Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9993 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA1 9 99 0 1 O ITA AND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 14779/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.22597 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 04/05/01 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONSORTI RODI 32, presso 10 studio dell'avvocato ORESTE FLAMINII MINUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati OSVALDO LEONELLI, RICCARDO DEL PUNTA, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA BANDINI GIOVANNI, elettivamente VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MONTINI, giusta delega2001 2166 in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 441/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 02/09/98 R.G.N. 2577/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Prato dell'11 marzo 1993 la signora NS RI conveniva in giudizio DI GI, titolare di agenzia di assicurazione Sai, affermando di avere lavorato alle sue dipendenze come impiegata dal 10 marzo 1988 al 12 giugno 1992, data in cui era stata licenziata in tronco per assenze ingiustificate per oltre cinque giorni;
sosteneva di avere replicato solo il 21 luglio alla lettera di contestazione dell'assenza inviatale il 23 giugno precedente - ancorché il proprio marito l'avesse ritirata il 16 luglio - perché trovavasi all'estero per motivi di famiglia;
che l'assenza era invece giustificata perché, alla fine del periodo di astensione facoltativa post partum scaduta il 12 giugno 1992, aveva concordato con il DI un ulteriore periodo di assenza non retribuita fino al 12 settembre successivo, data in cui si sarebbe p dimessa;
il patto in tal senso era stato infatti concordato con il datore prima telefonicamente e poi personalmente il giorno 10 maggio 1992 in occasione del ritiro dello stipendio, ed ancora il 10/12 giugno in occasione dell'erogazione dell'ulteriore stipendio presso la sub-agenzia di S. Lucia di Prato;
ciò premesso, chiedeva il pagamento dell'indennità per mancato preavviso, nonché gli arretrati per lire 9.497.209 previsti dal contratto collettivo per i dipendenti in servizio alla data del primo luglio 1992. Si costituiva il DI che negava l'esistenza del dedotto accordo, ed affermava che la NS, dopo il periodo di astensione facoltativa per maternità scaduto il 12 giugno 1992, non era rientrata al lavoro, né aveva risposto alla sua lettera di contestazione del 23 giugno, mentre solo dopo la lettera di licenziamento del 22 luglio 1992 aveva inviato una missiva in cui giustificava l'assenza in forza di un presunto accordo. Il Pretore, con sentenza del 10 maggio 1996, rigettava la domanda e, sull'appello della NS, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale, con sentenza del 2 settembre 1998. Il Tribunale affermava che nessuna valida censura era stata mossa avverso il rilievo della sentenza di primo grado con cui si era ritenuto non provato l'accordo con il DI, giacché questo non poteva essere avvenuto nei luoghi e nei tempi indicati dalla NS, essendosi allegato che esso era intervenuto nell'agenzia Sai di Vaiano, in cui la lavoratrice invece non si era mai recata, avendo riscosso altrove lo stipendio, e per di più di domenica. Inoltre, scaduto il 12 giugno il periodo di astensione, la NS non si era ripresentata al lavoro, ma si era recata all'estero, senza rispondere alla lettera di contestazione dell'assenza del 23 giugno. Detto comportamento integrava, secondo il Tribunale, una giusta causa di licenziamento, giacché sulla condotta tenuta nel giugno-luglio 1992 non poteva avere influito il delicato stato di puerperio, essendo il parto avvenuto nel settembre 1991, di talché la lavoratrice non aveva diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Avverso detta sentenza la NS propone ricorso affidato a due motivi. Resiste il DI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., dell'art.
2. terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971 degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966. Sostiene la ricorrente che le assenze ingiustificate non costituirebbero giusta causa di licenziamento, perché sarebbe stata convinta in buona fede di avere stipulato il dedotto accordo con il DI, e si dovrebbe avere riguardo alle disposizioni della legge n. 1204 del 1971, che limita la sanzione espulsiva ad un ambito più ristretto rispetto a quello previsto dall'art. 2119 cod. civ. per la generalità dei lavoratori, in considerazione delle particolari condizioni psico fisiche in cui versano gestanti e puerpere, con 2 conseguente suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed agli arretrati previsti dal contratto collettivo Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, perché il Tribunale, senza fornire alcuna giustificazione, aveva omesso di considerare che, anche a ritenere legittimo il licenziamento, essendo questo avvenuto il 22 luglio 1992 ed essendo ella pertanto in servizio alla data del primo luglio 1992 sarebbe comunque maturato il diritto agli arretrati previsti dal CCNL. Il ricorso non merita accoglimento. Il primo motivo infatti non reca alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, prospettando solo di essere stata convinta in buona fede della stipulazione del dedotto patto con il datore. Quanto poi all'ulteriore rilievo sulla valutazione della giusta causa, la censura non coglie nel segno. riproponendo una questione già valutata dal Giudice di merito, il quale ha già considerato che la gravità dell'assenza ingiustificata non poteva trovare temperamento nello stato di puerperio, trattandosi di fatti avvenuti nel giugno- luglio 1992, mentre il parto era avvenuta quasi un anno prima;
ed avverso queste argomentazioni è stata spiegata alcuna precisa doglianza. Quanto al secondo motivo, si rileva che nel giudizio di merito il diritto agli arretrati, che era previsto dal CCNL per i dipendenti in servizio al primo luglio 1992, era stato fondato sulla illegittimità del licenziamento per giusta causa, di talché, una volta ravvisala Fillegittimità del recesso, ovvero l'integrazione della fattispecie meno grave del licenziamento per giustificato motivo con preavviso, la dipendente avrebbe dovuto essere considerata in servizio alla data rilevante per la maturazione del credito previsto dal CCNL. Poiché, come espressamente dedotto in ricorso, l'inesistenza della giusta causa veniva invocata solo ai fini del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed ai medesimi arretrati ( e non anche ai fini delle ulteriori conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento), dovrebbe logicamente presumersi che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il diritto agli 3 arretrati sarebbe stato conseguito solo a seguito della declaratoria di inesistenza della giusta causa, perché, in mancanza, la lavoratrice non avrebbe potuto considerarsi in servizio alla data del primo luglio 1992. Con il motivo di ricorso si deduce invece che, anche con la conferma del recesso datoriale, la sua permanenza in servizio a quella data dovrebbe ritenersi certa, con conseguente diritto agli arretrati, giacché il licenziamento era stato intimato solo il 22 luglio. Diverrebbe allora necessario accertare la data di efficacia del licenziamento, che fu pacificamente comminato con la lettera del 22 luglio. Tuttavia, si assume in controricorso che nella lettera di licenziamento la data di efficacia del provvedimento era stata anticipata al 12 giugno (nonostante la peculiarità di un licenziamento che sarebbe stato anticipato allo stesso giorno in cui terminava il p periodo di astensione facoltativa, prima ancora che si fosse verificata e fosse stata contestata l'assenza ingiustificata, peculiarità destinata però a restare senza conseguenze, in mancanza di contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate in primo grado ); questa la deduzione del DI sembra trovare riscontro nel tenore del ricorso introduttivo, come riportato nella sentenza impugnata, nel quale la ricorrente assumeva di avere lavorato per il DI dal 10 marzo 1988 al 12 giugno 1992. Ne consegue che, anche ad escludere l' irrituale mutamento della causa petendi - giacché il diritto agli arretrati previsti dal CCNL si fonda pur sempre sulla presenza in servizio della ricorrente alla data del primo luglio 1992 - tuttavia, al fine di verificare l'erroneità della sentenza impugnata per avere mancato di tenere conto della data di efficacia del licenziamento, sarebbe necessario accertare in fatto questo elemento. Ed allora va riconfermato il costante orientamento per cui nel giudizio di cassazione è preclusa la proposizione di nuove questioni di diritto nel caso in cui le stesse implichino nuovi accertamenti in fatto diversi da quelli già dedotti davanti ai giudici di merito ( cfr. ex plurimis Cass. 21 novembre 1995 n. 4 12020), non potendosi certo procedere all'annullamento della sentenza di merito nel caso in cui la sussistenza del difetto che viene dedotto non emerga già incontestabilmente, ma sia da verificare alla luce di accertamenti in fatto ancora da compiere. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 4.500 , oltre lire due milioni per onorari. Così deciso in Roma il 4 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vuiceuse Geske im Le rume IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2h 23 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIER I D , O L 0 3 L A 1 S 3 O S . 5 F A T I . T R D , M A ' A L S 3 L 7 E R - I C 5