CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2024, n. 26803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26803 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 26803 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di LD CO impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria con la quale viene confermata oltre che la gravità indiziaria, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nonché la misura cautelare domiciliare applicata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, a seguito della ritenuta violazione della normativa in materia di detenzione di armi. 2. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 2, cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione riguardante la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato e in subordine della scelta della misura della custodia cautelare domiciliare. 3. In particolare la difesa evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata - incentrandosi sulla "accertata passione della famiglia LD e dell'odierno ricorrente per l'attività venatoria, nonché la già comprovata assenza di rispetto pelle prescrizioni imposte dell'ordinamento giuridico, potrebbe indurre il medesimo autorizzare nuovamente armi clandestine..." - valuta negativamente la passione per la famiglia LD per l'attività venatoria che però non è stata mai accertata;
inoltre l'assenza del rispetto delle norme può dimostrare la consumazione del reato ipotizzato ma certamente non può certificare il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie per il futuro. In modo specifico la difesa eccepisce che non è stato accertato se la famiglia LD disponesse di altre armi o comunque in che modo il ricorrente potrebbe entrare in possesso di altre armi. 4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione operata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria circa il mantenimento della misura cautelare di massimo rigore. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto di non dover valutare il criterio di adeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente odierno. Il riferimento espresso in motivazione circa la scelta della misura è imperniato sull'assoluta inidoneità delle altre misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari sottese al caso di specie. A tal riguardo la difesa richiama le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso prospettando che l'ordinanza avrebbe esposto una motivazione sostanzialmente apparente e trascurato gli argomenti esposti nella memoria presentata dinanzi al tribunale del riesame. 1 P't/( 5. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio, premesso che entrambi i motivi di ricorso attengono sostanzialmente alla ritenuta esigenza cautelare e alla congruità della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame reggino, in relazione al capo 1) della contestazione, ritiene che i motivi possono trattarsi unitariamente e che il ricorso sia infondato. 2. Atteso che il ricorrente non contesta la gravità indiziaria già esposta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, e rielaborata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, si deve sottolineare come la sussistenza dell'esigenza cautelare legata al pericolo concreto di reiterazione di reati della medesima specie, in relazione alla specifica posizione di LD CO, non è incentrata soltanto sull'affermazione che i vari componenti della famiglia LD in data 25 gennaio 2024 sono stati trovati dallo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, durante un servizio di perlustrazione del territorio di Stilo, in possesso di varie armi;
nonché specificamente è incentrata sulla considerazione che il LD CO è stato trovato in possesso anche di grammi 8,62 di cocaina suddivisa in 20 dosi custodite nel cellophane ed occultate all'interno dei fori dei laterizi del tetto del locale cantina. Tale elemento, nel provvedimento impugnato, è evidenziato come gravemente e univocamente indiziario e viene combinato con la comprovata assenza di rispetto per le prescrizioni imposte dall'ordinamento giuridico. 3. Osserva il Collegio che la deduzione logica del Tribunale del riesame muove correttamente da un'analisi di tutto il contesto criminoso familiare in cui sono stati accertati i fatti, in ordine al quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è perfettamente coerente rispetto alle premesse dell'accertata gravità indiziaria, ritenere ragionevolmente reiterabile la probabilità di utilizzare armi clandestine o comunque di detenere o portare il luogo pubblico armi in modo illegittimo. Invero l'ordinanza, sebbene escluda per il ricorrente la gravità indiziaria circa i capi 2, 3, e 4 dell'incolpazione, osserva che l'indagato non era in possesso di alcun titolo autorizzativo alla detenzione ed utilizzo di armi comuni da sparo e ciò nonostante le condotte ascrittegli venivano accertate nello stesso contesto criminoso in cui LD ZA e LD PE detenevano o portavano fucili, carabine, pistole. L'ordinanza non trascura 2 Ativ peraltro anche il dato del contesto familiare in cui è normalmente inserito il ricorrente e della vasta disponibilità di armi illegalmente detenute da parte del nucleo familiare stesso ancorché non specificamente ascrivibili direttamente all'odierno ricorrente. Il contesto familiare, quindi, è elemento logico tutt'altro che neutro al fine di prospettare la probabilità di reiterazione di reati in materia di armi. A ciò si aggiunga che - come evidenzia l'ordinanza senza alcuna caduta logica - nello stesso procedimento sono emerse altre condotte penalmente rilevanti che indubbiamente superano la presunzione di non recidività per incensuratezza dell'indagato. 4. Proprio in conseguenza di tale quadro probabilistico, nel contesto familiare e personale, che depone a favore del concreto pericolo di reiterare reati della medesima specie, si deduce in modo coerente a elidere le misure meno gravi perché non garantirebbero, con la libertà di movimento dell'indagato, dalla seria probabilità di venire in disponibilità, detenere e/o portare in luogo pubblico armi comuni da sparo. 5. La considerazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie in motivazione è sviluppata con coerente e sufficiente logica deduzione sia in relazione al fatto storico accertato - e non opinato dalla difesa - sia in ordine alla scelta della misura degli arresti domiciliari, in linea con quanto ritenuto dal G.i.p. di Locri in sede di convalida dell'arresto e di emissione della misura. 