Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di rimessione del debito per le spese del processo, proposta da persona condannata all'ergastolo in disagiate condizioni economiche, in quanto il requisito della "regolare condotta" va valutato con riguardo al momento in cui è presentata l'istanza, sempre che si tratti di un periodo tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2006, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/01/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 206
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 027560/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AR, N. IL 11/11/1954;
avverso decreto del 05/01/2005 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. OSSERVA
Con decreto in data 5.1.2005 il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la istanza di remissione del debito, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, presentata da NA IO in relazione alla condanna all'ergastolo per cui si trovava detenuto, rilevando che, trattandosi di condanna all'ergastolo, non era possibile valutare la regolarità della condotta.
Contro tale decreto ha proposto ricorso per Cassazione l'NA lamentando mancanza totale di motivazione, consistendo il provvedimento in un modulo prestampato in cui, con un segno di croce, era stato evidenziato il solo dispositivo, senza alcun richiamo ai presupposti previsti dalla norma per la applicazione del beneficio invocato ed in particolare alla circostanza che si trattava di spese del procedimento ed alle disagiate condizioni economiche in cui si trovava il condannato, nonché inosservanza ed erronea applicazione della disposizione legislativa invocata poiché la istanza per la remissione del debito, in relazione alle spese di giustizia, poteva essere presentata dal momento in cui il condannato veniva costituito in debito, indipendentemente dalla durata della detenzione. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha sostituito l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, abrogato dall'art. 299 del detto decreto, prevede, nel caso di condannati detenuti o internati, il beneficio della remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento qualora si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano tenuto in istituto regolare condotta ai sensi dell'art. 30 ter, comma 8, dell'ordinamento penitenziario (comma 2) e che a tal fine la domanda possa essere presentata al magistrato competente fino a che non sia conclusa la procedura per i recupero, che, se è in corso, viene sospesa.
Nel caso in esame, trattandosi di condannato all'ergastolo, il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che la domanda di remissione del debito non potesse neppure essere presa in esame per impossibilità di valutare la regolarità della condotta essendo il condannato ancora in esecuzione di pena. In sostanza il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che la lettera della disposizione legislativa "se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta ..." dovesse essere interpretata nel senso che la regolarità della condotta, ai fini della concessione del beneficio di cui si tratta, poteva essere valutata soltanto dopo la fine la esecuzione della pena. Una tale interpretazione è però arbitraria poiché, a norma del D.P.R. n. 212 del 2002, art. 212, mentre le spese di mantenimento devono essere chieste dopo che è cessata la espiazione della pena in istituto, quelle del processo devono essere richieste non appena è passato in giudicato ovvero è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo; per cui, dovendo l'ufficio procedere al recupero di tali spese ed all'invito di pagamento non appena diventa definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, non essendo in particolare consentito attendere, in tal caso, l'espiazione della pena, la regolarità della condotta deve essere valutata con riguardo al momento in cui è presentata la istanza e non dopo la fine della esecuzione della pena, non essendo altrimenti mai concedibile la remissione del debito in caso di condannati che si trovano ad espiare la pena in carcere se non nella ipotesi di pene brevissime. Si deve quindi ritenere che la vantazione della condotta per il condannato detenuto, ai fini della remissione del debito, debba essere limitata al periodo di esecuzione della pena già sofferta, sempre che si tratti di un congruo periodo, tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma 8, dell'ordinamento penitenziario e che tale valutazione sia positiva, in presenza, altresì, ovviamente, degli altri presupposti richiesti dalla legge e che nella specie il magistrato di sorveglianza non ha preso in esame. Il decreto impugnato deve essere in conseguenza annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Roma per l'esame della richiesta nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Roma per l'esame della richiesta.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006