Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
La durata della libertà controllata da applicarsi in conversione di pene pecuniarie inflitte con diverse pronunce di condanna va determinata non sulla base del cumulo di dette pene, ma facendo invece riferimento a ciascuna di esse, separatamente, nell'osservanza delle regole dettate dall'art.102 della legge 24 novembre 1981 n.689, fermo restando che la somma dei vari periodi di libertà controllata così determinati non può superare i limiti massimi stabiliti dal successivo art.103 della stessa legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del magistrato di sorveglianza il quale, prendendo a base il cumulo delle pene inflitte, aveva determinato la durata della libertà controllata in misura coincidente con il limite massimo di un anno e sei mesi stabilito, trattandosi di multe, dall'art. 103 della legge n.689/1981;limite che risultava superiore alla somma aritmetica dei periodi di libertà controllata determinabili, con riguardo a ciascuna delle pene da convertire, secondo il criterio stabilito dall'art.102 e, quindi, con l'operatività del limite ivi previsto di un anno per ciascuna pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15021 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente del 29/01/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 494
3. Dott. ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 016449/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SO RA N. il 06/12/1959 avverso ORDINANZA del 08/03/2000 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 8/3/2000 il Magistrato di Sorveglianza di Venezia, procedendo alla conversione della pena pecuniaria di L. 87.666.200 di multa di cui al provvedimento di cumulo 30/11/1995 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Treviso, ha applicato nei confronti di US EL la libertà controllata per la durata di anni uno e mesi sei.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che, trattandosi di due distinte sentenze di condanna, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto sciogliere il cumulo, applicando la libertà controllata in relazione a ciascuna pena, di guisa che con riferimento alla pena di L. 80.000.000 sarebbe stata applicata la libertà controllata per la durata di un anno, mentre con riferimento alla residua pena di L.
7.666.200 sarebbe stata applicata la libertà controllata per la durata di mesi tre e giorni dieci.
Il ricorso è fondato.
Invero, in tema di conversione di pene pecuniarie, l'entità della libertà controllata va determinata in relazione a ciascuna condanna nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 102 L. 689/1981, mentre, qualora ricorra l'ipotesi di una pluralità di pene da convertire, fermo restando il principio che l'entità della libertà controllata va determinata in relazione a ciascuna condanna, la sua durata complessiva non può comunque superare i limiti previsti dall'art. 103 legge citata.
Orbene nel caso di specie il giudice di merito ha applicato la libertà controllata nel limite massimo, calcolando l'intera pena pecuniaria derivante dal cumulo, senza tenere conto che la parte residua della condanna relativa ad ottanta milioni di multa non poteva essere sommata alla pena della multa relativa all'altra condanna, in quanto l'entità della libertà controllata va determinata in relazione a ciascuna condanna.
Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Venezia, che nel nuovo giudizio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/611/623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001