6. Entrambi i motivi di ricorso, quindi, sono infondati e vanno rigettati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 26803 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di LD CO impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria con la quale viene confermata oltre che la gravità indiziaria, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nonché la misura cautelare domiciliare applicata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, a seguito della ritenuta violazione della normativa in materia di detenzione di armi. 2. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 2, cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione riguardante la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato e in subordine della scelta della misura della custodia cautelare domiciliare. 3. In particolare la difesa evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata - incentrandosi sulla "accertata passione della famiglia LD e dell'odierno ricorrente per l'attività venatoria, nonché la già comprovata assenza di rispetto pelle prescrizioni imposte dell'ordinamento giuridico, potrebbe indurre il medesimo autorizzare nuovamente armi clandestine..." - valuta negativamente la passione per la famiglia LD per l'attività venatoria che però non è stata mai accertata;
inoltre l'assenza del rispetto delle norme può dimostrare la consumazione del reato ipotizzato ma certamente non può certificare il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie per il futuro. In modo specifico la difesa eccepisce che non è stato accertato se la famiglia LD disponesse di altre armi o comunque in che modo il ricorrente potrebbe entrare in possesso di altre armi. 4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione operata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria circa il mantenimento della misura cautelare di massimo rigore. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto di non dover valutare il criterio di adeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente odierno. Il riferimento espresso in motivazione circa la scelta della misura è imperniato sull'assoluta inidoneità delle altre misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari sottese al caso di specie. A tal riguardo la difesa richiama le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso prospettando che l'ordinanza avrebbe esposto una motivazione sostanzialmente apparente e trascurato gli argomenti esposti nella memoria presentata dinanzi al tribunale del riesame. 1 P't/( 5. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio, premesso che entrambi i motivi di ricorso attengono sostanzialmente alla ritenuta esigenza cautelare e alla congruità della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame reggino, in relazione al capo 1) della contestazione, ritiene che i motivi possono trattarsi unitariamente e che il ricorso sia infondato. 2. Atteso che il ricorrente non contesta la gravità indiziaria già esposta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, e rielaborata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, si deve sottolineare come la sussistenza dell'esigenza cautelare legata al pericolo concreto di reiterazione di reati della medesima specie, in relazione alla specifica posizione di LD CO, non è incentrata soltanto sull'affermazione che i vari componenti della famiglia LD in data 25 gennaio 2024 sono stati trovati dallo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, durante un servizio di perlustrazione del territorio di Stilo, in possesso di varie armi;
nonché specificamente è incentrata sulla considerazione che il LD CO è stato trovato in possesso anche di grammi 8,62 di cocaina suddivisa in 20 dosi custodite nel cellophane ed occultate all'interno dei fori dei laterizi del tetto del locale cantina. Tale elemento, nel provvedimento impugnato, è evidenziato come gravemente e univocamente indiziario e viene combinato con la comprovata assenza di rispetto per le prescrizioni imposte dall'ordinamento giuridico. 3. Osserva il Collegio che la deduzione logica del Tribunale del riesame muove correttamente da un'analisi di tutto il contesto criminoso familiare in cui sono stati accertati i fatti, in ordine al quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è perfettamente coerente rispetto alle premesse dell'accertata gravità indiziaria, ritenere ragionevolmente reiterabile la probabilità di utilizzare armi clandestine o comunque di detenere o portare il luogo pubblico armi in modo illegittimo. Invero l'ordinanza, sebbene escluda per il ricorrente la gravità indiziaria circa i capi 2, 3, e 4 dell'incolpazione, osserva che l'indagato non era in possesso di alcun titolo autorizzativo alla detenzione ed utilizzo di armi comuni da sparo e ciò nonostante le condotte ascrittegli venivano accertate nello stesso contesto criminoso in cui LD ZA e LD PE detenevano o portavano fucili, carabine, pistole. L'ordinanza non trascura 2 Ativ peraltro anche il dato del contesto familiare in cui è normalmente inserito il ricorrente e della vasta disponibilità di armi illegalmente detenute da parte del nucleo familiare stesso ancorché non specificamente ascrivibili direttamente all'odierno ricorrente. Il contesto familiare, quindi, è elemento logico tutt'altro che neutro al fine di prospettare la probabilità di reiterazione di reati in materia di armi. A ciò si aggiunga che - come evidenzia l'ordinanza senza alcuna caduta logica - nello stesso procedimento sono emerse altre condotte penalmente rilevanti che indubbiamente superano la presunzione di non recidività per incensuratezza dell'indagato. 4. Proprio in conseguenza di tale quadro probabilistico, nel contesto familiare e personale, che depone a favore del concreto pericolo di reiterare reati della medesima specie, si deduce in modo coerente a elidere le misure meno gravi perché non garantirebbero, con la libertà di movimento dell'indagato, dalla seria probabilità di venire in disponibilità, detenere e/o portare in luogo pubblico armi comuni da sparo. 5. La considerazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie in motivazione è sviluppata con coerente e sufficiente logica deduzione sia in relazione al fatto storico accertato - e non opinato dalla difesa - sia in ordine alla scelta della misura degli arresti domiciliari, in linea con quanto ritenuto dal G.i.p. di Locri in sede di convalida dell'arresto e di emissione della misura. 6. Entrambi i motivi di ricorso, quindi, sono infondati e vanno rigettati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore