Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11757 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1757% LA CORTE SU REMA Oggetto S ZIONE LAV RO Lavoro L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 382/01 Cron. 25639 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/02/03Dott. Federico ROSELLI Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRSPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio Avvocato T. GREGORI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SALARI,2003 937 giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
la sentenza n. 106/99 del Tribunale di avverso PERUGIA, depositata il 23/12/99 R.G.N. 6876/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato TOSI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo e terzo motivo. а -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Perugia del 29/11/91 IU NC, impiegato in qualità di tecnico presso le grandi officine riparazioni di Foligno, conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato per il riconoscimento (con le relative differenze retributive, a decorrere dal 5/5/88) della qualifica superiore di capo tecnico;
precisava di avere espletato le relative mansioni dal 1° marzo 1980, così come individuate dal D. M. 14/5/85, avendo effettuando lo "spoglio" delle varie componenti della parte meccanica dei locomotori e che ai sensi della classificazione del CCNL 1987/89 comportava l'inquadramento come capo tecnico. Le Ferrovie contrastavano la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Perugia, investito in grado di appello su ricorso delle Ferrovie, con sentenza del 15/10 - 23/12/99, confermava la decisione, sul rilievo che incontestate erano le mansioni espletate dal dipendente e che sulla base della normativa all'epoca vigente (D. M. n. 1054 del 14/5/85) rientravano nel profilo di “tecnico". Si trattava di esaminare se il lavoratore avesse anche eseguito le operazioni di “verifica delle lavorazioni eseguite sui rotabili, sugli impianti, sulle linee e sulle apparecchiature" caratterizzanti il profilo di capo tecnico richiesto;
"verifica” che non poteva essere confusa con il “collaudo”. Dalla istruttoria emergeva che il ricorrente aveva espletato anche le suddette mansioni di capo tecnico. Gli ulteriori motivi di gravame, prospettati in via subordinata dall'appellante non potevano essere presi in esame, in quanto pur essendo stati enunciati nella parte espositiva del ricorso, non erano poi stati richiamati nelle conclusioni;
non potevano quindi quei motivi ritenersi contenuti nella richiesta di "totale riforma della sentenza", né in quella di "respingere ogni domanda proposta dal ricorrente con il ricorso" introduttivo. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione le Ferrovie dello Stato Spa, fondato su tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC, nonché omessa motivazione, deduce il ricorrente che con l'atto appello è stata, in via subordinata, censurata la sentenza pretorile in ordine alla decorrenza della superiore qualifica e quindi delle relative differenze retributive. Il Tribunale sul punto non ha preso posizione, affermando che questi motivi non possono essere presi in considerazione, perché nessuna richiesta specifica è stata avanzata in proposito in sede di conclusioni. Ciò comporta la violazione dell'art. 112 CPC, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda, che deve essere desunta dal complesso dell'atto e non solo dalle conclusioni rassegnate. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c. 112 CPC, nonché omessa motivazione, deduce il ricorrente che la domanda è stata accolta in violazione delle norme sostanziali e processuali citate, oltre che in violazione della stessa domanda così come proposta: l'art. 2103 c.c., infatti, non è applicabile 2 ai dipendenti delle Ferrovie fino alla entrata in vigore della contrattazione collettiva di diritto privato, 5/5/88, e l'eventuale riconoscimento delle mansioni superiori è condizionato all'espletamento di dette mansioni per tre mesi a decorrere dalla suddetta data. La decorrenza della qualifica superiore dal 5/5/88 (e non dal 5/2/88, come affermato dal pretore) è peraltro ben nota all'altra parte, che ha avanzato la sua richiesta solo in tal senso. Il Tribunale, riconoscendo la prestazione con decorrenza anteriore, ha pronunciato anche oltre la domanda. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2943, 1° comma, c.c., deduce il ricorrente che l'eccezione di prescrizione quinquennale è stata ritualmente proposta in primo grado ed il Tribunale ha illegittimamente riconosciuto il diritto al pagamento calcolando a ritroso il quinquennio a decorrere dal deposito del ricorso di primo grado, 11/11/91, e non dalla notificazione del medesimo, 20/12/91, che è l'unico atto idoneo a costituire in mora il debitore, portando a conoscenza dello stesso la pretesa creditoria dell'altra parte ми р-в еIl ricorso è fondato, fu funts of confe Si osserva innanzi tutto che non è più in discussione il riconoscimento della qualifica superiore, ma solo la decorrenza delle differenze retributive (impugnata con i primi due motivi di ricorso) e la decorrenza della prescrizione (cui si riferisce il terzo motivo). Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. La parte, infatti, afferma di avere sollevato la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale con l'atto 3 introduttivo del giudizio e cita in proposito la "memoria difensiva in primo grado". Non afferma, però, il ricorrente di avere riproposto la questione in appello e quindi la stessa non può essere sollevata in questa sede. Peraltro, dall'esame dell'atto di appello (effettuato dal Collegio perché investito con la censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata e di violazione dell'art. 112 CPC e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato) emerge che in quella sede la questione della decorrenza del termine non è stata sollevata, con la conseguenza che non può essere riproposta in sede di legittimità, perché sul punto si è formato il giudicato. In ordine al primo motivo, si osserva che la Corte ha già avuto modo di M affermare il principio di diritto, secondo cui “l'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (art. 163, 164, 342, 414 e 434); ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto d'impugnazione, o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo" (Cass. n. 407 del 22/1/86). Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente in appello, dopo avere svolto le sue difese principali e negato il diritto del dipendente alle mansioni rivendicate, in via subordinata censura la sentenza 4 impugnata in merito alla decorrenza delle mansioni superiori, sotto i due profili indicati ai punti 6) e 7); subito dopo l'appellante aggiunge che, “per tutti questi motivi da considerarsi altrettanti specifici motivi d'impugnazione”, rassegna le seguenti conclusioni "in totale riforma della sentenza” “respingere ogni domanda proposta dal ricorrente". Queste conclusioni, apparentemente generiche, non possono essere interpretate separatamente dalla premessa su cui si fondano e quindi ricevono una ben precisa e dettagliata formulazione dagli "specifici motivi d'impugnazione” per i quali sono state rassegnate. Il Collegio condivide il principio di diritto sopra enunciato e quindi va affermato che ha errato il giudice di merito a non esaminare gli ulteriori motivi di gravame prospettati in via subordinata dall'appellante e relativi alla decorrenza della qualifica superiore e quindi delle differenze retributive. Peraltro, a parte il collegamento sopra evidenziato delle conclusioni rassegnate con gli “specifici motivi di impugnazione", la motivazione della sentenza impugnata è anche illogica, in quanto la richiesta di totale riforma e di reiezione di "ogni domanda proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo” non può non includere anche la richiesta minore di limitazione delle differenze retributive, avanzata in via subordinata nella parte espositiva del ricorso in appello. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo alla decorrenza del superiore inquadramento cui si riferisce la omissione di pronuncia sopra evidenziata. La sentenza va quindi cassata e rimessa ad altro giudice, che si individua nella Corte 5 di Appello di Ancona. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona. Roma 14 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. francenco Maiorme Lechetu 3 0 I A 1 3 D I 5 . S , T A O . R T L M L A ' O L 3 B L I CANCELLERE 9 E - D S 0 - I I A Depositato in Cancelleria 1 N T 1 G S O O ogai, 10 0, 2003 S P ₤1A 0. A G I M D M G I E E , O A L T O D IL CAN EL ERE T R I H A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 6