Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2003, n. 37456
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Sentenza 24 giugno 2003

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La disposizione di cui all'art. 182 lettera c) del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 stabilisce che i posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di trasporto e sollevamento devono consentire la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo, ossia che non vi siano ostacoli alla visibilità, costituiti da chiusure, ostacoli fissi ovvero dalla presenza del carico stesso, ma non impone l'adozione degli specchietti retrovisori, i quali costituiscono solo una delle possibili soluzioni per l'ottenimento della piena visibilità (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella quale la ricostruzione del nesso causale delle lesioni colpose era stata motivata unicamente in relazione alla omessa predisposizione degli specchietti retrovisori in un carrello elevatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2003, n. 37456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37456
    Data del deposito : 24 giugno 2003

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