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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31222 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31222 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione al decreto con cui il giudice procedente aveva rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello stato avanzata da LL IU, sul presupposto che vi fossero fondati motivi per ritenere la percezione di redditi illeciti dal parte dell'interessato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 629 e 416 bis.1 cod.pen.. 2.Ha proposto ricorso LL IU, mediante l'avvocato di fiducia, deducendo i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione all'art. 76 DPR 115 /2002 e motivazione apparente con riferimento alla mancata valutazione delle risultanze decisive per il superamento della presunzione legale con particolare riferimento alla permanenza ininterrotta del LL presso i vari istituti di pena dal febbraio 2016; -violazione dell'art. 96 comma 3 DPR 115/2002 in quanto non sono stati acquisiti elementi dal questore o dalla DIA o dalla Procura antimafia necessari per valutare il tenore di vita le condizioni familiari del richiedente e dei familiari. 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta in cui hA chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso Ha dedotto che nel caso di specie il Giudice ha correttamente motivato il rigetto sulla base del fatto che il ricorrente non ha dimostrato, come da suo onere, il superamento della presunzione prevista dalla norma, nè fornito elementi oggettivi atti ad attestare la sua situazione di impossidenza economica. E', infatti, dato pacificamente acquisito che iil mero stato di detenzione non incide minimamente, per soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla valutazione della capacità reddittuale. Considerato in diritto 1.0ccorre premettere che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l'appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione. Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, costituisce una violazione di legge, e tale carenza motivazionale è affatto riscontrabile nel caso di specie. 2. Viene in rilievo, nel caso che occupa, l'art. 76, comrna 4 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), il quale stabilisce che "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., al testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, al testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e art. 74, comma I, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti". La disposizione, introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto una presunzione di superamento del limite di reddito per quei soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali, secondo massime di esperienza, si ritiene che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti. La norma ha così positivizzato il principio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (v. tra le tante, Sez. 4, n.21974 del 20/05/2010, Di Stefano, Rv. 247300; Sez. 4, n. 45159 del 4 ottobre 2005, Bagarella, Rv 232908). 3. Sulla natura di tale presunzione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 16 aprile 20:10 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato comma 4 bis, '"nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria". La Corte ha ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria. Ha, altresì, precisato che l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di ''non abbienza", e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto- certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata "prova contraria", idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico - patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3. 4. Va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): caso nel quale risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame. Pertanto l'ordinanza impugnata non risulta carente sotto il profilo argomentativo tale da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100), di tal che non sussiste la denunciata violazione di legge. Sviluppando un conferente percorso argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico in riferimento alle valutazioni che assumono rilievo in questa sede, il Giudice ha evidenziato nella ordinanza impugnata che nel caso trova applicazione l'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008), che prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l'autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); che l'odierno ricorrente rientra per l'appunto tra i destinatari della norma in esame;
che nessun documento idoneo a confutare la presunzione di legge è stato portato all'attenzione del giudicante;
se non il certificato attestante il periodo ininterrotto di detenzione a decorrere dal febbraio 2016; documentazione ritenuta insufficiente dal giudice per dimostrare il superamento della presunzione e attestare la situazione di impossidenza economica anche in considerazione del fatto che il LL è stato condannato per partecipazione associativa al Clan ER AS TI e ha riportato anche condanne definitive per episodi di natura estorsiva aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. 5. In definitiva - poiché l'ordinanza in esame può essere impugnata soltanto per violazione di legge e poiché essa, ben lungi dall'essere immotivata, è sorretta da ampia e articolata motivazione - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9.06.2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31222 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione al decreto con cui il giudice procedente aveva rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello stato avanzata da LL IU, sul presupposto che vi fossero fondati motivi per ritenere la percezione di redditi illeciti dal parte dell'interessato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 629 e 416 bis.1 cod.pen.. 2.Ha proposto ricorso LL IU, mediante l'avvocato di fiducia, deducendo i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione all'art. 76 DPR 115 /2002 e motivazione apparente con riferimento alla mancata valutazione delle risultanze decisive per il superamento della presunzione legale con particolare riferimento alla permanenza ininterrotta del LL presso i vari istituti di pena dal febbraio 2016; -violazione dell'art. 96 comma 3 DPR 115/2002 in quanto non sono stati acquisiti elementi dal questore o dalla DIA o dalla Procura antimafia necessari per valutare il tenore di vita le condizioni familiari del richiedente e dei familiari. 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta in cui hA chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso Ha dedotto che nel caso di specie il Giudice ha correttamente motivato il rigetto sulla base del fatto che il ricorrente non ha dimostrato, come da suo onere, il superamento della presunzione prevista dalla norma, nè fornito elementi oggettivi atti ad attestare la sua situazione di impossidenza economica. E', infatti, dato pacificamente acquisito che iil mero stato di detenzione non incide minimamente, per soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla valutazione della capacità reddittuale. Considerato in diritto 1.0ccorre premettere che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l'appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione. Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, costituisce una violazione di legge, e tale carenza motivazionale è affatto riscontrabile nel caso di specie. 2. Viene in rilievo, nel caso che occupa, l'art. 76, comrna 4 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), il quale stabilisce che "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., al testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, al testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e art. 74, comma I, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti". La disposizione, introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto una presunzione di superamento del limite di reddito per quei soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali, secondo massime di esperienza, si ritiene che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti. La norma ha così positivizzato il principio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (v. tra le tante, Sez. 4, n.21974 del 20/05/2010, Di Stefano, Rv. 247300; Sez. 4, n. 45159 del 4 ottobre 2005, Bagarella, Rv 232908). 3. Sulla natura di tale presunzione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 16 aprile 20:10 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato comma 4 bis, '"nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria". La Corte ha ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria. Ha, altresì, precisato che l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di ''non abbienza", e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto- certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata "prova contraria", idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico - patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3. 4. Va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): caso nel quale risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame. Pertanto l'ordinanza impugnata non risulta carente sotto il profilo argomentativo tale da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100), di tal che non sussiste la denunciata violazione di legge. Sviluppando un conferente percorso argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico in riferimento alle valutazioni che assumono rilievo in questa sede, il Giudice ha evidenziato nella ordinanza impugnata che nel caso trova applicazione l'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008), che prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l'autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); che l'odierno ricorrente rientra per l'appunto tra i destinatari della norma in esame;
che nessun documento idoneo a confutare la presunzione di legge è stato portato all'attenzione del giudicante;
se non il certificato attestante il periodo ininterrotto di detenzione a decorrere dal febbraio 2016; documentazione ritenuta insufficiente dal giudice per dimostrare il superamento della presunzione e attestare la situazione di impossidenza economica anche in considerazione del fatto che il LL è stato condannato per partecipazione associativa al Clan ER AS TI e ha riportato anche condanne definitive per episodi di natura estorsiva aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. 5. In definitiva - poiché l'ordinanza in esame può essere impugnata soltanto per violazione di legge e poiché essa, ben lungi dall'essere immotivata, è sorretta da ampia e articolata motivazione - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9.06.2023