Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2002, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
L A T I 06 2 47/02 E A ee 73280 C 6 N I 8 L O 9 I B 1 A / Z B I 4 U A / R R P 6 A T 2 S . T I . R . U N G P B . E I D R B NOME DEL POPOLO ITALIANJ R L . E T A L L D O D I A E S SUPREMA DI CASSAZIONE . A N T Oggetto B I E A S N R T E I E S SEZIONE TRIBUTARIA 1 A Tributaria T E 3 1 A . M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 23850/00 Consigliere - Cron.18081 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 FICO Consigliere Dott. Nino C.C. FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CH CI;
- intimata 2002 avversO la sentenza n. 262/99 della Commissione 574 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il -1- 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- CaSvolgimento del processo u residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non reddito rideterminava del1'ammontare spettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1995, n. 791, Convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismich, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF € dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essereW considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione dopo la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). e valide ragioni per discostarsi da deve essere il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, Non venendo addotte nuove giurisprudenziale, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. tale indirizzo 31 femme s 2002
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il S Il Preside A G I U E Il Cons Estensore R B R A L T L A U A D B . I B E R A T T A T I N 1 R E 3 S 1 E . T N A M ✓ EREIL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CA Osvaldo Ascanio Oggi - 2 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Afcanio