Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 21 legge n. 59 del 1997 le istituzioni scolastiche acquisiscono la personalità giuridica a mano a mano che abbiano raggiunto i requisiti prescritti dal medesimo articolo, mentre l'art. 4 del d.P.R. n. 233 del 1998 prevede il riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche, nonché il riconoscimento della personalità giuridica a quelle che ne fossero prive, con provvedimenti dei dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, con la conseguenza che le istituzioni predette non conseguono la personalità giuridica ipso iure, ma solo con provvedimento formale previo accertamento della ricorrenza dei requisiti prescritti; in mancanza di tale atto formale, la scuola statale non ha una propria "legitimatio ad processum", svincolata dalla rappresentanza ed assistenza erariali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rapp.te pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL LO, COMUNE DI SESSA AURUNCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07200/00 proposto da:
EL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 729 VILLINO A INT. 10, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FULGIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO MONARCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MIN. ISTRUZIONE, COM. SESSA AURUNCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 31/99 del Giudice di pace di SESSA AURUNCA, depositata il 25/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTINJ;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MONARCA Antonio, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento del ricorso incidentale, rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso previa riunione dei due ricorsi;
Accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. DO CO - premesso che il preside della Scuola Media statale De Sanctis di Sessa Aurunca, in ottemperanza a delibera adottata dal consiglio d'istituto su autorizzazione del Provveditorato, a sua volta esecutiva di circolare con la quale il Ministero della P.I. aveva invitato gli enti competenti (nella specie il Comune) ad attivarsi per l'adeguamento degli edifici scolastici di loro proprietà alle nuove norme di prevenzione degli incendi di cui alla L. 818/85, lo aveva incaricato d'effettuare i rilievi tecnici necessari all'adeguamento in tal senso della sede della sezione distaccata della frazione Lauro;
ch'egli, in adempimento di tale incarico, aveva predisposto la relazione tecnica, la planimetria, il progetto ed il computo metrico dei lavori necessari onde ottenere il nulla osta dei VVF;
che aveva, quindi, inviato al Comune la relativa parcella per L. 1.839.885, corredata del parere del competente consiglio dell'ordine, senza tuttavia conseguire il compenso dovutogli nonostante i ripetuti solleciti - conveniva il Comune di Sessa Aurunca e la Scuola Media statale De Sanctis innanzi al giudice di pace del luogo onde ottenerne la condanna in via solidale alla corresponsione del compenso professionale spettantegli. Il Comune, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto, mentre la Scuola non si costituiva. Con sentenza 25.2.99, l'adito giudice - ritenuto che il Comune fosse estraneo al rapporto, intercorso invece con la Scuola, dalla quale era stato conferito l'incarico;
ritenuto che
l'espletamento di questo da parte dell'attore e la congruità della parcella fossero provati dall'attestazione del consiglio dell'ordine - condannava la Scuola al pagamento di L.
1.839.885 ed accessori nonché alla rifusione delle spese processuali in favore del CO. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Pubblica Istruzione con tre motivi. Resisteva il CO con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione dei principi in materia di personalità giuridica e capacità processuale delle Amministrazioni Statali, sulla premessa che i singoli uffici ed organi di queste ultime siano privi di legittimazione processuale evidenzia la nullità dell'atto di citazione e della sentenza rivolti direttamente nei confronti d'una Scuola statale.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione dell'art. 144 CPC e degli artt. 11 e 52 del RD 30.10.33 n. 1611, evidenzia la nullità della notificazione della citazione, quindi dell'intero giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, in quanto eseguita presso il domicilio reale e non presso la competente Avvocatura.
I riportati motivi - che, per connessione, possono essere esaminati congiuntamente - meritano accoglimento. Non può, infatti, essere condivisa la tesi prospettata con il controricorso dal CO, originario attore, per cui l'attribuzione d'autonomia alle scuole d'ogni ordine e grado operata dalla Legge 15.3.97 n. 59 e dal DPR 18.6.98 n. 233 ed il conseguente riconoscimento alle scuole stesse della personalità giuridica consentirebbero la legitimatio ad processum della singola scuola in deroga al principio dell'unitarietà dell'Amministrazione statale e l'inapplicabilità delle disposizioni sulla rappresentanza in giudizio della stessa.
L'art. 21 della L. 59/97 prevede, al quarto comma, che la personalità giuridica sia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma a mano a mano che abbiano raggiunto i requisiti prescritti al terzo comma, mentre l'art. 4 del DPR 233/98 prevede, al primo comma, che il riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e l'attribuzione della personalità giuridica a quelle di esse che ne fossero prive abbiano luogo con provvedimenti dei dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica in attuazione dei piani approvati dalle Regioni;
ne' l'una ne' l'altra norma attribuiscono, dunque, ipso iure la personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche, le quali possono conseguirla solo per atto formale la cui adozione è condizionata al previo accertamento della ricorrenza dei requisiti prescritti. Donde la preliminare ed assorbente considerazione che, nella specie, il CO non ha dimostrato e neppur dedotto nel giudizio di merito, ne' dimostrato in questa sede giovandosi della facoltà concessa dall'art. 372 CPC, che- la Scuola Media statale "De Santis" di Sessa Aurunca avesse conseguito la personalità giuridica ed acquisito pertanto - secondo la sostenuta tesi ed a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la fondatezza o meno della stessa - un'autonoma legitimatio ad processum svincolata anche dalla rappresentanza ed assistenza erariali.
Ne consegue che, dovendosi applicare le regole generali sulla rappresentanza dello Stato nel processo e sulla rappresentanza processuale dello Stato, vanno rilevate le nullità sia della citazione, in quanto non è stato evocato in giudizio il Ministro della Pubblica Istruzione, sia della sua notificazione, in quanto l'atto non è stato notificato presso la competente Avvocatura dello Stato.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 382 CPC, va, dunque, disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto, ove si accerti il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, come nella specie, passiva del convenuto, rimane preclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione (e pluribus Cass. 21.6.91 n. 6990, 3.3.95 n. 2463, 25.5.95 n. 5738, 6.3.00 n. 2517). Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione, evidenzia l'errore logico nel quale è incorso il giudice del merito ritenendo il parere del consiglio dell'ordine sulla congruità della parcella idoneo a provare anche l'effettivo svolgimento dell'attività in ragione del cui assunto svolgimento la parcella stessa era stata compilata.
Il motivo, pur evidentemente fondato, resta assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
Con il ricorso incidentale, il CO, denunziando violazione degli artt. 164 e 180 CPC nonché 144 CPC ed 11 e 52 RD 1611/33 per mancato rilievo d'ufficio delle nullità, chiede cassarsi la sentenza impugnata con rinvio onde poter procedere a rituale notifica. Il motivo non merita accoglimento, non solo perché in ipotesi di difetto della legitimatio ad processum il vizio radicale della costituzione del contraddittorio non consente, come già visto, se non la cassazione senza rinvio, ma anche perché la nullità, ex art. 157/3^ CPC, non può essere dedotta a proprio vantaggio dalla parte che vi abbia dato causa.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, cassa senza rinvio in relazione ai motivi accolti, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003