Sentenza 6 marzo 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41175 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 22/12/2021), n.41175 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. MOCCI Mauro – Consigliere – Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12569/2020 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3,55 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION 0210/0 3200 Oggetto SEZIONE SECOND MANUTENZIONE Composta dagli Ill.mi Maitrati: Presidente BALDASSARREDott. Vincenzo - R.G.N. 16248/99 Dott. ON VELLA Consigliere 7478Cron. - Rel. Consigliere- Rep. MENSITIERI Dott. Alfredo 848 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- Ud. 25/10/01 SCHERILLO Consigliere- Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: а MINONNE ANTONIO, RIZZO EUFEMIA, elettivamente н domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, difesi Richiesta copia studio dal Sig. NN dall'avvocato LUIGI RETUCCI, giusta delega in atti;
per diritti € 155 ricorrente- & MAR 2002
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAZZATO COSIMO, NUCCIO LUCIANA;
Richiesta copia studio dal Sig. GE intimati per diritti € £505 del Tribunale di LECCE, avverso l'ordinanza 6 MAR. 2002 IL CANCELLIERE depositata il 03/03/99; CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio 1429 udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo F.I.dal Sig. per diritti € 3:15 -1- IL CANCELLIERE MENSITIERI;
Luigi, difensore det udito l'Avvocato RETUCCI l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per cassazione affidato a due censure ON MI ed EM ZO hanno impugnato il provvedimento, definito ordinanza, emesso dal Tribunale il 3 febbraio di Lecce il 2.3.99, depositato successivo, con il quale-qualificato come reclamo ex 669-terdecies cpc l'appello proposto da OS art. AZ e CC IA avverso l'ordinanza del Pretore della stessa città con la quale il predetto giudice aveva loro ordinato di manutenere i nominati MI ZO nel possesso delle parti comuni dell'edificio sito in Marina Serra di Tricase, alla A via Mirabello e di quelle di proprietà esclusiva dei M A predetti con obbligo di rimozione di una realizzata struttura metallica, diffidandoli dal porre in essere atti di disturbo anche mediante l'esercizio di una veduta nel cortile sottostante la loro abitazione, condannandoli altresì alle spese di lite- in parziale riforma di detto provvedimento, era stata revocata la condanna alle spese ivi contenuta e disposta la rimessione degli atti allo stesso Pretore, incaricato della prosecuzione del giudizio. Gli intimati non hanno spiegato attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 ricorso, da esaminarsi Con i due motivi di congiuntamente stante la loro stretta connessione, lamentano i ricorrenti che il Tribunale, partendo dall'erroneo presupposto che il provvedimento pretorile che aveva ordinato la manutenzione nel possesso in favore di essi coniugi MI-ZO, fosse un'ordinanza contro la quale era esperibile soltanto il rimedio del reclamo, anzichè esaminare il proposto appello avverso tale avente natura di sentenza, ne avevaprovvedimento s u operato la conversione in reclamo, in netta A contrapposizione con il primcipio sancito da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 1984/98. La doglianza è fondata e va pertanto accolta. Conformemente alla sentenza di questa Corte a sezioni unite opportunamente richiamata dai ricorrenti (v. anche Cass. Sez.1 sent. n.8838/98) il provvedimento del Pretore di Lecce/Tricase, pur essendo stato qualificato ordinanza aveva invece natura di ' sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito ma, accolta la domanda di manutenzione nel possesso proposta dai MI-ZO, si erano condannati 2 resistenti a rimborsare le spese processuali alla controparte. Il Tribunale è incorso in errore perchè avrebbe dovuto esaminare l'appello ritualmente proposto contro tale provvedimento (sentenza) e non convertirlo in reclamo sull'erroneo presupposto che questo fosse un'ordinanza contro la quale era esperibile soltanto tale rimedio. s u La gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio A del processo per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce (v. Cass. S.U. sent. n.1044/2000) la quale si pronuncerà sull'appello, adeguandosi al principio di diritto su enunciato, e provvederà anche sulle t spese di questo giudizio.
P.Q.M.
ricorso, cassa la sentenza La Corte, accoglie il impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del 109 giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di 454EST 20,66 Lecce. TOT. 149,77 Roma 25 ottobre 2001. Alfred Menitis est. Ving Baldasom , pus. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 MAR 2002 P IL CANCELLIERE C1 Loc 3