Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'emissione del D.M. di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato "ex" art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2008, n. 41081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41081 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2785
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 015818/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) FO OR, N. IL 09/12/1960;
avverso ORDINANZA del 04/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. BUA F. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'udienza impugnata. OSSERVA
Nei confronti di FO AL è stato emesso in data 16/3/07 decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis O.P..
Tale provvedimento è stato disapplicato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 4/3/08, in accoglimento del reclamo proposto dal prevenuto contro il silenzio rifiuto del Ministro della giustizia sull'istanza di revoca anticipata.
Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di cui si tratta fosse stato illegittimamente emesso, in violazione del disposto dell'art. 41 bis O.P., comma 2 bis, sulla base della sola nota della D.D.A di Napoli, senza attendere le informazioni della D.I.A. e del Comando generale dei Carabinieri non ancora pervenute al momento dell'emissione del provvedimento.
Contro questa pronuncia il locale Procuratore generale della Repubblica ha ricorso per cassazione con il quale deduce erronea interpretazione della norma.
La censura è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
L'art. 41 bis O.P., comma 2 bis stabilisce che il provvedimento di sottoposizione del detenuto al regime differenziato deve essere adottato sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari, ovvero quello presso il giudice che procede, ed acquisita ogni altra informazione che sia ritenuta "necessaria" presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze.
Secondo il chiaro tenore della norma dunque l'unica condizione indefettibile per l'emissione del decreto ministeriale - che è stata, per quanto concerne quello di cui si tratta, osservata - è l'audizione dell'ufficio del P.M. procedente, nel caso di specie la D.D.A. di Napoli la quale ha inviato una segnalazione che l'Autorità amministrativa ha ritenuto, per contenuto e attualità delle notizie provenienti dagli organi investigativi che alla D.D.A. fanno riferimento circa i collegamenti del FO alla criminalità organizzata, esauriente e quindi non bisognosa di integrazioni, valutazione che in questa sede non è sindacabile salva ovviamente la verifica circa la effettiva esistenza dei presupposti per l'adozione del regime differenziato che dovrà essere compiuta dal Tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008