Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello "status" di recidivo - dichiarazione che non ha natura costitutiva - è ostativa all'applicazione del beneficio (la contestazione della recidiva essendo necessaria unicamente per applicare l'aumento di pena).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 3. Recidiva reiterata: cosa occorre per il riconoscimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2023
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano ad una sua delimitazione nei seguenti termini: “Se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale”. Premesso ciò, dopo avere compiuto una disamina su come la recidiva sia attualmente configurata nel diritto vivente all'esito degli interventi della giurisprudenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 20309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20309 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 393
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 14963/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari;
avverso la sentenza in data 20.1.2003 del giudice di pace di Chiavari;
emessa nei confronti di:
TA SC;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 31.1.2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 20.1.2003 del giudice di pace di Chiavari, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SC HE in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2, cod. str., per essere il reato estinto per oblazione, lamentando l'inosservanza della legge penale in quanto l'oblazione non è ammessa quando ricorrano i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, cosa che si verifica nel caso di specie, pur non essendo stata contestata la recidiva reiterata (per giunta specifica).
Osserva questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto: ed infatti ben dev'essere riconosciuta la recidiva reiterata pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo (Cass. 7.6.1994, Casentino), che non ha natura costitutiva, ed a maggior ragione lo status di recidivo prescinde dalla contestazione, ed è ostativo all'oblazione, essendo necessaria la contestazione unicamente per applicare l'aumento di pena (Cass. pen., sez. 3^, 19.2.1993, n. 2573, Mighetto, RV. 193567). L'impugnato provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Chiavari, competente ex art. 569, co. 4, c.p.p..
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Chiavari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004