Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2013, n. 43467
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati militari, non sussiste un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, al di fuori di quanto previsto dall'art. 1362, comma settimo, D.Lgs. n. 66 del 2010, secondo cui la sanzione della consegna di rigore può essere applicata ai fatti costituenti reato per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'art. 260 cod. pen. mil. pace (trattandosi di reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2013, n. 43467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43467
    Data del deposito : 9 luglio 2013

    Testo completo