria, con particolare riferimento alla posizione dell’imputato AI, era già nota attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mentre certamente non era stata disvelata con l’informativa del 10 luglio 2021. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto che fra il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e i delitti di cui al capo b) non sussistesse alcuna ipotesi di connessione qualificata, né sotto il profilo della identità di disegno criminoso, né in termini di nesso di strumentalità fra i due delitti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18610 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 Non sussisteva neppure la anteriore desumibilità dagli atti, poiché dal materiale probatorio utilizzato per la richiesta della prima misura non era delineabile un preciso quadro indiziario a carico di AI GE.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso AI GE a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 297, 303 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ritiene il ricorrente l’infondatezza della tesi fatta propria dai giudici della cautela, posto che l’imputazione sub b) è contestata con l’aggravante della premeditazione, poiché l’azione omicidiaria sarebbe stata previamente pianificata – e dunque non potrebbe essere ritenuta occasionale e contingente – e finalizzata ad assicurare al AI il territorio di Acquaro. Era lo stesso pubblico ministero a ritenere l’azione omicidiaria funzionale all’affermazione del potere mafioso della cosca AI;
il ricorrente ribadisce come anche gli omicidi fossero sorretti da una iniziale programmazione criminosa. Circa, poi, il momento della adesione al sodalizio, il ricorrente sottolinea che, secondo le dichiarazioni del collaboratore IT, la stessa si doveva collocare dopo l’omicidio dei EL. Il ricorrente non concorda con l’ordinanza impugnata neppure quanto al profilo della non desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la richiesta della seconda misura, sostenendo che tutto il materiale richiamato dal Tribunale del riesame era già a disposizione della Procura della Repubblica fin da epoca precedente alla emissione della prima misura cautelare, mentre la nuova escussione dei collaboratori nel 2021 non aveva apportato alcun elemento ulteriore rispetto ad un fatto del 2003. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, [...], Rv. 231059 – 01), con riferimento al meccanismo previsto dall’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., individua tre diverse situazioni: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, c.p.p., prima parte); 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in 3 cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. Più complessa è la soluzione nel caso di ordinanze adottate nei confronti della stessa persona in procedimenti differenti per fatti non collegati fra loro;
sul punto ancora Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235910 - 01 afferma: «nell'ipotesi in cui la connessione qualificata manca, la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero. Non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato;
essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale». In questo senso, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, [...], Rv. 279291 – 01: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). La prima questione affrontata nel provvedimento impugnato, posto che si verte certamente nell’ambito di procedimenti diversi, è relativa alla sussistenza o meno di una connessione qualificata fra il fatto oggetto della prima ordinanza, relativa al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., e i fatti per cui nel diverso e successivo procedimento è stata emessa misura, vale a dire i fatti omicidiari conosciuti come “strage dell’Ariola”. La prima misura è stata emessa il 2 gennaio 2012: quindi in epoca successiva alla commissione del fatto oggetto della seconda misura, avvenuto nel 2003. Il provvedimento impugnato, con motivazione non illogica, ha concluso per la 4 insussistenza della connessione, richiamando anche un orientamento di questa Corte sul punto, secondo cui, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, [...], Rv. 281545 - 01). Analogamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di una ipotesi di continuazione, poiché, benché la strage sia stata consumata in un contesto di criminalità organizzata, è perimetrata in una cornice ben determinata e ha avuto la sua scaturigine da una situazione contingente, una faida con la famiglia EL che aveva portato ad una perdita di influenza e potere della famiglia AI. E’ in questo contesto che si colloca temporalmente, a partire dal 2002, la scalata criminale dei fratelli AI, prima con il tentato omicidio di EN IT e poi con il triplice omicidio dell’Ariola, scalata necessaria per ristabilire gli assetti di potere a seguito dell’uccisione dei EL. Del resto, la adesione dei fratelli