Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
NA IA L ITA BLICA LLO, R UB U O P B C I 2 -1 D 10 xp IN NOME DEL P P04467/0 1 A 6- ST 2 L PO E D E 2 IM 64 R. A .P. D D TE B ll. ESEN a b. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ta Oggetto 2 2 rt. Espropriazione a SEZIONE PRIMA CIVILE рег р.м. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10373/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Rel. Consigliere Cron. 9673 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. 1517 Dott. Sergio DI AMATO Ud. 18/01/01 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CORTE SO CI CASSAZIONE SEN TENZA L Richiesta cop a studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig par dirityj 3000 28 MAR. 2001 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA P. A. MICHELI 78, presso l'avvocato FERRARI UGO, che la rappresenta e difende, giusta procura CANCELLERIA speciale rilasciata dal Dirigente del Servizio degli Affari Generali della Provincia Tommaso Sussarellu 00664146 rep. n. 23167 del 30.4.1999; ricorrente
contro
ID ER, LD NE ID;
2001
- intimati -
130 avverso la sentenza n. 191/98 della Corte d'Appello di 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COP Rilasciata copia legale TRENTO, depositata il 07/05/98; al Sig. FERRARI per diritti L. 12000+es udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 GIU. 2001 il udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo IL CANCELLERS BONOMO;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato Ferrari, che ha LIRE 2000 chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per BE148441 l'accoglimento del ricorso. LIRE 5000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CANCELLERIA Con atto notificato il 13 gennaio 1993 FE RI ed NE DI convenivano in giudizio dinanzi AT648677 alla Corte d'appello di Trento la Provincia autonoma AT648682 di Trento esponendo che erano proprietari di una casa per metà indivisa ciascuno, con adiacente terreno, su parte del quale la Provincia aveva realizzato una sta- che per la rea- zione di pompaggio della fognatura e dell'opera la Provincia aveva utilizzato lizzazione 353 mq. complessivi determinando l'indennità espro- priativa in complessive lire 1.129.600, corrispondenti a lire 3.200 al mq. Gli espropriati proponevano quindi opposizione all'indennità di esproprio perché essa non era congrua. febbraio 7 maggio 1998, la Con sentenza del 3 - d'appello di Trento determinava in lire Corte 2 3.177.000 l'indennità di espropriazione, oltre agli interessi di tesoreria, sulla somma depositata, dal giorno del deposito al saldo, ed agli interessi legali sul maggior importo accertato, dalla data di opposi- zione al saldo. Osservava la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede: a) che l'area espropriata rientrava, urbani- sticamente, in parte in zona a verde agricolo ed in parte in zona destinata alla viabilità; b) che, trattandosi di area agricola, il Col- determinazione dell'indennità,legio, ai fini della nor era vincolato nel proprio giudizio, in relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 261/97, dai valori tabellari, fissati dal- l'organo tecnico della p.a., dovendo tenere conto del- le quotazioni di libero mercato;
c) che, risalendo il provvedimento ablatorio al 15 dicembre 1992, la fattispecie era regolata dalla legge provinciale 30 dicembre 1972 n. 31 e successive modificazioni, ; d) che la legge 19 febbraio 1993 n. 6 era operativa riguardo alle procedure espropriative nelle quali non fosse stata ancora determinata l'indennità al momento della sua entrata in vigore, ma che а tale data nel caso in esame l'indennità era stata già de- 3 terminata;
che il valore venale dell'area era pari a lire 9.000 al mq. sia per l'area destinata a verde agricolo che per quella destinata a strada. Avverso la sentenza della Corte d'appello la Pro- vincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per cas- sazione sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente la- menta violazione dell'art. 28 della legge provinciale 2.5.1983 n. 14 e dell'art. 5 bis n. 4 della legge 8 agosto 1992 n. 359, nonché omessa e contraddittoria motivazione. La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che la destinazione urbanistica dell'area espropriata era in parte a zona agricola ed in parte a zone per viabilità e che doveva applicarsi per la determinazione dell'in- dennità la legge provinciale 31/72 e successive modi- ficazioni, aveva poi ritenuto, in contrasto con l'art. 28 della detta legge, che fossero applicabili non i valori dei terreni agricoli fissati dalle tabelle sta- bilite dalla Commissione provinciale, bensì i prezzi di libero mercato dei terreni agricoli della zona. Ta- sull'errata supposi- le conclusione era stata basata zione che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 261/97 avesse affermato che i c.d. valori tabellari non fossero vincolanti per il giudice dell'opposizio- ne. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto determinare l'indennità nell'ambito dei valori agricoli tabellari a prato. Il motivo è fondato nei termini appresso precisa- ti. