Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO LAURA, che la difende unitamente all'avvocato LANTERI ILARIA, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 99/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 04/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il resistente l'Avvocato DEL BUFALO che ha chiesto che le cause vengano trattate e si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti di IO LA, con atto notificato l'8 aprile 98, la sentenza della Commissione Trib. Reg. di Genova, confermativa di quella di 1 grado, che aveva accolto il ricorso della IO contro il 1 avviso di liquidazione delle imposte relative allo atto di vendita del 28.12.90, registrato a S. Remo al n. 442.
Con atto notificato il 13 aprile 98, la IO resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si osserva che la sentenza della C.T.R. è stata notificata all'Uff. Trib. il 17.1.98 e il ricorso per Cassazione è stato proposto oltre il termine di 60 gg. da tale notifica. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per decorso del termine breve per impugnare.
Vero è che l'art. 21 co. 1 L. 133/99 ha stabilito che l'art. 38 co. 2 D.Lgs. 546/92 s'interpreta nel senso che le Sentenze della C.TR., ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 co. 2 c.p.c., vanno notificata all'Amministrazione presso l'Uff. dell'avvocatura dello Stato competente, ma, a seguito della sentenza della Corte Cost. 525/00 (che ha dichiarato illegittimo il predetto art, 21 nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata), la notifica della sentenza della C.T.R., eseguita, come nella specie, prima della entrata in vigore della L. 133/99 nei confronti dell'Uff. Trib., che non si è Avvalso della facoltà di assistenza ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è valida e quindi idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsò; compensa le spese. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004