Sentenza 19 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla sanzioni amministative accesssorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2017, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2017 |
Testo completo
06 154-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICAUDIENZA DEL 19/12/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n.22.862286/17 Dott. Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - Dott. Francesco Maria CIAMPI - Consigliere Dott. Eugenia SERRAO - Consigliere - REGISTRO GENERALE CAPPELLO Consigliere rel.- Dott. Gabriella n. 28313/2017 MICCICHE' Consigliere - Dott. Loredana ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LI GA 06/11/1951 avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA in data 05/05/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdi- nando LIGNOLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. ge Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Verona, appellata dall'imputato RI LI GA, ha dichiarato non doversi procedere in ordine la reato ascrittogli (un'ipotesi di cui all'art. 187 co. 1 C.d.S., per aver guidato un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, provocando un incidente stradale) perché estinto per prescrizione e ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Verona.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere la Corte di merito omesso di disporre la confisca dell'autovettura, espressamente invocata dall'ufficio requirente a sostegno dell'appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato. Il ricorso chiama in causa il profilo attinente i rapporti tra la sanzione amministrativa accessoria della confisca di cui all'art. 187 co. 1 ultima parte C.d.S. (ma il discorso vale anche per i reati previsti dall'art. 186, stesso codice) e la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, allorché essa venga dichiarata dal giudice d'appello. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni [cfr. sez. 4 n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 (in fattispecie in cui il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo); sez. 4 n. 6740 del 03/02/2015, Rv. 262250 (nella diversa ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico)]. Tale principio può ritenersi valido, stante l'identità della previsione normativa nelle due diverse ipotesi di reato, anche per la fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S., e da esso discende, quale logico corollario che, ove l'impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia 2 де irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di disporre la confisca del veicolo, stante il chiaro disposto di cui all'art. 187 co. 1 ult. parte, C.d.S. (Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato>>). Proprio nella sentenza da ultimo citata, si è pure precisato che la possibilità di applicare la confisca prevista dalle norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui, pur non essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto-reato sia stato accertato definitivamente (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 6740 del 2016 citata).
3. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che anche l'imputato aveva proposto appello, contestando l'utilizzabilità degli esiti dell'esame ematico, cosicché non può affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che l'impugnazione aveva riguardato solo l'omessa applicazione delle sanzioni accessorie, versandosi nella diversa ipotesi di appello proposto anche dall'imputato in punto responsabilità. Erra, pertanto, il ricorrente ad affermare che l'affermazione di penale resportabilità fosse già passata in giudicato al momento in cui è maturata la prescrizione. Ne discende il divieto per il giudice penale che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione di disporre la sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gomelolopperto Gabriella Cappello Rocco Marco Blaiotta Blister Depositata in Cancelleria Oggi. -8 FEB. 2013 Il Funzionari Giudiziario Patrizia Ciorra 3