Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sua issible SEZIONE TERZA CIVILE Ma strati:1 03 91/02 Composta dagli. R.G.N. 876/00 Dott. Gaetano -Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.27583 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2080 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 21/03/02 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti € 1.5T FTS 2 DI CO ST & C SAS, in persona del 17 LUG. 2002 IL CANCELLIERE corrente in Roma,legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TORREVECCHIA 179, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO LANARI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti Rag.Roberto Devigili e Paolo elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNISulis, 2002 PAISIELLO 40, presso 10 studio dell'avvocato DAVID 743 MORGANTI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
LAZIO LIS SPA, in in persona del liquidazione, liquidatore Avv. Emidio Tedesco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AR POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
AXA ASSIC SPA, OS GI, D'GO AR, D'GO NO;
- intimati avverso la sentenza n. 3472/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 08/10/98 e depositata il 24/11/98 (R.G. 686/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato David MORGANTI;
udito l'Avvocato Marco BALIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.a.s. F.T.S. 2 di OR ST & C. ha 2 proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24.1.1998 nei con- fronti di: S.p.a. AXA Assicurazioni (successore della S.p.a. Centurion Assicurazioni); S.p.a. Lazio Lis;
S.p.a. Assicurazioni Generali;
GI OS;
AR D'GO; NO D'GO. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la La- zio Lis e le Assicurazioni Generali. Gli altri intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'esposizione sommaria dei fatti di causa, che il ricorso deve contenere ai sensi del'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è del tutto carente. Per il principio dell'autosufficienza del ricorso, il requisito deve ritenersi soddisfatto solo quando, contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano nel gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dal- le parti, senza che sia necessario attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di simili circostanze (sent. n. 2965/97; n. 1513/98; n. 4916/99; n. 4937/00). Il ricorso in esame non soddisfa il menzionato re- 3 quisito. Il ricorrente, dopo avere svolto una succinta espo- sizione in fatto relativa alle vicende che hanno prece- duto l'instaurazione della controversia, tace del tutto sul giudizio di primo grado, in relazione al quale non è dato individuare né le distinte ragioni delle pretese rivolte contro i vari convenuti, né le posizioni assun- te dalle parti, né le decisioni adottate dal tribunale con riferimento ai singoli convenuti, ed omette di in- dicare nei confronti di quali soggetti e su quali punti sia stato proposto il gravame. D'altra parte, l'esposizione concernente la senten- di appello, in quanto avulsa da ogni collegamento za con il precedente svolgimento della controversia, non di è per sé idonea a fornire una adeguata cognizione dei temi oggetto del dibattito. Nè la lettura dei motivi di ricorso per cassazione, in ragione della assoluta genericità, tale da integra- re una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso in relazione all'art. 366, n. 4, c.p.c., dei primi tre, che non svolgono censure a specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, e della radicale inammissibi- lità del quarto, che consiste nella mera riproduzione dei motivi di appello e non è quindi riconducibile a nessuno dei motivi di ricorso per cassazione tassativa- 4 " mente previsti dall'art. 360 c.p.c., consente di supe- rare le dedotte carenze. Per le concorrenti suindicate ragioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, che liquida, in favore della S.p.a. 。. 103,86, Assicurazioni Generali in Euro. oltre Euro 2.500,00 per onorari, ed in favore della Lazio Lis in Euro 128,7-5 oltre Euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.3.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Fducción Забала CANCELLERIA 4. DIRETTORE Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 109T129.11лам 17 LUG. 2002 A 4567 20,66 1 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 0 M DIRO h 003 E T 149.771 Cicero A R oggi, T TOT. N mberto E umbe AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2ª U Registrato in do 205.S.E.I.2003 Serie 4. 149.77 al n. 320.95..... versate €..... CENTOQUARANTANOVE/77 (euro p. Dirigente Arsa) (Dott.ssa Maria Grazia txuppor Roqponsabile Sovi 5 ((Dr. M. RADO