Sentenza 15 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini dell'operatività dell'art. 445 comma secondo cod. proc. pen. - secondo cui, in caso di applicazione di pena concordata, il reato è estinto se, nei termini indicati dalla disposizione, l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della "stessa indole" - il giudice deve in primo luogo valutare se l'eventuale ulteriore reato commesso nel periodo di osservazione sia formalmente omogeneo al primo, in quanto in violazione della medesima disposizione di legge e, in caso negativo, verificare se sussista comunque una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il criterio sostanziale di verifica della "stessa indole", determinando in concreto un trattamento più sfavorevole per il reato, non può essere oggetto di applicazione estensiva).
Commentari • 4
- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2014, n. 27906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27906 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1217
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 32346/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RE N. IL 12/04/1975;
avverso l'ordinanza n. 234/2013 GIP TRIBUNALE di TRE VISO, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di ST RE, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione dei reati di rapina tentata e porto abusivo di armi, oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena, pronunciata dal locale Tribunale il 19 novembre 1999, osservando che i reati in questione presentavano identità di indole con i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, giudicati con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Treviso.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ST RE il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applicazione della legge penale, atteso che i delitti in materia di documenti e pagamento delle imposte non presentano identità di indole con i reati contro il patrimonio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 172 c.p., u.c. stabilisce che la prescrizione delle pene della reclusione e della multa non ha luogo, tra l'altro, se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un "delitto della stessa indole".
Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione della legge penale, laddove, con motivazione apparente ed apodittica, fondata sulla mera ripetizione del tenore letterale di una parte dell'art. 172, u.c., ha affermato che sussiste identità di indole tra i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e quello di rapina.
2. I reati della "stessa indole" sono identificati dall'art. 101 c.p. attraverso due criteri distintivi. Il primo, di carattere formale, ravvisa l'omogeneità tra i reati sulla base della violazione della medesima disposizione di legge. Il secondo criterio, di tipo sostanziale, si basa, invece, sulla comunanza dei caratteri fondamentali, desunti a loro volta alternativamente dalla natura dei fatti che li costituiscono (criterio oggettivo) o dai motivi che ne hanno determinato la commissione (criterio soggettivo). Il criterio sostanziale, che è indicato dal legislatore per l'accertamento dell'omogeneità fra i reati quando vengano violate diverse disposizioni di legge, ha carattere sussidiario rispetto a quello formale, dilatando sensibilmente l'area dei reati della stessa indole;
considerato che
esso determina un trattamento più sfavorevole per il reo, il criterio sostanziale non deve essere applicato estensivamente.
Più reati (il plurale è da intendersi come indeterminato, nel senso che è sufficiente anche un solo carattere fondamentale comune) possono considerarsi omogenei quando vengano riscontrati dal giudice caratteri fondamentali comuni per: a) la natura dei fatti che li costituiscono;
b) la natura dei motivi che li hanno determinati. Ciò significa che, a prescindere dall'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, fatti del tutto eterogenei possono essere accomunati sulla base dell'eziologia e delle modalità esecutive dei reati oppure sulla base della motivazione psicologica che ha spinto il reo a delinquere.
3. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in sede di rinvio, dovrà, quindi, esaminare la questione sottoposta al suo giudizio alla luce dei principi sopra illustrati, fornendo una motivazione compiuta che, a differenza di quella oggetto del presente scrutinio - priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente - sia idonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice.
4. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conseguente rinvio degli atti per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia degli atti per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014