Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11693 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
@ 65150 Composta dagli Il mi Sig.ri Lagist a :1 1693/02 REPUBBLICA ITALIANA 6 E 8 N 9 5 A 1 O I . / I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 N Z R / - A 6 A 2 R B T T . LA CORTE SUPREMA DICASS. U S L I . Oggetto P B L . G I A D E R . R L SEZIONE TË B T Tributaria E A D A T I INVIM A S 1 I N 3 R 1 E . T N Presidente Dott. Francesco CRI TARELLA ORESTANO A R.G.N. 12322/99 - M Cron. 29302 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.13/02/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65150 sul ricorso proposto da: MARIA CHIARA, CENTURELLI EMIDIO, CENTURELLI elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato CENTURELLI EMIDIO, che li difende, giusta procura in calce;
4 ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 792 avverso la sentenza n. 27/98 della Commissione -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CENTURELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- *. 9F 1 Svolgimento del processo Emidio LL, per sé e per AR RA LL, ha impugnato una cartella esattoriale relativa ad Invim. E N 6 8 O I La Commissione Provinciale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 9 5 1 Z / . A 4 N R / - 6 17 d.p.r. n.636/72 e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. T 2 S A B I . I . R G . L R E P Hanno proposto ricorso i contribuenti. . L R A D A T . L A B E U Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. D D A B T I I E S 1 R T A N 3 IA T I E N 1 Motivi della decisione S R E R . E I S E T E A N , hanno chiesto la cass T , dopo avere esposto i fatti del processo I ricorrenti della sentenza A L impugnata, ma non hanno formulato alcuna censura specifica. Il Ministero ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di AR RA LL poiché costei non è stata parte nel giudizio di primo grado, e poi ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Ritiene la Corte che effettivamente il ricorso è inammissibile poiché non contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza impugnata. Nel ricorso è stato esposto il fatto, con riferimento ad altra controversia ritenuta esclusa dal beneficio della definizione delle liti fiscali pendenti;
sono state riportate le massime di due sentenze (una della Commissione di primo grado di Verbania e una della Commissione Regionale del Piemonte), ma nessun vizio della sentenza impugnata è stato denunziato. In tale contesto, l'inammissibilità del ricorso discende de plano. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 13.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcon Dr. Francesco Cristarella Orestano The Спориве Оща - DEPOSITATO IN 2002ª IL ER C1 NN IS Oggi IL ER C1 NO TI