Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17473 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO I1 7473 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11057/00 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Fernando LUPI -Consigliere - Cron..41103 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO -Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO -Consigliere Ud. 04/07/02 Dott. Maura LA TERZA -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NU IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 3315 -1- ROMA del 16 giugno 2000, rep. N. 54505; controricorrente avverso la sentenza n. 69/00 del Tribunale di FIRENZE, -depositata il 16/02/00 R.G.N. 445/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 febbraio 2000 il Tribunale di Firenze confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 16 aprile 1999, con cui era stata rigettata la domanda proposta da LI MA per ottenere il riconoscimento, nei confronti dell'Inail, dell'indennizzabilità come infortunio in itinere, del sinistro occorsole il 10 aprile 1992, quando, nell'attraversare una strada nelle vicinanze della Tesoreria della Regione Toscana, ove si stava recando per riscuotere lo stipendio, era stata investita da un ciclomotore;
il Tribunale confermava altresì l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Inail per la restituzione della somma già pagata avendo erroneamente ritenuto indennizzabile l'infortunio. Il Tribunale decideva per il rigetto della pretesa dell'assicurata sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo sul rilievo che la risarcibilità dell'infortunio in itinere presuppone il godimento della tutela assicurativa, mentre la LI non era soggetta all'obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del TU del 1965, perché, pur essendo stata assunta come operaia specializzata, era stata poi distaccata secondo l'affermazione dell'Inail non contestata presso l'Ufficio pari opportunità con mansioni evidentemente impiegatizie e quindi non prestava opera manuale;
d'altra parte l'attività impiegatizia viene sottoposta all'assicurazione solo ove si svolga a contatto o comunque negli ambienti ove operano macchine elettrocontabili e di tale circostanza non era stata fornita alcuna prova;
in secondo luogo il Tribunale affermava, ad abundantiam, che la scelta dell'assicurata di recarsi, in orario di servizio, a ritirare lo stipendio, non era una decisione necessitata, in mancanza di prove di non potervisi recare in ore diverse, ma semmai una scelta di comodità in qualche misura elettiva. Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 4 del dpr 1124/65, nonché difetto di motivazione perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio sulle mansioni effettuate, non poteva desumersi l'espletamento, in sede di distacco, di mansioni impiegatizie tali da escludere la tutela antinfortunistica;
una volta dimostrato l'inquadramento come operaia specializzata, spetterebbe all'Inail provare che la tutela era venuta meno a seguito dello svolgimento di mansioni impiegatizie. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente interpretato l'art. 4 del DPR del 1965, perché lo svolgimento di mansioni impiegatizie non precluderebbe la copertura assicurativa. Sussisterebbe in ogni caso l'occasione. di lavoro, essendo sufficiente il collegamento non certo estrinseco ed accidentale W della condotta, necessitata dalle modalità organizzative di erogazione dello stipendio adottate dalla Regione, perché non poteva ritenersi frutto di libera scelta la decisione di recarsi alla Tesoreria essendo questo l'unico modo di pagamento, ove non si sia chiesto l'accredito sul conto corrente. Peraltro vi sarebbe stata, da parte del datore di lavoro, una autorizzazione di carattere generale che consentiva la riscossione durante le ore lavorative, senza necessità di richiedere il permesso di volta in volta, comprovato dal fatto che l'amministrazione non aveva mai irrogato provvedimenti disciplinari, ma anzi era stata riconosciuta la causa di servizio con delibera della Regione Toscana del 19.9.94. Il ricorso non merita accoglimento. Poiché la decisione è fondata su una duplice motivazione, è sufficiente che una delle due sia corretta per addivenire al rigetto del ricorso. Ed infatti, ancorché fosse ravvisabile lamentato ✓ difetto di motivazione in relazione alla questione relativa alla copertura antinfortunistica, non essendo 2 state spiegate dal Tribunale le ragioni per affermare l'espletamento di mansioni impiegatizie in sede di distacco, restano pur sempre condivisibili gli ulteriori rilievi svolti in sentenza sulla natura elettiva del rischio affrontato. Invero la tutela dell'infortunio in itinere - che è stata frutto di elaborazione giurisprudenziale fino all'entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, il quale per la prima volta ha provveduto a regolare l'istituto è stata originata dall'intento di offrire protezione in un momento - estraneo all'attività lavorativa, ma ad essa strettamente connesso, ossia nel tratto di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro, i cui rischi non dipendono da scelte autonome del lavoratore, ma derivano da un comportamento necessitato, ossia dall'esigenza di compiere quel determinato percorso secondo orari prefissati e indipendenti da iniziative personali. Ciò che rileva allora ai fini della tutela è detto collegamento - di spazio e di tempo - che vale a trasformare il 么 rischio del percorso, da rischio comune a tutti gli utenti della strada, a rischio attinente alla attività lavorativa. Ne consegue che non vi può essere tutela allorquando anche uno solo di detti elementi non possa considerarsi strettamente necessitato dall'andare o tornare dal luogo di lavoro, ma sia frutto di una scelta personale del lavoratore. E' quanto è ravvisabile nella specie, giacché anche a ritenere estensibile la tutela antinfortunistica al percorso luogo di lavoro/sede di ritiro dello stipendio, tuttavia non può considerarsi necessitata la scelta dell'orario. La ricorrente infatti ha individuato liberamente il momento per effettuare il percorso, avendo in primo luogo scartato di recarvisi durante l'orario pomeridiano di apertura dell'ente pagatore e scegliendo poi liberamente l'ora per lei più comoda durante la mattinata. Difetta pertanto nella specie il necessitato collegamento di orario tra rischio della strada e attività lavorativa, che consente la copertura assicurativa. Né possono avere rilievo ai fini della tutela Inail le determinazioni prese dal datore di lavoro, che consentiva l'uscita durante l'orario lavorativo e che riconobbe l'infortunio come derivante da causa di servizio, giacché il datore di 3 lavoro si pone come terzo estraneo al rapporto assicurativo intercorrente tra l'Inail ed il lavoratore e quindi incapace di incidere su di esso. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. * N 1 VIING CILA T ISNES IV OLLING O VSSVL VIDS INDO VA LIDI
P.Q.M.
IT 'OTTOE IC FISON VO ELNESE La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Жел е в гиги Vincenzo Miles IL CANCELLIERE Depositat 5/ DIC. 2002 SELLERE 4