Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO5278 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D C Oggetto Cosieler sivusly SEZIONE TERZA CIVILE videzne della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ナ R.G. N. 12286/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere Cron.11291 SALLUZZO Consigliere - Dott. Vincenzo Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep.1877 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 05/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRATOS SRL, in persona dell'amministratore unico sig. Mario NORSA, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RODI 32. presso 10 studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato MARTINO U. CHIOCCI, che la difende anche UFFICIO COPIE GIOVANNI RUGGIERO, giusta disgiuntamente all'avvocato Richiesta copia studic dal Sig. -#-SOLE--- delega in atti;
3002 per diritti L. ricorrente - il "IL CANCELLIERE contro € 0,77 1, 1500 DEDALO SNC, corrente in Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato 2000 .1975 SEBASTIANO MANCUSO, che lo difende uanche disgiuntamente agli avvocati LORIANA ZANUTTIGH, AMALIA FALCONE, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1787/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 19/03/97 e depositata il 03/06/97 (R.G. 192/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 05/12/00 dal Silvio COCO;
udito l'Avvocato Martino U. CHIOCCI;
udito l'Avvocato Laura CARRATELLI (per delega Avv. S. MANCUSO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso in fatto I,1) Con sentenza resa in data 19 marzo 1997, la Corte di Appello di Milano ha deciso una controversia insorta tra la TO s.r. .
1. e la DA s.n.c. -rela- tiva al pagamento del corrispettivo dovuto dalla DA alla TO per l'utilizzo di due spazi della galleria "Antiquaria" di Milano locati dalla TO- dichiaran- do che alla data del 12 giugno 1991, il credito della TO era di L.
3.356.111 e condannandola a restitui- re (alla DA) la differenza tra la maggiore somma 2 versata dalla dedalo per effetto di decreto ingiuntivo (L. 29.053.938) e quella effettivamente dovuta. I, 2) La sentenza è stata motivato, per quello che ancora interessa in questa sede, ritenendo che: a) la TO aveva rinunziato, nella memoria presentata al Collegio a norma dell'art. 190 c.p.c. ad una parte del canone (quello relativo al primo trimestre del 1991; b) premessO che "la TO aveva redatto due estratti conto", uno datato 21 gennaio 1991 e l'altro 28 gennaio 1991 -prodotto dalla DA e non contestato dalla TO-, per il valore confessorio di tale documento contabile e per la considerazione che un estratto conto successivo prevale su quello precedente doveva rite- nersi che la TO avesse rinunziato а valersi del primo". I, 3) Avverso tale sentenza la TO ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi, al quale la DA resiste con controricorso. Tutto ciò premesso in fatto si Osserva in diritto quanto segue. II, 1) Con il primo motivo -formulato per violazio- ne degli art. 112 e 189 c.p.c. e per omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione- la ricorrente contesta il punto sub I, 2, a della sentenza, osservan- do che quanto indicato nella memoria ex art. 190 c.p.c. 3 (interpretato dalla sentenza impugnata come rinunzia ad una part del credito azionato) era soltanto l'effetto di un refuso, che contrastava con le richieste fino al- lora formulate e ribadite nella comparsa conclusionale: pertanto, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto, in confronti alla costante giurisprudenza relativa alla interpretazione delle domande, attribuire valenza di rinunzia parziale alla memoria;
in ogni caso, doveva dichiarare inammissibile la nuova conclusione, perché immodificabile contrastava con quanto fissato in modo in sede di precisazione delle conclusioni. II, 2) Il motivo è infondato per le seguenti ragio- ni: a) in base ad una giurisprudenza che questo S.C. intende confermare (Cass. 25.8.1997 n. 7977) "nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, si rende possibile rinunziare, attraverso di essa a qualche capo della domanda, con conseguente restrizione del thema decidendum"; la stes- sa possibilità di restrizione ricorre per le memorie, dato che le disposizioni degli artt. 189 e 190 c.p.c., essendo predisposte la tutela del contraddittorio, si applicano quando si allarga o si modifica il thema de- cidendum;
non invece quando si restringe, perché in ta- le ipotesi non si può compromettere il diritto, appunto al contraddittorio, della controparte;
b) pur ammetten- 4 do che, nell'ipotesi di riduzione, il giudice debba "considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte e altresì le corrispondenti offerte di prova" (secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente che non si riferisce almeno direttamente alla questione in esame), non si può da questo generale criterio inter- pretativo desumere l'obbligo di indagare su un ipoteti- co "refuso", la cui responsabilità si deve attribuire ad dichiarante. II, 3) Egualmente infondato è il secondo motivo formulato per violazione degli artt. 112 e 214 c.p.c. e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione- che contesta il punto sub I, b, osservando che il se- condo estratto conto non aveva l'efficacia probatoria attirbuitagli dalla sentenza impugnata e che il mancato disconoscimento era irrilevante dato che la "TO non aveva né l'obbligo di disconoscere espressamente, né di proporre querela di falso trattandosi indubbia- mente di atto non sottoscritto dalla parte né di prove- nienza della TO. Infatti, in termini generali, quando viene prodotto in giudizio un atto non sottoscritto attribuito da una all'altra parte, l'atto, anche in mancanza di rituale disconoscimento, a norma dell'art. 215 c.p.c., non ac- quista l'efficacia probatoria attribuita alla scrittura 5 privata riconosciuta. Ma il giudice di merito può sem- pre, come ha fatto correttamente la sentenza impugnata, attribuire al mancato disconoscimento il significato di valutabile ai fini elemento probatorio motivatamente su un punto
contro
- della formazione del convincimento verso. Inoltre, il motivo si basa su due asserzioni l'estratto conto non era sottoscritto e non proveniva dalla TO- che risultano, in mancanza di specifico hoooo riferimento e riproduzione degli atti processuali che 290000 ne dovrebbero dimostrare la fondatezza (principio di L 1027 124 11 autosufficienza del ricorso) del tutto irrilevanti. 4567 20.65 II, 4) Per le ragioni esposte il ricorso deve esse- 3067 600 re rigettato;
ricorrono giusti motivi per la compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ари IƖCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositata in Cancelleria Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27. 6. 2011 Oggi, lì - 9. APR. 2001li serie 4 al n. 33263 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)19 p/5/2002) Giovanni Giambattista H P U E E T O N E I R Z O C