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai fini della determinazione dell'indennità di espro- prio di terreni a vocazione non edificatoria siti nel- la Provincia di Trento anche per la quale opera la suddivisione delle aree nelle due sole categorie di cui all'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 il giudice dell'opposizione alla stima deve fare ap- plicazione della disciplina di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 31 del 1972, come modifica- to dalla legge provinciale n. 14 del 1983, e deve per- tanto stabilire il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in rela- zione alle singole zone agrarie (Cass. 5 gennaio 2000 n. 50, Cass. 30 agosto 2000 n. 11443, 22 settembre 2000 n. 12543). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato 5 che il terreno in questione, adibito a parcheggio e concesso in locazione al Comune di Calceranica, era destinato a verde agricolo ed ha correttamente ritenu- to di dover tenere conto di tale vincolo, attesa la sua natura conformativa (per la parte destinata alla viabilità la Corte d'appello ha rilevato che doveva prescindersi dal vincolo a strada pubblica, in quanto di natura espropriativa, e che al di sotto di esso vi era l'altro vincolo a verde agricolo). La Corte di merito ha quindi calcolato l'indennità sulla base della valutazione del terreno agricolo in libero mercato (lire 9.000 al mq.) effettuata dal c.t.u. con riferimento ad un terreno arativo limitrofo di cui gli opponenti erano proprietari. La Corte di appello ha precisato che, ai fini dell'indennità, non era vincolata, in relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 261/97, dai valori tabellari, fissati dall'organo tecnico della p.a., dovendo tenere conto delle quotazioni di libero mercato. Osserva però il Collegio che non assume rilievo nel caso in esame la possibilità di disapplicazione delle tabelle da parte del giudice ordinario, cui ha fatto riferimento la sentenza della Corte Costituzio- nale n. 261 del 1997 citata dalla ricorrente e che è 6 stata ribadita di recente dalla stessa Corte Costitu- zionale con l'ordinanza n. 444 del 26 ottobre 2000 (che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento del 19 febbraio 1993 n. 6, il quale stabilisce come criterio per il calcolo di esproprio per i fondi agricoli undell'indennità sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori ve- nali medi, fissati dall'autorità amministrativa per classi secondo il tipo di coltura, sono utilizzati co- parametro nella determinazione me unico dell'indennità). Invero il giudice ordinario può sindacare l'atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione in relazione all'oggetto del giudizio, in presenza di de- terminati vizi dell'atto stesso (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) ma, come già sottoli- neato da questa Corte con riferimento alla medesima normativa (Cass. 30 agosto 2000 n. 11443, 22 settembre 2000 n. 12543), non può sostituire al criterio di de- terminazione dell'indennità previsto dalla legge, una propria autonoma stima del valore del fondo, ritenuta più congrua e comunque più rispondente al suo prezzo in un libero mercato. Nella specie, dovendosi applicare l'art. 28 della 7 legge provinciale 30 dicembre 1972 n. 31, come sosti- tuito dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983 n. 14, il criterio da utilizzare era quello del valore attribuibile all'area quale terreno agricolo secondo il tipo di coltura in atto al momento di rife- rimento, entro le valutazioni fornite dalla commissio- ne di cui al sesto comma della medesima disposizione. Non essendovi nella specie una coltura in atto (il terreno era adibito a parcheggio), non è censurabile il riferimento fatto dal c.t.u., e condiviso dal giu- dice, al limitrofo terreno arativo di proprietà degli stessi opponenti, atteso che è ragionevole presumere che tale sarebbe stata la coltura ove non vi fosse stato il parcheggio. A questo punto però la Corte di appello avrebbe dovuto fissare il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla com- petente commissione per i terreni arativi in relazione a quella zona agraria, mentre ha invece applicato il valore del terreno in libero mercato indicato dal c.t.u. senza prescindere dalla particolare localizza- zione del terreno stesso (lungolago di Caldonazzo). La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Brescia che la riesaminerà alla luce dei principi sopra enun- 8 ciati, fissando il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per il terreno arativo in rela- zione alla zona agraria. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio- ne;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Dott. Pasquale Reale Manimo Вмоно CANCELLERIA DEPOSITATA MAR. 2001 IL CANCELLIERE MA Di OM NamoNu IL CANCELLIERE Oggl MA Di NU O L L 2 -7 O 0 B 1 - I 6 2 D DELLE ENTRATE, L DELLE MAG. 2001 E A D T S 2 4 O 6 UFFICIO P . Registrato in data .R M P I . aln23617 versate 9. 250 DUECENTOCINQUANIAM D A l.B D l nte Area Sc a E . T b N Grazia D ta E S 2 (lire 2 E p. . (Dr. M. RACQICHINI) rt (D.ssa Il Responsab a 100 9