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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13278 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO US nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Agrigento, in rito ordinario, ha condannato US VO alla pena di 600 euro di ammenda per il reato dell’art. 677, comma 3, cod. pen., perché, quale proprietaria di un immobile situato nella via Crisafulli di Naro, ometteva di transennarlo e provvedere ai lavori necessari per la sua messa in sicurezza, fatto da cui derivava il pericolo di arrecare danni alle persone.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il fatto è stato sussunto nella fattispecie del comma 3 dell’art. 677 (di rilevanza penale), anziché in quella del comma 1 (di rilevanza meramente amministrativa), desumendo la sussistenza del pericolo per le persone soltanto da soggetti non qualificati e dalle fotografie in atti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchè non è stata considerata la possibilità di riconoscere all’imputata la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non esistendo nel caso in esame ragioni ostative alla concessione del beneficio per le modalità della condotta e l’esiguità di danno e pericolo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile, perchè la contestazione che il pericolo per le persone non sia stato accertato da soggetti qualificati è priva di base legale, atteso che “il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e (…) il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova” (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, P.G. in proc. CI e altri, Rv. 273096 – 01, in un processo per Penale Sent. Sez. 1 Num. 13278 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 morte conseguente all'esposizione a polveri d'amianto; nello stesso senso da ultimo, v. Sez. 5, n. 17839 del 11/01/2023, P.M. in proc. Coricelli, Rv. 284401 – 01, in materia di frode in commercio). In particolare, agli effetti di cui all’art. 677, comma 3, cod. pen., il pericolo concreto per le persone – pur se senz’altro “deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, non potendo ritenersi implicito nella emissione dell'ordinanza sindacale che prescriva l'esecuzione dei lavori per rimuoverne le cause” (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona, Rv. 239127 – 01), può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento “all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio” (sempre sentenza Corona citata), come avvenuto nel caso in esame mediante l’assunzione della deposizione del testimone appartenente alla polizia locale.
2. Il secondo motivo è infondato. Risulta dalla stessa intestazione della sentenza che la difesa dell’imputato aveva presentato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione della sentenza di primo grado non c’è alcun riferimento, né in positivo, né in negativo, alla esistenza di tale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Però, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione “magari in guisa implicita”) e che la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01). Nel caso in esame, da più passaggi della motivazione della sentenza emerge che il giudice abbia ritenuto non tenue l’offesa arrecata dal reato;
si consideri, ad esempio, il riferimento alla lunga durata della situazione di pericolo determinata dalla rovina dell’immobile, al peggioramento della situazione rispetto a quanto constatato alcuni anni prima del periodo in contestazione, alla prossimità dell’immobile ad un luogo frequentato da bambini. Ne consegue che l’istanza deve ritenersi implicitamente disattesa mediante il richiamo a considerazioni da cui è stato desunto in modo non manifestamente illogico la non particolare tenuità dell’offesa. Il motivo è, pertanto, infondato.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Agrigento, in rito ordinario, ha condannato US VO alla pena di 600 euro di ammenda per il reato dell’art. 677, comma 3, cod. pen., perché, quale proprietaria di un immobile situato nella via Crisafulli di Naro, ometteva di transennarlo e provvedere ai lavori necessari per la sua messa in sicurezza, fatto da cui derivava il pericolo di arrecare danni alle persone.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il fatto è stato sussunto nella fattispecie del comma 3 dell’art. 677 (di rilevanza penale), anziché in quella del comma 1 (di rilevanza meramente amministrativa), desumendo la sussistenza del pericolo per le persone soltanto da soggetti non qualificati e dalle fotografie in atti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchè non è stata considerata la possibilità di riconoscere all’imputata la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non esistendo nel caso in esame ragioni ostative alla concessione del beneficio per le modalità della condotta e l’esiguità di danno e pericolo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile, perchè la contestazione che il pericolo per le persone non sia stato accertato da soggetti qualificati è priva di base legale, atteso che “il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e (…) il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova” (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, P.G. in proc. CI e altri, Rv. 273096 – 01, in un processo per Penale Sent. Sez. 1 Num. 13278 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 morte conseguente all'esposizione a polveri d'amianto; nello stesso senso da ultimo, v. Sez. 5, n. 17839 del 11/01/2023, P.M. in proc. Coricelli, Rv. 284401 – 01, in materia di frode in commercio). In particolare, agli effetti di cui all’art. 677, comma 3, cod. pen., il pericolo concreto per le persone – pur se senz’altro “deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, non potendo ritenersi implicito nella emissione dell'ordinanza sindacale che prescriva l'esecuzione dei lavori per rimuoverne le cause” (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona, Rv. 239127 – 01), può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento “all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio” (sempre sentenza Corona citata), come avvenuto nel caso in esame mediante l’assunzione della deposizione del testimone appartenente alla polizia locale.
2. Il secondo motivo è infondato. Risulta dalla stessa intestazione della sentenza che la difesa dell’imputato aveva presentato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione della sentenza di primo grado non c’è alcun riferimento, né in positivo, né in negativo, alla esistenza di tale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Però, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione “magari in guisa implicita”) e che la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01). Nel caso in esame, da più passaggi della motivazione della sentenza emerge che il giudice abbia ritenuto non tenue l’offesa arrecata dal reato;
si consideri, ad esempio, il riferimento alla lunga durata della situazione di pericolo determinata dalla rovina dell’immobile, al peggioramento della situazione rispetto a quanto constatato alcuni anni prima del periodo in contestazione, alla prossimità dell’immobile ad un luogo frequentato da bambini. Ne consegue che l’istanza deve ritenersi implicitamente disattesa mediante il richiamo a considerazioni da cui è stato desunto in modo non manifestamente illogico la non particolare tenuità dell’offesa. Il motivo è, pertanto, infondato.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore 2