Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
È immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, perché ha natura processuale e attiene all'esecuzione della pena, la novella dell'ordinamento penitenziario, introdotta con il D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, per la quale la concessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni è condizionata al riscontro di risultati positivi nell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per un anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2009, n. 46924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46924 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2973
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 18821/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LO US, N. IL 16/02/1953;
avverso l?ordinanza n. 4185/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 17/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l?istanza avanzata da Di LO PP di differimento dell?esecuzione della pena o in subordine di detenzione domiciliare osservando che era stato condannato per atti di violenza sessuale ai danni della propria nipote convivente e che le patologie dalle quali era affetto non erano tali da determinare pericolo di vita, cosi? come documentato dalle certificazioni mediche.
Il detenuto era stato trasferito presso un centro clinico carcerario ed era stato sottoposto a numerose visite specialistiche e pur essendo affetto da patologie gravi, le sue condizioni non gli impedivano di partecipare all?attivita? trattamentale, tanto che egli intendeva riprendere anche l?attivita? lavorativa che svolgeva in precedenza. Non sussistevano quindi i presupposti di legge per il differimento dell?esecuzione della pena. Quanto alla detenzione domiciliare, tenuto conto della gravita? del reato commesso e della sua reiterazione, la domanda non poteva essere accolta, mancando elementi sui quali fondare un giudizio prognostico positivo e una specifica indagine sulla possibilita? di un programma di trattamento e di un percorso terapeutico individualizzato, allo scopo di formulare una prognosi di non recidivanza.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto grave ai fini dell?art. 147 c.p. doveva intendersi anche uno stato patologico che non determinava un pericolo di vita, ma una condizione di vita contraria al senso di umanita? cui si ispira l?art. 27 Cost.; inoltre la motivazione non aveva valutato congruamente la negativa incidenza della infermita? sulla vita del detenuto;
- violazione di legge in relazione al diniego della detenzione domiciliare in quanto esso si fonda su una situazione di inefficienza dei servizi pubblici richiedendo al condannato di munirsi di un programma terapeutico che le strutture pubbliche non hanno elaborato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La gravita? dei reati ascritti all?imputato costituiscono un concreto pericolo di recidivanza, cosi? come ritenuto dal tribunale di sorveglianza, mentre di contro le condizioni di salute del condannato, pur essendo gravi, non sono tali da imporre un differimento di esecuzione della pena in quanto e? certo che possono essere curate in carcere presso il centro clinico in cui si trova il detenuto e non determinano l?impossibilita? per lo stesso di partecipare all?opera di rieducazione e ai programmi trattamentali in corso nel carcere.
Quanto agli arresti domiciliari richiesti in subordine deve rilevarsi che nel frattempo e? entrata in vigore la nuova formulazione dell?art. 4 bis o.p., ai sensi della L. 23 aprile 2009, n. 38, che al comma 1 quater ha previsto per i condannati per tali delitti condizioni particolari per poter usufruire di misure alternative e cioe? che tali misure possano essere concesse solo in presenza di risultati positivi dell?osservazione scientifica della personalita?
condotta collegialmente per un anno con la partecipazione di esperti. Tali norme sono immediatamente applicabili attenendo all?esecuzione della pena ed avendo natura processuale e quindi precludono la concedibilita? di misure alternative se non in presenza di specifici accertamenti che allo stato non risultano essere stati compiuti. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009