Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 069 93 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 21160/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 13681 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 22/03/02 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FIORE 27, presso lo studio dell'avvocato SILVIO RAHO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO TRAFIERI, LUIGI CAMPIGOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo rappresenta e 2002 1217 difende, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avvers0 la sentenza n. 795/99 del Tribunale di -TREVISO, depositata il 28/06/99 R.G.N. 864/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato RAHO SILVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI M. ELISABETTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Treviso, ZO IV conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro DO FE, deducendo, che, mentre lavorava alle sue dipendenze, aveva subito due infortuni, cadendo dalle impalcature, e che in entrambi i casi era stata accertata la responsabilità del DO per violazione delle norme antinfortunistiche. L'Inail gli aveva erogato le prestazioni di legge, per cui chiedeva la condanna del DO agli ulteriori danni, morali, biologici e patrimoniali. Il DO contestava la domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia l'Assicurazione veneta, poi RT Assicurazioni, che, costituendosi, deduceva la mancanza della copertura assicurativa perché, in base all'art. 13 del contratto, era obbligata solo a tenere indenne l'assicurato per l'azione di rivalsa dell'Inail e non per altri danni, stante il richiamo fatto dall'art. 13 citato agli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Il pretore pronunciava sentenza di condanna nei confronti del DO, Val che proponeva appello avverso la sentenza, chiedendo in via principale l'accoglimento dell'azione di garanzia spiegata nei confronti della società di assicurazione. Il tribunale di Treviso, con sentenza 11 maggio 1999, rigettava l'appello proposto contro questa società e dichiarava improcedibile quello, pure proposto dal DO,
contro
ZO IV. Avverso la sentenza del tribunale DO FE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La compagnia di assicurazione ha depositato controricorso. Motivi della decisione Con i due motivi di annullamento che, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, in sintesi sostenendo che ha errato il tribunale nella interpretazione della clausola contrattuale, avendo violato i canoni di ermeneutica contrattuale previsti dal codice. I motivi appaiono fondati. Va premesso che il tribunale non si è limitato ad interpretare la clausola pattizia citata, operazione riservata esclusivamente al giudice di merito, ma ha effettuato tale interpretazione congiuntamente a quella degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124, che rispettivamente disciplinano l'azione di risarcimento dei danni promossa dal lavoratore ( art. 10 ) e quella di regresso dell'Inail (art. 11). Orbene il tribunale ha focalizzato la propria attenzione sull'art. 11, ritenendo che in definitiva l'Assicurazione fosse tenuta a prestare la garanzia solo per l'azione di regresso dell'Inail e non per altre ragioni. Si duole quindi giustamente il ricorrente della mancata considerazione dell'art. 10, che rileva questa Corte-il tribunale in pratica ignora, ← limitandosi a sostenere che l'esclusione della garanzia appare la soluzione più conforme al dato letterale dell'accordo ed al reale contenuto della garanzia medesima, desumibile dal senso logico delle articolate previsioni di polizza, senza però dare conto, nella schematica sentenza, né del dato letterale dell'accordo, né del reale contenuto della garanzia e del senso logico delle previsioni di polizza. La tesi non è conforme neanche al più recente orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n... 4228 del 2002, che, the confermando in parte qua la sentenza di merito censurata, ha in sostanza ritenuto che il rinvio agli artt. 10 ed 11 cit. deve intendersi riferito, senza limitazioni, alla responsabilità civile, ivi compresa, dopo gli interventi in materia della Corte Costituzionale, quella per il danno biologico, alla 2 quale il datore di lavoro si trova esposto in conseguenza di infortuni lavorativi occorsi ai propri dipendenti e non solo ai danni oggetto della rivalsa dell'Inail, Ne segue che la motivazione del tribunale è del tutto insoddisfacente, per cui la sentenza va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Venezia. Roma, 22 marzo 2002 Il Cons. est. Ви Atul Il Pre sidente Vincenzo Tressa Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 14 MOG. 2002. IL CANCELLIERE 3