Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL07 743/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 18730/99 Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO 22065/99 Cron. 2-1432глизг Dott. Michele DE LUCA - Consigliere - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. - Consigliere Dott. Grazia CATALDI Ud. 27/03/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, RI CO rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SCHIEPPATI EL, ORGANIZZAZIONE COLUMBUS S.A S., COLUMBUS S.R.L.; intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 22065/99 proposto da: 1349 -1- SCHIEPPATI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3 SCALA A INT 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, LUCIANO CRUGNOLA, ALDO BOTTINI, giusta delega in atti;
B controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S-- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
COLUMBUS-SOCIETA' DI SERVIZI DI ORAGANIZZAZIONE CO MA EL & C. S.A S., COLUMBUS S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2156/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 27/10/98 R.G.N. 3567/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO%; udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
-2- udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per acquisizione del fascicolo di primo grado per il ricorso principale;
in subordine, rigetto. Rigetto del assorbito l'incidentale ricorso incidentale;
condizionato. -3- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Monza, PP CE chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad essere iscritto all'Inps per il periodo dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1993 quale dipendente della società in accomandita semplice Columbus prima e della Columbus s.r.l. poi. Assumeva di essere stato assunto nella prima società come quadro e, successivamente, dalla seconda società, di cui aveva acquisito una quota del 25% entrando nel consiglio di amministrazione. Costituendosi in giudizio, l'Inps ( le due società datrici di lavoro rimanevano contumaci ), eccepiva l'incompetenza del pretore adito e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso. Espletata prova per testi, il pretore, con sentenza del 19 settembre 1996, rigettava l'eccezione di incompetenza, ed ugualmente rigettava nel merito il ricorso, rilevando che l'attore non aveva dato la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Avverso la sentenza lo PP proponeva appello, ed il tribunale di Monza, con sentenza del 9 ottobre 1998, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto del medesimo ad essere iscritto all'Inps in qualità di dipendente per il periodo 2 ottobre 1989 – 31 marzo 1992. Il tribunale fondava la propria decisione sul fatto che l'Inps non aveva contestato in primo grado l'esistenza del rapporto di lavoro con la Columbus s.a.s., che, quindi, poteva essere considerato fatto pacifico. Pertanto il pretore aveva errato nel rigettare la domanda. Inoltre, rilevava il tribunale, in appello l'istituto non si è difeso contro la doglianza del lavoratore circa l'errore commesso sul punto dal pretore. Quanto al rapporto con la Columbus s.r.l., rileva il tribunale che spetta al ни lavoratore l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, perché trattasi di fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, prova non offerta dallo Shieppati. Conseguentemente il tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto all'Inps in relazione al solo rapporto di lavoro con la Columbus s.a.s. Avverso la sentenza l'Inps ricorre per cassazione con un unico motivo. L'intimato ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'Inps, denunciando la violazione e falsa applicazione degli att. 99, 115, 116 c.p.c. e 2094 c.c., rileva, in ordine al rapporto con la Columbus s.a.s., di aver depositato in primo grado, nell'udienza del 19 settembre 1996, un verbale ispettivo dal quale risultava la contestazione dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Comunque, essendo il rapporto assicurativo attinente al pubblico interesse, il giudice non può esimere il lavoratore dall'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti del diritto preteso e che, infine, la contestazione del rapporto di lavoro subordinato non costituisce una eccezione in senso proprio ma una mera difesa, rispetto alla quale anche il giudice d'appello è legittimato a pronunciarsi, specie ove si tenga Th presente che nel giudizio di secondo grado l'Inps aveva appunto chiesto il rigetto del ricorso di controparte per la mancata prova del rapporto di lavoro. Il motivo è fondato. Infatti, data la natura pubblicistica del rapporto assicurativo e la riproposizione in appello della questione concernente la mancata prova del rapporto di lavoro subordinato che ne è l'indispensabile presupposto, il tribunale non poteva limitarsi a prendere atto della mancata contestazione circa l'esistenza di tale rapporto in primo grado, tanto più che esso stesso riconosce che correttamente il pretore di Monza aveva 2
ritenuto che
incombesse all'attore l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le società, in quanto fatto costitutivo dedotto in giudizio. E' esatta anche la osservazione dell'Inps che quella in questione è una mera difesa e non una eccezione in senso proprio, rispetto alla quale non si pongono pertanto problemi di tempestività. Il ricorso principale va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, effettuerà una nuova valutazione circa la esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato con la Columbus S.a.s. Passando all'esame delle doglianze proposte dall'intimato, con il primo ricorso incidentale PP CE deduce vizi della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., censurando la sentenza del tribunale in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali, che deponevano per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche con la Columbus s.r.l., per cui sussisteva il diritto ad essere assicurato presso l'Inps anche per il periodo successvo al 31 marzo 1992. Dalla lettura del seguito del ricorso emerge tuttavia che il ricorrente si limita a dare una diversa lettura, a sè favorevole, del materiale probatorio, senza dimostrare né errori di diritto né vizi della motivazione, nel senso che non prova errori logici o contraddittorietà della sentenza. Infatti, dopo aver ricordato i principi che individuano il rapporto di lavoro subordinato, deduce la sussistenza della continuità della द prestazione e della messa a disposizione ad opera del lavoratore delle proprie energie in favore del datore, con l'inserimento dello stesso nella organizzazione aziendale, richiamando l'attenzione su valore probatorio 3 ין di un certificato della Camera di commercio, della deposizione del teste Ferrari e sul contenuto di documenti il cui esame il tribunale avrebbe omesso, ma senza indicare a questa Corte tale contenuto e la sua decisività, in violazione di principi della autosufficienza ed autonomia del ricorso per cassazione. Il ricorso in esame va pertanto rigettato. Lo PP ha proposto infine anche un ricorso incidentale condizionato, con il quale chiede, in caso di accoglimento del ricorso dell'Inps, che questa Corte decida la causa nel merito accogliendo la sua domanda sia per quanto attiene al rapporto con la s.a.s. che con la s.r.l. Anche questo ricorso e le sue conclusioni ora enunciate non possono che essere disattese, perché la sentenza del tribunale va cassata a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'Inps, decisione che non lascia spazio alcuno alle doglianze dello Shieppati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale dell'Inps e rigetta quelli incidentali;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 27 marzo 2002 Be we Il Presidente Il Cons. est. Vincenio Miles IL CANCELLERE 3 0 3 I Depositato in Cancelleria A 1 5 S D . S , T . A 900 27 MAG 2002 R O N T L , A ' L 3 A L O S L 7 B E - E IL CANCELLIERE I P 8 D S - D I 1 I S 1 N A N T G E S O S O A I P A D M I E → , A O D 4 E L ) : T E N D E S “