Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0958 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 11379/98 2563 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. Rep. N.
1. Dott. Antonio Saggio -Presidente- 2. " Pietro Cuoco -Consigliere- Ud. 10.10.2001 3.66 Luciano Vigolo -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Giancarlo D'Agostino -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BB JO LE, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Santissimi Quattro 56, presso lo studio dell'Avv. Fausto Tarsitano, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea Ricci del foro di Brescia Ricorrente
CONTRO
RI ENERGY, in persona del legale rappresentante Ing. Fran- co ZI, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo 9, presso lo studio dell'Avv. Corrado Manfredonia, che la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale in calce 3847 2 al controricorso congiuntamente all'Avv. Ferdinando Pelizzoni del foro di Brescia Controricorrente LA NATIONALE ASSICURAZIONI, in persona del legale rap- presentante pro tempore, Intimata per la cassazione della sentenza n. 259/98 del Tribunale del La- voro di Brescia del 29.1.1998/12.3.1998 nella causa iscritta al n. 5338/7450 del R. G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Stefania Votano per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, BA JO SL espo- neva che in data 7 novembre 1990 era stato vittima di un infortu- nio, quando, egli, operaio dipendente della S.p.A. ZI Energy addetto al taglio di tubi metallici, urtava il disco rotante di una sega a bilanciere sprovvista di cuffia protettiva e in tal modo ri- portava l'amputazione dell'avambraccio sinistro con postumi permanenti nella misura del 40 %. Ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavo- ro di Brescia l'anzidetta società e ZI NC, NE Lu- ciano e RC MO per sentir dichiarare la loro responsa- 3 bilità e per sentirli condannare al risarcimento dei danni, oltre accessori. Il Pretore, all'esito dell'istruzione, autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione La Nationale, con sen- tenza n. 621 del 1997 condannava la S.p. A. ZI Energy, rite- nuta esclusiva responsabile dell'infortunio, a risarcire i danni, quantificati in £. 167.400.000 per il danno biologico da invalidità permanente, in £. 10.250.000 per danno biologico da invalidità temporanea, in £. 83.700.000 per danno morale, oltre interessi legali;
respingeva le domande proposte nei confronti dei conve- nuti ZI, NE e RC;
accoglieva nei limiti del massi- male di polizza la domanda di manleva spiegata dalla società convenuta nei confronti della società assicuratrice terza chiama- ta. Proposto gravame con separati ricorsi da parte della S.p.A. La Nationale e della S.p.A. ZI Energy, il Tribunale di Brescia con sentenza 29.1.1998/12.3.1998, in parziale riforma della deci- sione pretorile, riconosceva in ordine all'infortunio un concorso della stessa parte lesa nella misura di 1/3 e determinava gli inte- ressi nella misura del 6% sull'importo di £. 151.709.000, pari alla media tra l'ammontare del danno risarcibile alla data del fatto (£. 129.185.000) e quello alla data della decisione (£. 174.233.000); respingeva l'appello incidentale della ZI Energy nei confronti della società assicuratrice in ordine alla mala ge- stio. Il Tribunale affermava il concorso di colpa dell'infortunato sulla base di due rilievi: il BA aveva tenuto una condotta antido- verosa, in quanto, effettuato il taglio del tubo, avrebbe dovuto spegnere la macchina per procedere al posizionamento di un nuo- vo tubo e non mantenere in movimento la sega circolare;
il mede- simo lavoratore aveva indossato un maglione a maniche larghe, manifestamente inadatto al tipo di operazione che stava effet- tuando, tale comunque da impigliarsi nella lama della taglierina. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione il BA con due motivi, ai quale resiste con controricorso la S.p.A. ZI Energy. Con ordinanza in data 4.4.2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.A. La Nationale Assicurazioni, quale parte nel giudizio di appello. Effettuata tale integrazione a cura del ricorrente, la società assi- curatrice non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e di mancata o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), con all'errata applicazione dell'art. 2087 cod. civ., riferimento dell'art. 2043 cod. Civ. e dell'art. 590-3° comma- c.p. e alla va- lutazione delle prove sul punto. In particolare viene contestata la sentenza impugnata con riguar- do alla qualificazione della manovra del lavoratore come antido- 5 verosa, quando nessuna specifica disposizione era stata data all'addetto alla macchina circa l'uso della mano destra o sinistra per le singole operazioni. Altri rilievi del ricorrente: l'imprenditore aveva fatto utilizzare, in violazione dell'art. 2087 cod. civ., una macchina priva di qual- siasi sicurezza;
