Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 2
Sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex art. 4 della legge n. 110 del 1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585, comma 2, cod. pen.
Il reato di lesioni volontarie commesso con armi improprie deve ritenersi aggravato, ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. pen., anche se l'arma sia stata portata per giustificato motivo in quanto la legittimità del porto non influisce sulla esistenza dell'aggravante in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2000, n. 11872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11872 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 05/10/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1418
3. Dott. NUZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 04313/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OV nato in [...] l'[...]
avverso la sentenza emessa l'11/11/99 dalla Corte di appello di Caltanissetta. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 24/10/95 il PR di Caltanissetta dichiarava non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di LO OV per i reati di ingiuria e lesioni guaribili in gg. 10 ai danni di LS EL, esclusa per queste ultime l'aggravante contestata dell'uso dell'arma.
A seguito di gravame del Procuratore Generale la Corte di appello, in data 11/11/99, dichiarava l'imputato responsabile delle lesioni ascrittegli e lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Avverso la relativa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il LO negli infradescritti termini.
1 - Mancanza di motivazione sull'attribuibilità al ricorrente delle lesioni subite dal LS.
La censura è manifestamente infondata: invero, non avendo l'imputato appellato la sentenza del PR - che pure ebbe ad accertare detta attribuibilità, escludendo semplicemente che ricorresse uso di arma - al giudice di secondo grado non incombeva ulteriore accertamento nè onere motivazionale sul punto.
2- Violazione degli artt. 585 c.p., 529 c.p.p.; vizio motivazionale. All'uopo si è denunciato che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la procedibilità di ufficio per le lesioni, pur avendo riconosciuto giustificato il porto del bastone con cui era stato colpito il LS;
al contempo si è dedotto che detto bastone non poteva considerarsi arma impropria, in quanto strumento di lavoro.
Le doglianze sono infondate sotto tutti i profili.
Ai sensi dell'art. 4 L. 110,75 devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere usati per l'offesa alla persona: ne consegue che anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce pertanto "arma" ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.p. (Cass. 5/4/91 n. 0 3760 RV. 186774; Cass. 31/5/96 n. 0 5488 RV: 205278) D'altro canto la Corte territoriale ha congruamente motivato il proprio giudizio positivo sull'idoneità ad offendere del bastone utilizzato dall'imputato, con riferimento alla lunghezza (mt. 1,50) nonché al diametro (ctm. 3) del medesimo e la conclusione adottata si palesa consequenziale agli evidenziati dati.
Nè può valere la circostanza che il LO avesse con sè il bastone perché si trovava a pascolare il proprio gregge. Il reato di lesioni volontarie commesso con arma impropria deve ritenersi aggravato, ai sensi dell'art. 585 c.
2. c.p. anche se l'arma sia stata portata per giustificato motivo: infatti la legittimità del porto influisce sull'esistenza della contravvenzione di porto abusivo, ma non anche sulla configurabilità dell'aggravante ai fini della quale rileva invece la potenzialità offensiva della stessa e l'uso esulante dal giustificato motivo (Cass. 20/12/74 n. 10105 RV. 128882; Cass. 20/2/84 n. 0 1543 RV. 162759) Per le svolte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2000