Sentenza 9 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
A 106/0 0 0 1 0 6 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Impugnazione per revocazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA PRESIDENTE R.G.N.12150/2001 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Cron. 184 Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Rep. 42 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud. 22.5.2002 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto da EN TA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonello da Messina n.8, presso lo studio dell'Avv. Barbara Pezzilli, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sacchi del foro di Catanzaro in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
COMUNE di LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n.62, presso lo studio dell'Avv. Franco Ciccotti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carlo Mazzù del foro di Messina in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
2002 1202 avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.9323/00 pubblicata il 14 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22.5.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Sentito il difensore del controricorrente. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo del 10.8.1987, il collegio arbitrale chiamato a decidere le controversie insorte tra il Comune di Lamezia Terme e EN NT, titolare dell'omonima impresa, nell'esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori del terzo lotto di completamento della scuola elementare sita nella frazione "Bella", dichiarava risolto il contratto medesimo per grave inadempimento del Comune, che condannava al risarcimento del danno liquidato in complessive lire 43.335.224, condannava altresì il NT al pagamento, in via riconvenzionale, della somma di lire 446.196 e, dichiarando parzialmente compensate le opposte pretese creditorie, condannava infine il Comune al pagamento della somma di lire 42.889.028, oltre gli accessori. Proposta dal NT impugnazione del lodo e spiegato dal Comune, costituitosi in quella sede, gravame incidentale, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva del 17.10/21.11.1991, accoglieva la prima e rigettava il secondo, dichiarando la nullità del lodo 2 medesimo, assumendo: a) che, diversamente da quanto ritenuto dagli arbitri, anche al contratto di appalto doveva considerarsi applicabile il principio dell'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento posto dall'art. 1458 c.c., onde, trattandosi di inadempimento del committente, quest'ultimo,. nell'impossibilità di restituire l'opera parzialmente eseguita dall'appaltatore adempiente, era tenuto a corrispondergli il valore venale del bene con riferimento alla data della pronuncia;
b) che, in relazione all'impugnazione incidentale, spettava all'appaltatore anche il risarcimento del danno, essendo rimasto accertato che la sospensione dei lavori si era protratta illegittimamente oltre i limiti segnati dall'art.30 del d.P.R.n.1063 del 1962. Disposta in sede rescissoria consulenza tecnica, la medesima Corte territoriale, con sentenza definitiva del 18.6/12.10.1998, dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del Comune, che condannava al pagamento della somma di lire 148.322.555, oltre gli accessori, assumendo: a) che la mancata ripresa dei lavori, peraltro già eseguiti in gran parte, dopo la quarta sospensione fosse imputabile esclusivamente al Comune, il quale, quindi, andava condannato al pagamento del valore venale dell'opera con riguardo al momento della pronuncia di risoluzione ed al risarcimento del danno, secondo quanto statuito con la sentenza non definitiva;
b) che il primo importo dovesse essere determinato, all'attualità, in lire 410.333.710 complessive;
c) che il secondo importo dovesse essere liquidato in lire 42.951.375 3 complessive;
d) che la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal Comune dovesse trovare accoglimento nella misura di lire 845.320, da compensare con il credito di maggior importo riconosciuto al NT;
e) che fosse rimasto provato il versamento da parte del Comune di talune somme in acconto. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il NT, deducendo due motivi cui resisteva con controricorso il Comune il quale, a propria volta, spiegava ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Questa Corte, con sentenza pronunciata in data 14.4/14.7.2000, rilevata l'inammissibilità, per tardività della relativa notificazione, del controricorso e del ricorso incidentale, rigettava il ricorso principale, assumendo: a) con riferimento al primo motivo, che la Corte territoriale, pronunciando in via definitiva, non aveva affatto disatteso le statuizioni della sentenza non definitiva (là dove quest'ultima aveva sancito la nullità del lodo nella parte in cui era stato ritenuto che la risoluzione del contratto di appalto non incidesse sulle prestazioni già eseguite dall'appaltatore, affermando per converso che, nel caso di risoluzione per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato a corrispondergli il valore del bene con riguardo al momento della pronuncia di risoluzione) ed aveva all'opposto correttamente richiamato ed applicato detto principio di diritto, prendendo in esame le varie componenti dei costi dei lavori effettuati dall'impresa quali elementi apprezzabili ai fini della determinazione del 4 valore finale dell'opus stesso, nonché provvedendo coerentemente a rivalutarli all'attualità secondo gli indici ISTAT, secondo quanto chiaramente emergeva dal tenore complessivo della motivazione, nella quale si era fatto reiterato riferimento al valore venale del bene e si erano dichiaratamente assunti il prezzo aggiornato dei lavori eseguiti dall'impresa ed i maggiori oneri costruttivi dalla stessa sostenuti quali componenti dell'anzidetto valore venale;
b) con riferimento al secondo motivo, che fossero infondati tutti profili prospettati e così, in particolare, che il denunciato vizio relativo all'asserita falsità della perizia, per avere descritto in modo non corrispondente al vero la consistenza dell'opera realizzata dal NT, mirava a prospettare un travisamento del fatto da parte del giudice di merito il quale non poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione, che, circa il mancato accoglimento di richieste istruttorie, era chiaramente ravvisabile nella sentenza impugnata un'implicita motivazione al riguardo, che, relativamente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, l'esercizio di tale potere non era censurabile in sede di legittimità, che, infine, non erano del pari proponibili le residue doglianze prospettate nel motivo di ricorso, in quanto rivolte a sollecitare un diverso apprezzamento della situazione di fatto ritenuta dalla Corte di merito. Avverso tale sentenza, propone ricorso per revocazione il NT, deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Lamezia Terme con controricorso, parimenti illustrato da memoria. i n5 MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione sollevata dal ricorrente, nella memoria ex art.378 c.p.c., circa la "tardività della notifica della requisitoria del P.G., effettuata al di fuori dei termini previsti dall'art. 138 disp.att. c.p.c.". Per vero, in difetto di una specifica previsione normativa di segno contrario, deve ritenersi che l'inosservanza del termine di cui al quarto comma dell'art.375 c.p.c., espressamente richiamato dal terzo comma del già citato art. 138 disp.att.c.p.c., essendo detto termine finalizzato a consentire alle parti di replicare anche al pubblico ministero con le memorie da presentare almeno cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, resti sanata quante volte, come nella specie, la parte interessata, nella memoria ex art.378 c.p.c. tempestivamente depositata, prenda posizione nei riguardi delle conclusioni del medesimo pubblico ministero e provveda a confutarle, con ciò stesso denotando di essere stata posta nelle condizioni di farlo. Tanto premesso, con i tre motivi di impugnazione, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità postulando essi la trattazione di questioni sostanzialmente identiche, il ricorrente lamenta quanto segue. Con il primo, errore grave di fatto in relazione alla dichiarazione di corretta applicazione, nella sentenza rescissoria n.147/98 R.G. della Corte di Appello di Reggio Calabria, dei principi di diritto sanciti nella sentenza rescindente n.121/91 R.G. del medesimo giudice, deducendo: a) che la Suprema Corte, nelle argomentazioni svolte a sostegno del 6 pronunciato rigetto del ricorso principale, ha dichiarato che la Corte territoriale, pronunciando in via definitiva, non ha affatto disatteso le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva;
b) che la Suprema Corte, nella suesposta enunciazione, è incorsa in errore revocatorio ex art.395, n.4, c.p.c., in quanto ha supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di causa, nel senso esattamente che ha fondato la propria motivazione sulla sussistenza di uniformità tra il rescissorio ed il dictum del rescindente, laddove, invece, è documentalmente provato in atti che la sentenza emessa sul rescissorio non si è in alcun modo uniformata alle disposizioni sancite dal giudicante di merito con la sentenza emessa a conclusione della fase rescindente;
c) che l'errore di fatto in cui è incorso il giudicante di legittimità non ha costituito punto controverso sul quale la revocanda decisione abbia pronunciato, tanto che, nella medesima, non si rinviene traccia di alcuna articolata prospettazione giuridica dei motivi di rigetto, di contro alle analitiche eccezioni sollevate mediante il ricorso originario. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta ancora il ricorrente ulteriore, grave errore di fatto che scaturisce acclarato in relazione alla supposta doglianza di travisamento dei fatti con riferimento alle falsità peritali, deducendosi che la Suprema Corte ha erroneamente ricondotto la falsità peritale alla fattispecie giuridica del “travisamento dei fatti" per escludere la competenza della sede di legittimità, ancor più erroneamente scindendo la falsità peritale dalla, viceversa, connessa eccezione di omessa motivazione circa il rigetto di istanze istruttorie, con riferimento alle quali 7 il giudice di legittimità è addirittura pervenuto a presumerne l'irrilevanza, la superfluità, l'incongruenza riguardo al complesso delle ragioni svolte nell'impugnata sentenza n.147/98 R.G. della Corte territoriale, onde detto giudice è incorso in un ulteriore, vistoso errore di fatto, determinato dalla falsa percezione della realtà, probatoriamente acclarata in atti. Con il terzo motivo di impugnazione, invoca infine il ricorrente la "preminenza tutoria del diritto e della legge, a dovuta garanzia della legalità costituita", deducendo come la vicenda in esame concreti un caso di manifesta e palmare ingiustizia, atteso che il grave errore di fatto, ingenerato dalla falsa percezione della verità storica e processuale documentalmente provata in atti, ha affievolito e compresso diritti inviolabili, tra i quali i diritti di difesa, i diritti risarcitori, il diritto alla corretta applicazione della legge sostanziale ed, ancora, il diritto scaturente dal giudicato costituito dalla sentenza n. 121/91 R.G. della Corte territoriale, rispetto alle cui intangibili disposizioni il contrasto di giudicati, venutosi a determinare, è di acclarata vistosità, onde - si assume era doveroso esperire lo strumento processuale -- della revocazione ricorrendone i presupposti, nel senso esattamente che l'ingiusto esito cui si è pervenuti, determinato da grave errore di fatto, concreterebbe, se non rimosso, offuscamento del diritto e deviazione dalla sua legalità, non senza poi aggiungere, ancorché non influente ai fini revocatori, che ulteriore violazione dei diritti di difesa il ricorrente ha