CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/07/2023, n. 32578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32578 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udite-irThibblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo ( 14/1/A/Utti9HEA77b. 5e0v2/9ìNvR, okA -étrEAleg; udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 32578 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. UR EP ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 1 arile 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 31 maggio 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in ordine ai reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente, ai sensi degli artt. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 25 febbraio 2017. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157, primo e secondo comma, e 160, secondo comma, cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione avvenuta il 25 febbraio 2022 (prima della pronuncia della sentenza di secondo grado). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, connma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non sussistente nel caso di specie. 2 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per il decorso del termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen., stante il decorso dal giorno di commissione del fatto (25 febbraio 2017) di oltre cinque anni prima della sentenza impugnata (1 aprile 2022).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udite-irThibblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo ( 14/1/A/Utti9HEA77b. 5e0v2/9ìNvR, okA -étrEAleg; udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 32578 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. UR EP ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 1 arile 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 31 maggio 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in ordine ai reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente, ai sensi degli artt. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 25 febbraio 2017. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157, primo e secondo comma, e 160, secondo comma, cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione avvenuta il 25 febbraio 2022 (prima della pronuncia della sentenza di secondo grado). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, connma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non sussistente nel caso di specie. 2 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per il decorso del termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen., stante il decorso dal giorno di commissione del fatto (25 febbraio 2017) di oltre cinque anni prima della sentenza impugnata (1 aprile 2022).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21/04/2023