Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRIT D DIRITT DIRITTI DIRIT DIRE DIRITT ADG 3 ADG-3 L E - D C V r.g. n. 18933/98 ud. pubbl. 27.02.2001 1 6 9 68 /0 1 oggetto : oppos tard REPUBBLICA ITALIANA u 15800 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep 2573 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Gaetano NICASTRO UFFICIO COPIE dott. Ugo Consigliere;
FAVARA Richiesta cop a studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE dott. Paolo VITTORIA per diritti L dott. Francesco SABATINI relatore ' 22 MAG. 2001. dott. Giovanni Battista PETTI " CANCELLIERE ' ha pronunciato la seguente SENTENZA CE sul ricorso proposto da VAL DI SAMBRO RESIDENCE s.r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore geom. Amedeo Quarenghi elett. dom. in Roma via del Corso n. 504 , presso ' lo studio dell'avv. Nicola Ielpo che la rappresenta ' e difende unitamente all'avv. Gabriele Lenzi ' in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente CEN CE a copia legale CE 139. TESSANOLO nor diritti 1 (000 +6. нод 5 P ☑ € 0,52 L.1000 CE
contro
AX:26983 RUSSO FRANCESCA , elett. dom. in Roma via Cola di ' presso lo studio dell'avv. Renzo n. 271 CE Costantino Tessarolo che la rappresenta , e difesa dall'avv. Dante di Furia come da procura a margine del controricorso controricorrente avverso CE la sentenza n. 829 in data 22.5. 17.7.1998 della •Corte di Appello di Bologna ( r.g. n. 850/97 ) Udita nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco € 0,5 £1000 Sabatini . CE E' comparso per la controricorrente l'avv. Dante di Furia che ha chiesto il rigetto del ricorso ' Sentito il P.M. ' in persona del sost. AX926984 procuratore generale dott. Aurelio Golia , che ha chiesto il rigetto del ricorso . CE SVOLGIMENTIO DEL PROCESSO Ad istanza di NC SS con decreto del ' 28 settembre 1993 il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse alla società Val di Sambro Residence s.r.l. in liquidazione il pagamento , in favore della predetta della somma di lire 26.101.809 oltre accessori 1000 €0,52 CE €0,5% L1000 CE 2 AX926979 AX:26978 ' notificato il 23 ottobre Avverso il decreto mezzo del servizio postale al successivo a ' ' liquidatore della società questa che già il 19 - art. 188dicembre 1994 exaveva proposto ricorso : ricorso che era stato disp. att. c.p.c. respinto con provvedimento del 23 gennaio 1995 propose opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. con atto di citazione del 23 marzo 1995 , con il quale chiese tra l'altro che il decreto fosse dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c. per la mancata tempestiva notifica di esso ' con sentenza del Nella contumacia della SS dichiarò20 maggio 1997 l'adito Tribunale inammissibile l'opposizione sul rilievo che ' sebbene non ritualmente notificata la copia relativa doveva nondimeno ritenersi pervenuta tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario ' dal momento che il mancato ritiro del plico era dipeso dalla consapevole volontà del medesimo . Tale decisione impugnata dalla stessa opponente è stata confermata dalla Corte di Appello con la ' pronuncia ora gravata : pur dando atto della nullità della notificazione dell'atto di opposizione per violazione dell'art. 145 primo e 3 terzo comma c.p.c. la Corte territoriale ha affermato che non sussisteva tuttavia nesso di causalità tra detta nullità e la mancata conoscenza da parte della società giacchédell'atto l'opposizione era stata notificata proprio al liquidatore decise di ignorareil quale "I l'avviso che lo sollecitava a ritirare il plico presso l'ufficio postale e questo fece a senza potersi sottrarre proprio rischio e cioè alle conseguenze legali e a quelle di ordinaria natura che dal suo gesto derivavano " ed al riguardo ha richiamato altresì l'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890 . Per la cassazione di tale decisione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi cui la ' ' illustrato con SS resiste con controricorso memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 secondo e terzo comma legge n. 390 del 1982 di illegittimitàrichiama la dichiarazione costituzionale di cui alla sentenza n. 346/98 della Corte costituzionale afferma che nella ' specie la notificazione al Quarenghi del decreto ingiuntivo