Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di prestazioni economiche di malattia per i braccianti agricoli, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 1995, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 quarto comma del d.lgs. n. 212 del 1946 ed è applicabile a tutti i rapporti giuridici pendenti e non esauriti (stante la cosiddetta efficacia retroattiva delle decisioni dichiarative di incostituzionalità), il diritto all'ammissione alle prestazioni economiche di malattia non decorre dalla data di rilascio del certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi nominativi (cosiddetto certificato d'urgenza), bensì dalla data della domanda del medesimo, ove a quel momento sussistano tutti i presupposti del diritto alla prestazione, particolarmente quanto al requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIGANTE, MARIO PASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/95 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 16/02/95, R.G.N. 4173/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bolzano, con sentenza depositata il 10 novembre 1992, accoglieva il ricorso col quale il sig. ER AR, lavoratore agricolo, aveva chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto all'indennità di malattia per il periodo dall'8 novembre al 21 dicembre 1989, negatagli dall'INPS in quanto l'evento morboso si era verificato prima del rilascio in data 13 agosto 1990 del certificato di urgenza di cui all'art.4, quarto comma, del d.lg.lt.9 aprile 1946 n.212, che attestava che nell'anno 1989 il ricorrente aveva prestato 80 giornate lavorative.
Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Bolzano che, con sentenza depositata il 16 febbraio 1995, lo rigettava ritenendo che il diritto alla richiesta indennità sorgesse con il compimento del previsto numero di giornate ed il rilascio del certificato non costituisse un requisito costitutivo della prestazione, ma solo uno strumento per accelerare la procedura di liquidazione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4, quarto comma, del d.lg.lt.9 aprile 1946 n.212 ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), e, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 10 novembre 1995, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma sopra indicata "nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato di urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo", censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente ai fini del diritto alla prestazione previdenziale il compimento di 51 giornate lavorative, senza tener conto che solo dopo la presentazione della domanda di certificazione di urgenza sorge e può essere fatto valere il diritto alla prestazione previdenziale.
Il ricorso è fondato.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 483 del 1995 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.4, quarto comma, del d.lgs.n.212 del 1946 "nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo". Gli effetti di questa pronuncia caducatoria, stante la cosiddetta efficacia retroattiva delle decisioni dichiarative di incostituzionalità, operano su tutti i rapporti giuridici ancora pendenti e cioè non esauriti (per quanto qui rileva non coperti da giudicato (Cass.n. 9604/1994; n. 2326/1994), anche se sorti anteriormente.
In motivazione il giudice delle leggi ha precisato che le forme di certificazione pubblica previste dal detto art.4 d.lgs.n.212 del 1946, in quanto attributive di certezza legale alle fattispecie costitutive della qualità personale di bracciante agricolo, hanno una rilevanza di diritto sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica che determina il momento in cui quelle fattispecie acquistano efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi, cosi da potersi - in questi limiti - considerare vere e proprie condizioni di efficacia del titolo alla prestazione, costituito dal compimento nell'anno di 51 giornate lavorative. Pur riaffermando il valore "costitutivo"- nei termini di cui sopra - delle anzidette forme di certificazione, tuttavia, con specifico riferimento al certificato provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi nominativi, la Corte ha considerato che la durata del procedimento amministrativo di formazione dell'atto di certezza legale e le eventuali sue disfunzioni non possono andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la presentazione della domanda: la quale, pertanto, ove ricorrano a quel momento tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, si pone come "dies a quo" dell'ammissione al godimento della prestazione medesima. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, va quindi cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Trento, il quale nel decidere la controversia dovrà, nel rispetto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, compiere i necessari accertamenti attenendosi al principio secondo il quale il diritto alle prestazioni di malattia decorre dalla richiesta del certificato d'urgenza, sempreché a tale data sia maturato il requisito minimo di 51 giornate lavorative nell'anno.
Il Tribunale designato provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione al Tribunale di Trento .
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999