CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RA EL nato a [...] il [...] avverso il decreto reso il 15 giugno 2022 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DR MI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto avverso il decreto di applicazione della misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale. 2.Avverso il decreto propone ricorso EL RA deducendo : 2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 7 d.lgs.159/2011 e 552 cod proc.pen. per l'omesso avvertimento nel decreto di citazione che in caso di mancata comparizione del proposto si procederà ugualmente alla trattazione. Il ricorrente osserva che con il decreto impugnato la Corte di appello ha respinto l'eccezione preliminare fondata sulla circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio penale contiene l'avvertimento che l'imputato non comparendo sarà giudicato in assenza. Tale avvertimento è indicato a pena di inammissibilità tra gli elementi essenziali del decreto che dispone il giudizio a norma dell'articolo 429 cod. proc.pen. , la cui omissione rende nullo il decreto di citazione. Trattasi di una nullità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5561 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 ordine generale che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità del decreto di citazione nel giudizio di prevenzione. Lamenta inoltre il ricorrente che l'imputato aveva chiesto, pur essendo in stato di detenzione, di partecipare all'udienza di appello e tale istanza non è stata accolta poiché ritenuta tardiva ai sensi dell'articolo 23 bis comma quattro legge 176 del 2020. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha infatti correttamente evidenziato che l'articolo 7 del decreto legislativo 159/2011 non indica tra gli elementi necessari per la vocatio in ius nel procedimento di prevenzione del soggetto proposto l'avviso che il procedimento verrà svolto in assenza dell'imputato qualora questi decida di non comparire e, a fronte di questa norma speciale, non può farsi riferimento al tenore dell'articolo 552 cod. proc.pen. che indica tra i requisiti a pena di nullità del decreto di citazione l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in assenza. Questa Corte ha avuto modo di precisare che nel procedimento di prevenzione, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio rappresenta soltanto un invito al contraddittorio, una provocatio ad opponendum nei confronti della proposta di misura di prevenzione, e non deve contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011; sicchè non è sancita, a pena di nullità, l'avviso richiamato dal ricorrente. Tale regola risulta rispettosa anche del principio di tassatività delle nullità che non consente di estendere all'articolo 7 comma 7 del decreto citato ipotesi non espressamente stabilite in tale norma. La censura in ordine al mancato accoglimento da parte della Corte della richiesta del prevenuto all'epoca detenuto di partecipare all'udienza è aspecifica poiché non espone le ragioni per cui il diniego di tale richiesta debba ritenersi illegittimo. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna tley ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Pre RI DA NO Giovan allevi
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DR MI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto avverso il decreto di applicazione della misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale. 2.Avverso il decreto propone ricorso EL RA deducendo : 2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 7 d.lgs.159/2011 e 552 cod proc.pen. per l'omesso avvertimento nel decreto di citazione che in caso di mancata comparizione del proposto si procederà ugualmente alla trattazione. Il ricorrente osserva che con il decreto impugnato la Corte di appello ha respinto l'eccezione preliminare fondata sulla circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio penale contiene l'avvertimento che l'imputato non comparendo sarà giudicato in assenza. Tale avvertimento è indicato a pena di inammissibilità tra gli elementi essenziali del decreto che dispone il giudizio a norma dell'articolo 429 cod. proc.pen. , la cui omissione rende nullo il decreto di citazione. Trattasi di una nullità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5561 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 ordine generale che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità del decreto di citazione nel giudizio di prevenzione. Lamenta inoltre il ricorrente che l'imputato aveva chiesto, pur essendo in stato di detenzione, di partecipare all'udienza di appello e tale istanza non è stata accolta poiché ritenuta tardiva ai sensi dell'articolo 23 bis comma quattro legge 176 del 2020. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha infatti correttamente evidenziato che l'articolo 7 del decreto legislativo 159/2011 non indica tra gli elementi necessari per la vocatio in ius nel procedimento di prevenzione del soggetto proposto l'avviso che il procedimento verrà svolto in assenza dell'imputato qualora questi decida di non comparire e, a fronte di questa norma speciale, non può farsi riferimento al tenore dell'articolo 552 cod. proc.pen. che indica tra i requisiti a pena di nullità del decreto di citazione l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in assenza. Questa Corte ha avuto modo di precisare che nel procedimento di prevenzione, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio rappresenta soltanto un invito al contraddittorio, una provocatio ad opponendum nei confronti della proposta di misura di prevenzione, e non deve contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011; sicchè non è sancita, a pena di nullità, l'avviso richiamato dal ricorrente. Tale regola risulta rispettosa anche del principio di tassatività delle nullità che non consente di estendere all'articolo 7 comma 7 del decreto citato ipotesi non espressamente stabilite in tale norma. La censura in ordine al mancato accoglimento da parte della Corte della richiesta del prevenuto all'epoca detenuto di partecipare all'udienza è aspecifica poiché non espone le ragioni per cui il diniego di tale richiesta debba ritenersi illegittimo. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna tley ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Pre RI DA NO Giovan allevi