Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 02 27 /04 Lavoro Composta dagli Ill.mi Tigg Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 3341/02 Dott. Alberto SPANO' Consigliere- Cron. 413 Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI -Rel. Consigliere Ud. 25/06/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OD IN;
- intimata avversO la sentenza n. 2256/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/05/01 R.G.N. 41980/94; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4047 udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 215.01, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che alla sign. EP DI spetta l'assegno di invalidità, a decorrere dal 1.1.94. nei confronti del Ministero dell'Interno;
2- che il Ministero chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. 118/71 nonché omessa pronuncia ed omessa motivazione su punto decisivo e lamenta che l'assistitita non ha provato lo stato di incollocazione e sostiene che ai fini del requisito reddituale nessun valore possiede la dichiarazione di responsabilità prodotta dalla parte;
2- che per quanto attiene allo stato di incollocazione secondo il costante indirizzo di questa Corte lo stesso va provato con la certificazione di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio(S.U. 203/92), non prodotto dalla assistita;
3- che quanto al requisito reddituale la predetta dichiarazione di responsabilità non ha alcun valore sul piano probatorio (S.U. 5167/03);
4- che il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata e la causa rimessa ad altro giudice;
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso cassa e rinvia anche per le Salerno. Roma 25 giugno 2003 Il Consigliere es. IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 0.GEN. 2004 oggi CANCELLIERE spese alla Corte d'Appello di Il Presidente баргойстик