Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13278
CASS
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen.

    Il motivo è inammissibile in quanto la contestazione che il pericolo per le persone non sia stato accertato da soggetti qualificati è priva di base legale, dato che il sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e l'accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova. Il pericolo concreto per le persone, ai fini dell'art. 677, comma 3, cod. pen., può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio, come avvenuto nel caso in esame mediante l'assunzione della deposizione del testimone appartenente alla polizia locale.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita. Nel caso in esame, da più passaggi della motivazione della sentenza emerge che il giudice abbia ritenuto non tenue l'offesa arrecata dal reato, considerando la lunga durata della situazione di pericolo, il peggioramento della situazione e la prossimità dell'immobile ad un luogo frequentato da bambini. L'istanza deve ritenersi implicitamente disattesa mediante il richiamo a considerazioni da cui è stato desunto in modo non manifestamente illogico la non particolare tenuità dell'offesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13278
    Data del deposito : 10 aprile 2026

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