Sentenza 24 giugno 2003
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 182 lettera c) del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 stabilisce che i posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di trasporto e sollevamento devono consentire la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo, ossia che non vi siano ostacoli alla visibilità, costituiti da chiusure, ostacoli fissi ovvero dalla presenza del carico stesso, ma non impone l'adozione degli specchietti retrovisori, i quali costituiscono solo una delle possibili soluzioni per l'ottenimento della piena visibilità (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella quale la ricostruzione del nesso causale delle lesioni colpose era stata motivata unicamente in relazione alla omessa predisposizione degli specchietti retrovisori in un carrello elevatore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2003, n. 37456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Olivieri Renato Presidente
1. Dott. Tuccio Giuseppe Consigliere
2. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
3. Dott. Marzano Francesco Consigliere
4. Dott. Chiliberti Alfonso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De ST LE, nato il [...];
avverso sentenza del 7 luglio 2002, Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Chiliberti Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gianfranco Ciani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Petretti, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 26 settembre 2002 LE De ST ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2 luglio 2002 della Corte d'Appello di Brescia che, in riforma della sentenza 12 febbraio 2001 del Tribunale di Bergamo, lo riteneva colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in pregiudizio di PE RL e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di euro 200 di multa.
Lamenta il ricorrente che la corte distrettuale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 182, lett. c) del DPR 547/55 per aver la società di cui è legale rappresentante l'imputato utilizzato carrelli elevatori privi degli specchietti retrovisori:
la norma, invece, richiede unicamente che dal posto di manovra vi sia la piena visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo, cosa che nella specie sussisteva, giusta le affermazioni testimoniali. La corte ha poi semplicisticamente risolto il problema del nesso causale sul rilievo che la presenza degli specchietti retrovisori avrebbe reso più facile l'avvistamento di quanto avviene sul retro, anche per chi sta guardando avanti: ove si consideri che se si procede in avanti non c'è ragione di guardare indietro e che se si procede in retromarcia il conducente poteva girarsi per controllare la zona d'azione del mezzo, non si chiarisce per quale ragione la presenza degli specchietti avrebbe evitato l'evento. Lo stesso giudice ha poi ritenuto accertato che l'investimento del PE, che era accanto al proprio camion, da parte del carrello elevatore sia avvenuto mentre quest'ultimo procedeva in retromarcia, ritenendo compatibile l'affermazione dibattimentale del conducente del carrello di star procedendo in retromarcia con quella resa nelle indagini preliminari di esser avvenuto l'incidente mentre stava sterzando per raddrizzare le ruote: la corte afferma non essere incompatibili le dichiarazioni, ben potendo effettuarsi sterzate in retromarcia, ma omette di considerare che detto conducente ha altresì precisato che stava inforcando un pallets, cosa che non è possibile effettuare in retromarcia. Di tal che la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare perché erano più attendibili le dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese dopo poco tempo dal fatto, ma la motivazione sul punto manca, non essendosi avveduta la corte del contrasto.
Osserva questa Corte che appare assorbente il rilievo che la corte distrettuale ha ritenuto obbligatoria l'installazione degli specchietti retrovisori ai carrelli elevatori, tesi che non può condividersi. Ed infatti quando l'installazione di detti specchietti è obbligatoria, la normativa lo prevede espressamente. Tale è il caso dell'art. 72 c.d.s. in relazione ai ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli, che devono essere equipaggiati con dispositivi retrovisori;
tale è il caso dell'art. 291 reg. c.d.s., secondo cui le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole semoventi concernono il controllo dei dispositivi retrovisori;
così pure è il caso del D.M. 20 ottobre 1999 (in Gazz. Uff. 2 novembre, n. 257), di attuazione della direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote. Tale infine è il caso dell'art. 12 del regolamento c.d.s., che prevede che per gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE. Quando invece la norma richiede, come nel caso di specie, che i posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo (art. 182, lett. c), ciò vuol dire che si richiede non vi siano ostacoli alla visibilità, quali potrebbero essere chiusure, ostacoli fissi o costituiti dal carico, pur potendo in alternativa le chiusure o gli ostacoli essere superati grazie a detti specchietti, ma non vuol dire che la norma imponga l'adozione degli specchietti retrovisori, che costituiscono una soltanto delle soluzioni alternative con le quali può garantirsi la piena visibilità a tutto tondo.
Orbene, se nella ricostruzione del nesso causale ci si fonda sulla mancanza degli specchietti retrovisori (l'assenza di segnalazioni luminose di cui all'art. 175 del D.P.R., pur se ritenuta, non è stata considerata casualmente rilevante), una volta che si esclude l'esistenza di un obbligo giuridico di tale specie, la motivazione viene meno, ed in mancanza di altri profili di colpa che siano stati ritenuti, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.