subito nella fase processuale inerente la pendenza del ricorso per cassazione di cui alla revocanda sentenza, ciò costituendo ineludibile corollario dell'eccepito errore di fatto, posto che il corretto esercizio dei diritti di difesa, se ne fosse 8 o r t stato consentito l'utilizzo, avrebbe certamente giovato alla giusta valutazione del "medesimo fatto”. I tre motivi, come sopra illustrati, sono inammissibili. Giova al riguardo premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, recentemente ribadita al suo massimo livello (Cass. Sezioni Unite 10 agosto 2000, n.561; Cass. Sezioni Unite 20 luglio 2001, n.9882; Cass. Sezioni Unite 18 dicembre 2001, n.15979), l'errore di fatto di cui all'art.395, n.4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione in forza del richiamo di cui all'art.391 bis c.p.c., consiste in un errore di percezione, o anche in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto di causa la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o l'inesistenza di un fatto del genere la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale sul quale la pronuncia contestata abbia statuito, nel senso esattamente che l'anzidetto errore: a) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (come, appunto, nell'ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza impugnata, della norma applicabile alla fattispecie), integrandosi, in tal caso, un errore di diritto;
b) presuppone che sia possibile configurare un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, rispettivamente emergenti l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, ovvero deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del 9 solo raffronto tra la sentenza anzidetta e gli atti ed i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche: c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa, occorre esista un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa;
d) deve riguardare gli atti "interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Suprema Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto nel quadro dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di Cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione ivi impugnata, il relativo vizio potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito. Tanto premesso, con riguardo al primo motivo di gravame, là dove il ricorrente ha dedotto l'errore di fatto in cui questa Corte sarebbe incorsa circa la riconosciuta uniformità, manifestamente esclusa dalle risultanze degli atti di causa, tra la sentenza del giudice di merito emessa sul rescissorio e le disposizioni del medesimo giudice contenute nella sentenza emessa a conclusione della fase rescindente, si osserva che questa stessa Corte, nella sentenza impugnata (pagine 4-7), specificatamente esaminando il primo motivo del ricorso principale, ha dato espresso conto delle ragioni per le quali la Corte di Appello, "pronunciando in via definitiva, non ha affatto disatteso le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva", ma, “al contrario,...ha correttamente richiamato ed applicato” nella prima decisione 10 i principi di diritto sanciti nella seconda, onde è palese come il giudice di legittimità, con la pronuncia qui contestata, abbia comunque statuito sul fatto che ha costituito materia del dibattito processuale attraverso la censura dedotta con il suindicato motivo e come, quindi, il fatto medesimo, alla stregua dei principi sopra enunciati, non possa formare oggetto dell'asserito errore revocatorio, a nulla rilevando, evidentemente, la prospettazione dell'odierno ricorrente secondo cui, nella revocanda sentenza, “non rilevasi traccia (nelle, peraltro, troppo generiche argomentazioni svolte) di articolata prospettazione giuridica dei motivi di rigetto, di contro alle analitiche eccezioni sollevate col ricorso originario", posto che, sotto quest'ultimo profilo, trattasi, come è palese, di censure manifestamente inammissibili, involgendo queste l'insufficienza (semmai) della motivazione della sentenza di questa Corte, ovvero una doglianza riconducibile nel novero dei motivi che legittimano l'esperimento del ricorso per cassazione (art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), laddove le pronunce del Supremo Collegio, ex art.391 bis c.p.c., sono suscettibili di essere impugnate soltanto per revocazione da errore di fatto ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c.. Analogamente è a dire, quindi, con riferimento al secondo motivo di gravame, là dove il ricorrente ha dedotto l'errore di fatto, "determinato dalla falsa percezione della realtà, probatoriamente acclarata in atti", nel quale questa Corte sarebbe incorsa con riferimento alle denunciate (in quella sede) falsità peritali ed alla reiezione di istanze istruttorie, atteso che, di nuovo, la medesima Corte, nella sentenza impugnata (pagine 7-8), si è espressamente pronunciata al riguardo, in relazione al (ed in sede di esame del) secondo j 11 motivo del ricorso principale. Circa, infine, il terzo motivo del presente ricorso, basterà notare come lo stesso ricorrente abbia esplicitamente riconosciuto trattarsi di una prospettazione che, "seppure ininfluente ai fini revocatori, costituisce comunque ineludibile corollario all'eccepito "errore di fatto” , onde l'evidente ammissione dell'estraneità delle relative doglianze rispetto alla materia della revocazione, le quali, pertanto, non possono che seguire la sorte di quelle, anzi esaminate, inerenti al preteso "errore di fatto” appunto. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 9600,9°9600,9° , di cui euro 2.500,00 per onorario.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 9600,92 di cui euro " 2.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002. IL PRESIDENTE F100 L'ESTENSOREPodo giustam CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Senone Civile Depositato Cancelleria IL RD E Luisa Passinetti il - 9 GEN. 2003 Misi Jomince R. CANCELLIERE