Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
Attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale, e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza, non si può riconoscere la fungibilità, ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 38647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38647 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/09/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2326
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 010599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AR, N. IL 17/06/1959;
avverso ORDINANZA del 20/02/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Iannelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con decreto in data 20/2/08, emesso ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il Presidente della Corte di assise di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza con cui AS CO, condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi con sentenza 6/12/06 della Corte medesima, aveva chiesto che gli venisse computato ai fini dell'esecuzione di tale sanzione, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza.
Contro tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l'illegittimità del provvedimento, in quanto non adottato in contraddittorio, e la sua erroneità. Si tratta di doglianze manifestamente prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Del tutto correttamente invero è stato adottato il provvedimento presidenziale de plano di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2 attesa la manifesta infondatezza dell'assunto, ancora riproposto in questa sede, su cui si fonda la richiesta del AS, e cioè la fungibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 657 c.p.p. - dalla costante giurisprudenza di questa Corte esclusa (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 3/6/04, Cannella;
28/1/00, Paolello, rv. 215.422; 18/1/07, Campanella, rv. 235.797) - tra l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali ovvero come nel caso di specie per ragioni di sicurezza, e l'istituto dell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. che ha invece carattere di vera e propria sanzione penale (cfr. al riguardo Sez. 1^ 21/3/00, Natoli, rv. 215.933).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008