la ricostruzione dell'infortunio illustrata dal con- sulente è del tutto ipotetica, mentre viene data per certa dal Tri- bunale;
nessuna rilevanza assume il fatto dell'utilizzo di un ma- glione a manica larga, tanto più che il consulente ha precisato che anche con altro indumento (diverso dal maglione) l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato;
in ogni caso il da- tore di lavoro non aveva messo a disposizione del lavoratore in- dumenti idonei ad evitare l'infortunio. Gli esposti rilievi sono privi di pregio e vanno disattesi. Il Tribunale con congrua ed adeguata valutazione dei fatti e delle prove, non censurabile in sede di legittimità, non ha ravvisato la violazione degli artt. 2087- 2043 cod. civ. e delle altre norme ri- chiamate nei termini prospettati dal ricorrente e ha riconosciuto il concorso dell'infortunato nella misura di un terzo ai fini della determinazione del sinistro. Lo stesso Tribunale ha fornito esauriente spiegazione del ragio- namento seguito e delle conclusioni raggiunte, sicché non sussi- ste i lamentato vizio di carenza di motivazione (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 6380 del 26 novembre 1996; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). 6 Con il secondo motivo il ricorrente, nel dedurre errore di diritto per violazione dell'art. 429-3° comma- c. p. c., lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza con riguardo ai criteri adot- tati nella determinazione del maggior danno in ordine alla riva- lutazione, che si assume negata, e agli interessi, liquidati in modo immotivato nella misura del 6 %. La censura non è fondata. Questa Corte ha affermato (in particolare si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995) che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente -con riferimento al valore del bene perduto dal dan- neggiato all'epoca del fatto illecito- e se tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazio- ne intervenuta fino alla data della decisione definitiva, al dan- neggiato è dovuto anche il risarcimento del mancato guadagno, provato dal ritardato pagamento della anzidetta somma. Questa stessa Corte ha precisato che la prova del danno può essere of- ferta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri pre- suntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito con valutazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. In questa ultima ipotesi, secondo la Corte, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile de- terminarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma per equivalente al bene perduto si incrementa nominal- 7 mente in base ai prescelti indice di rivalutazione monetaria ovve- ro in base ad un indice medio. Orbene i giudici di appello nel caso di specie si sono attenuti agli anzidetti criteri da un lato procedendo a rivalutare la somma do- vuta per il capitale e dall'altro lato riconoscendo gli interessi nella misura del 6 % sull'importo equitativamente determinato nella media tra il capitale liquidato alla data della decisione e quello riferibile al tempo del sinistro. In conclusione il ricorso è destituito do fondamento e va riget- tato. Si ravvisano giusti motivi, in relazione alla difformità delle deci- sioni dei giudici di primo e secondo grado, per dichiarare com- pensate le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la S.p.A. ZI Energy. Stante la mancata costituzione della S.p.A. La Nationale Assicu- razioni nessuna pronuncia va emessa per le spese di questa fase.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità tra la parte ricorrente e la S.p.A. ZI Energy. Nulla per le spese nei confronti della S.p.A. La Nationale Assicurazio- ni. E L A L D E L G - G 1 E 1 3 - N 7 . 5 8 3 3 Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2001 I R T D O A I O T I N S E I S D L L A E T R ' 0 . 1 A N T E I D G E A P T A S S S A O S , S , E O R G I R Il Consigliere relatore estensore Il Presidente A A L T E D S S O I , I I O M P L E D N P T O D E Alessandro De Rentis sells Putin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Quave oggi, 2-6 GEN. 2002- IL CANCELLIERE MO