avvenne a mezzo posta in violazione ' ed aggiunge che la pronuncia di dette norme ' costituzionale ha efficacia retroattiva • motivo la stessa ricorrente Con il secondo rilevato che la notificazione fu eseguita presso il liquidatore e non presso la sede sociale allega la violazione dell'art. 145 primo e terzo comma c.p.c. nonché vizio di motivazione su punto decisivo . I due motivi strettamente connessi ' possono essere esaminati congiuntamente . Deve premettersi che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890 - sulla notificazione di atti a mezzo posta è intervenuta in data 22-23 settembre 1998 - ' dopo quindi la pubblicazione ( 17 n. 346 ' ' luglio 1998 ) sentenzadella ora impugnata : ' 'peraltro di per sè non ostativa circostanza all'applicazione di essa nel presente giudizio stante l'efficacia in via di principio retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale ( da ultimo in tal senso ' ' Cass. 21.4.2000 n. 5240 ) • ' deve però rilevarsi che Tanto premesso a decreto ingiuntivo èl'opposizione tardiva 5 ' per quanto qui rileva dal primo disciplinata il quale comma dell'art. 650 c.p.c. ' pur ' consentendo anche dopoall'intimato di proporla scaduto il termine fissato nel decreto aggiunge che egli deve provare di non avere avuta di questo tempestiva conoscenza per irregolarità della о per caso fortuito о forza notificazione queste ultime che qui non maggiore : ipotesi ' interessano ) . ( daHa affermato conseguentemente questa C.S. ultimo con sentenze nn. 880/99 e 11313/94 ) che ai fini della legittimità di detta opposizione ' non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo occorrendo altresì la prova il cui onere grava - sull'opponente proprio a cagione della - che nullità della notificazione l'ingiunto non abbia ' avuto tempestiva conoscenza del provvedimento Orbene entrambi i motivi del ricorso investono ' la sola irregolarità della notificazione affermata dalla Corte territoriale con riferimento all'art. 145 c.p.c.e dedotta ora dalla ricorrente anche con riguardo all'art. 8 legge n. 890/82 ma non anche l'onere probatorio come sopra anche gravante sull'opponente ( attuale ricorrente ) e ' ت ا ر che la stessa Corte ha ritenuto non assolto al contrario aggiungendo anzi che il ' ' liquidatore Quarenger. " intenzionalmente decise di ignorare l'avviso che lo sollecitava a ritirare il plico presso l'ufficio postale "I che investe una questione di Tale affermazione - fatto il raggiungimento о non della prova anzidetta non solo non forma oggetto di ricorso , - ma trova anzi concordanti riscontri nell'ammissione contenuta nell'atto di opposizione ed evidenziata ' che il Quarenghi dalla controricorrente "I ' giustamente ( e cioè per il solo errore formale " della notifica ) non ritirò il plico , e nella circostanza che già in data 19 dicembre 1998 ( tre mesi prima della opposizione tardiva ) la stessa società aveva proposto ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. avverso il medesimo decreto del quale così dimostrò di avere piena conoscenza La suindicata e non impugnata affermazione è di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione e rende inammissibili entrambi i motivi di ricorso ' che investono una ulteriore ratio decidendi la ' I della notificazione delirregolarità ' cioè decreto ingiuntivo irregolarità costituente l'altro presupposto dell'opposizione tardiva e ' 7 ' già affermata dalla sentenza come detto impugnata sia pure solo con riferimento all'art. ' La suindicata e sopravvenuta pronuncia 145 c.p.c. illegittimità costituzionale è pertanto di irrilevante ai fini del decidere . quindi essere respinto Il ricorso deve con D H R le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto O alle spese .
p.q.m.
E L L E D La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese uel giudizio di cassazione ' liquidate in lire 176.000 oltre lire 3.000.000 ( tremilioni ) di onorari in favore della controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' . p della Corte il 27 febbraio 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente darker li Freuse 3-6 Aic 0 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista _ celleria Depo- 22 MAG. 2001. oggi, lì 11000 IL CANCELLIERE C1 A M Giovanni Giambattista E 290000 R P U S T R O C 8