Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4722
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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In tema di prestazioni economiche di malattia per i braccianti agricoli, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 1995, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 quarto comma del d.lgs. n. 212 del 1946 ed è applicabile a tutti i rapporti giuridici pendenti e non esauriti (stante la cosiddetta efficacia retroattiva delle decisioni dichiarative di incostituzionalità), il diritto all'ammissione alle prestazioni economiche di malattia non decorre dalla data di rilascio del certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi nominativi (cosiddetto certificato d'urgenza), bensì dalla data della domanda del medesimo, ove a quel momento sussistano tutti i presupposti del diritto alla prestazione, particolarmente quanto al requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4722
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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