alla associazione viene collocata dai collaboratori in un’epoca anteriore all’uccisione dei EL, avvenuta nel 2002. La contestazione contenuta nel ricorso non coglie il punto decisivo, in quanto lo stralcio dell’interrogatorio del IT è poco indicativo circa la data della loro affiliazione, mentre le dichiarazioni del collaboratore NI LE, parimenti riportate nel ricorso, si pongono in contrasto con la ricostruzione difensiva, poiché NI conferma che i fratelli AI avrebbero iniziato a frequentare i EL - dunque prima che costoro venissero uccisi – anche allo scopo di vendicarsi, essendo convinti che i EL fossero responsabili dell’uccisione del padre. Ovviamente questione diversa è la premeditazione dell’omicidio, rispetto alla unitarietà di disegno criminoso con il reato associativo preesistente. L’aggravante della premeditazione, infatti, può essere ritenuta sussistente allorquando il giudice ritenga che, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il lasso di tempo intercorrente tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (in questo senso Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287472-01). Circa il rapporto, poi, fra continuazione e premeditazione, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di continuazione, non può essere riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile alle attività del sodalizio, pur quando in relazione a quest'ultimo delitto sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289242 - 01). Nessuna contraddittorietà emerge, dunque, dal fatto che l’omicidio sia stato ritenuto aggravato dalla premeditazione, pur non rientrando in un programma criminoso unitario delineato fin dal momento della affiliazione dell’imputato. Per ritenere operante la retrodatazione, la anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, in ragione della esclusione della connessione qualificata, 5 dovrebbe farsi risalire al momento della emissione della prima ordinanza, in data 2 gennaio 2012. Si deve ricordare l’insegnamento di legittimità su questo tema. In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, [...], Rv. 281230 – 01: in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga). In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [...], Rv. 277351 – 02: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare (Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278910 – 01: fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso). Facendo corretta applicazione dei principi testé individuati, il Tribunale ha escluso che al momento della emissione dell’ordinanza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. la Procura della Repubblica avesse, al di là di una mera ipotesi di coinvolgimento nel fatto del AI, per come emerso dalle dichiarazioni di qualche collaboratore, un quadro indiziario preciso che, al contrario, si è completato solo a seguito di una minuziosa attività integrativa di indagine. 6 Non si verte, secondo quanto affermato al Tribunale del riesame, in un caso di tardiva ed artificiosa elaborazione da parte del pubblico ministero del materiale indiziario già in suo possesso, bensì del mancato approfondimento delle investigazioni sul fronte degli omicidi nel momento in cui venne emessa la prima ordinanza, come affermato dallo stesso ricorrente, secondo quanto puntualizzato nel provvedimento impugnato. Ribadisce lo stesso ricorrente che il pubblico ministero al momento della richiesta della prima misura non aveva ritenuto il materiale sufficiente ad integrare l’accusa in giudizio, con ciò aderendo platealmente alla tesi avversata. Né la mera preesistenza delle dichiarazioni del collaboratore EL sarebbe da sola sufficiente a fare ritenere completo il quadro indiziario, posto che il materiale indiziario, come affermato dal Tribunale, si è arricchito in epoca successiva al 2 gennaio 2012 di ulteriori apporti dichiarativi di altri collaboratori di giustizia, quali NA, LI, FA, sentiti anche successivamente a quella data e dei dati raccolti a riscontro di tali dichiarazioni, trasmessi in data 1° febbraio 2024. Dunque, non si è trattato di una mera attività qualitativa di rielaborazione e rimeditazione di dati indiziari già presenti in atti, circostanza che imporrebbe la retrodatazione della decorrenza della misura, bensì di una attività di raccolta di ulteriori elementi e di completamento di un quadro indiziario embrionale, corroborato dalla individuazione degli elementi di riscontro, fra cui anche quelli raccolti in procedimenti paralleli dalla Procura di Vibo Valentia. Non essendo, quindi, desumibile dagli atti al momento della emissione dell’ordinanza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen un quadro indiziario tale da consentire la richiesta di misura anche per gi omicidi, il meccanismo della retrodatazione, di cui all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. non è operante.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore AR GR CU OM HI