Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
ee 67539се ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIAN. 131 TAB. ALL B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 4 0 7 Si ri Magis i: n Composta dag Do Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 839/00 Presidente Cron. 11057 Dott. Enxico ALTIERI - Consigliere Rap. Dott. Stefano MONACI Rel Consigliere Ud.04/10/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consiglicre St. 10 Dott. Nino FICC Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM DI CASSAZOE SENTENZA + CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 64539 MINISTERC DELLE FINANZE, CFFICIO IVA DI TORINO, persona dei Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ir: ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Legis;
- ricorrente -
contro
ARD ALLEVAMENTO RAZIONALE BESTIAME SRL;
intimato 2002 avversc la sentenza n. 128/98 della Commissione 3523 tributaria regiona e ai TORINO, depositata il -1- 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott, Stefano MCNACI;
udi o i.1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gencrale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha ad oggetto l'applicazione dell'imposta I.V.A. per l'anno 1988 a carico della società A.R.B. (Allevamento Razionale Bovini) s.r.l., in liquidazione. L'Ufficio I.V.A. di Torino notificava alla società avviso di accertamento con il quale contestava un preteso credito di imposta per L.15.307.000 per l'anno precedente, in quanto per quell'anno non sarebbe stata presentata la dichiarazione. Nell'agosto del 1995 la società contribuente presentava istanza di definizione della controversia ai sensi dell'art.2 quinquies della legge n.656/94. La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, e questa decisione veniva confermata, con sentenza in data 7 luglio / 9 novembre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione esponendo due motivi di impugnazione. La parte intimata non si è costituita in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione eccepisce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 16, terzo comma, del D.P.R. n.636/1972, nonché l'omessa pronunzia sul punto. Sostiene, infatti, che il ricorso di merito a suo tempo presentato dalla contribuente contro l'avviso di liquidazione sarebbe stato inammissibile, in quanto la contribuente stessa non avrebbe lamentato alcun vizio dell'avviso di liquidazione impugnato, bensì solamente vizi dell'atto presupposto, vale a dire dell'atto di rettifica, e lamenta che la questione non sia stata esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale, anche se era stata sollevata nell'atto di appello dell'Ufficio.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'Amministrazione ricorrente eccepisce la violazione dell'art.2 quinquies, sesto comma, della legge n.656/1994, nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione Su di un punto decisivo della controversia. Argomenta a questo proposito che la norma speciale sulla definizione delle liti fiscali pendenti faceva salvi gli effetti della riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio, anche se non ancora liquidate. La controversia si sarebbe riferita appunto a somme dovute in pendenza di giudizio, e precisamente ai due terzi dell'imposta, richiesti con l'atto di rettifica contestato.
3. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto SU questo punto il ricorso è privo della necessaria autosufficienza, e non consente alla Corte di individuare le ragioni per le quali secondo la prospettazione dell'Amministrazione ricorrente sarebbe stato inammissibile il ricorso di merito avverso l'avviso di liquidazione presentato a suo tempo dalla società alla commissione tributaria di primo grado: non viene spiegato quali sarebbero stati in concreto i vizi lamentati e le censure mosse dalla contribuente.
4. E' fondato, invece, e va accolto, il secondo motivo di impugnazione. La sentenza impugnata manca, in realtà, di qualsiasi motivazione anche soltanto apparente. Manca ogni motivazione, in particolare, sui punti relativi all'applicazione del sesto comma dell'art. quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, convertito in legge 320 novembre 1994, n.656, ed all'interpretazione di questa norma che, secondo l'Amministrazione, farebbe salvi поп solo l'avvenuto pagamento delle somme già corrisposte, in forza di disposizioni di legge, in pendenza del giudizio, ma anche l'obbligo di corrisponderle comunque quando non fossero state ancora versate.
5. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto, rimettendo la causa per un nuovo esame del merito, come pure per la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità, al giudice del rinvio, da individuare in altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, Calmotive, cassa la sentenza impugnata in relazione accolto, e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Cosi deciso in Roma il 4 ottobre 2002. ⑭ Consigliere estensore || Presidente dr. Francesco Cristarella Orestano) (dr. Stefano Monaci) 17. ——— (696 LE АН ✓ RE IL CANCELLIERE C Dr. Ennio Amicone DEPOSITATON CANCELLERIA Oggi 1 APR. 2003. IL CANCELLERE C Dr. IN soe