Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2002, n. 7471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7471 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L L 3 . 0 7471 02 O N B ) REPUBBLICA ITALIANA , E 1 E E 9 G 9 N 1 A - O I 1 P IN NOME DEL POPOLO CAL Z 1 I - A 1 D R 2 T E S I C G CORTE SU CASSAZIONE I E D R Oggetto A D T SEZIONI UNITE CIVILI E N N E I . T S T E S R I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ( A BALDASSARRE-Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo R.G.N. 23089/00 Crom. 20827 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione - Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere- Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: CI PP, elettivamente domiciliato in ROMA, 24, presso lo studio dell'avvocato VIA MANTEGAZZA rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI GARDIN, RAFFAELE FATANO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2002 COOPERATIVA EDILIZIA "TAGLIAMENTO" A R.L.%; - intimata 600 -1- avverso la sentenza n. 1111/00 del Giudice di pace di LECCE, depositata il 05/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso. Giurisdizione dell'A.G.O.. Rinvio per il resto a sezione semplice. -2- Svolgimento del processo IU RL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Lecce in data 19 novembre 1996, notificatogli il 28 novembre 1996, relativo al pagamento in favore della cooperativa edilizia s.r.l. Tagliamento, di cui era socio, della somma di lire 550,950, quale quota gravante a suo carico di spese condominiali deliberate dall'assemblea, deducendo la nullità della delibera in questione, per avere effettuato la ripartizione in parti uguali e non seguendo il criterio di cui all'art. 1123, primo comma, cod. civ. In corso di causa IU RL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in di controversia tra socio equanto, trattandosi cooperativa, trovava applicazione il disposto dell'art. 131 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165., La cooperativa, costituitasi, sosteneva la infondatezza della opposizione. Con sentenza in data 5 settembre 2000 il Giudice di pace di Lecce, premesso che sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere le controversie tra socio e cooperativa M edilizia per il regolamento delle spese comuni, 3 rigettava la opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la stessa non era fondata su prova scritta e le spese condominiali sono dovute dal condomino. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi IU RL. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso IU RL ribadisce la sua tesi secondo la quale la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 131, cit. e sostiene che sotto tale profilo il Giudice di pace sarebbe incorso in contraddizione, in quanto prima ha riconosciuto tale difetto di giurisdizione e poi ha confermato il decreto ingiuntivo. La doglianza è infondata. Il Giudice di pace di Lecce, infatti, per quanto con motivazione non perspicua, ha inteso affermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie tra soci e cooperative relative alle spese che hanno fondamento nel che rapporto sociale, chiarendo peraltro le spese condominiali sono estranee а tale rapporto, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, in conformità all'orientamento di questa S.C. (cfr. sent. 25 M 4 maggio 1971 n. 1542, 23 maggio 1960 n. 1317). Va, pertanto, rigettato il primo motivo del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice ai fini della decisione del secondo motivo, con il quale si censura la motivazione con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara la rimette gli atti al perPrimo Presidente l'ulteriore corso. Roma, 14 marzo 2002 Кіп це Baldossane, pus Rike t Tula a. CANCELLIERE C Giovanni Giambattist Depositata in Cancelleria ogo, li 22 MAG, 2002 IL CANCELLIERE C. Giovanni Giambattist 5