Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
M 002 8 7 /0 1 REPUBBLICA TANZAN E N O I Z IN NOME DEL POP A R T S I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L G Oggetto E reyolamento di R SEZIONE PRIMA CIVILE A D Competense E T ✓ posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E S R.G.N. 10245/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 434 Cron. Dott. Laura MILANI Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 24/11/2000 Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio per diritti L. 3000 dal Tribunale di TORINO, con ordinanza del 12/05/99, °nella causa iscritta al n 1516/98 vertente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tra UFFICIO COPIE IVECO SpA, BM Snc, TELECOM SPA, SCAR Srl;
Richiesta opia studic dal Sig. ITALFER Srl;
3000 per diritti L. il 10. GEN. 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di IL CANCELLIERE consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali si dal Sig. 3000 2000 chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza sul per diritti L. 10 GEN. 2001 il ... 2202 rico rso, dichiari la competenza del Tribunale di IL CANCELLIERE Livorno, con ogni conseguenziale statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Livorno, con provvedimento del 20 ottobre 1998, rigettava alcune istanze di fallimento proposte nei confronti della s.r.l. Italfer, assumendo che la competenza spettava al Tribunale di Torino, al quale, pertanto, disponeva che fossero trasmessi gli atti. Con provvedimento del 12 maggio 1999 quest'ultimo Tribunale si dichiarava a sua volta incompetente, af- fermando che la sede effettiva dell'impresa era ubicata a Livorno, e chiedeva il regolamento di competenza. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tri- bunale di Livorno. In ordine alla ammissibilità del regolamento d'ufficio, si deve ricordare che le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto, hanno affermato che "la dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronun- ciare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da tra- smissione "ex officio" degli atti di causa a tale se- condo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ri- tenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio" (Cass. 1° agosto 1994, n. 7149). L'orientamento deve essere con- fermato poiché, come ha osservato la ricordata decisio- ne, la mancanza di un atto di riassunzione ad iniziati- va della parte non può assumere rilievo nella materia fallimentare, nella quale non si può parlare di giuri- sdizione a domanda nemmeno quando l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento provenga dai creditori, con la conseguenza che, dichiarata l'incompetenza, la rias- sunzione non costituisce il presupposto indefettibile perchè prosegua la ricognizione dell'insolvenza e, cor- relativamente, perchè possa rendersi utilizzabile lo strumento del regolamento di ufficio;
proprio per tale ragione, la mancanza di un atto di riassunzione non de- termina, come accade invece normalmente, l'estinzione del processo ed il procedimento può proseguire con la trasmissione d'ufficio degli atti, dal tribunale che si ritiene incompetente al tribunale indicato come compe- tente. Ciò premesso, si deve ricordare che, secondo la 3 consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ulti- mo ed ex pluribus Cass. 7 luglio 2000, n. 9070), la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribu- nale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effet- tiva dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato il contrario. Per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione qualora non coincida con quello in cui si svolge l'attività organizzativa ed amministrativa. Nella specie emerge dagli atti che, malgrado la sede legale della società sia sempre stata ubicata a # Livorno, in realtà l'ultimo luogo ove la società ha svolto attività d'impresa ed ha avuto sede effettiva è stato in Torino. Infatti, emerge dagli atti che: 1) in occasione del tentativo di notifica di un precetto, in data 26 giugno 1998, la sede di Livorno è risultata ab- bandonata da anni ("non più ivi da anni"); 2) dalle in- formazioni assunte dalla Questura di Livorno la società è risultata essersi trasferita a Torino all'inizio del 1997; 3) la società operava in Torino, via P. Cossa, in una sede che è stata chiusa all'inizio del 1998 (informativa in atti della Polizia municipale di Tori- no); 4) tale sede di Torino rappresentava l'unico reale recapito della s.r.l. Italferr, come è dimostrato dal fatto che la carta intestata utilizzata dalla società, pur continuando a recare l'indicazione della sede lega- le di Livorno, indicava, quali unici recapiti telefoni- ci e di fax, utenze di Torino, la cui esistenza è rima- sta confermata dal credito vantato dalla Telecom s.p.a.; 5) l'amministratore unico della società risie- deva a Torino. Tali elementi consentono di ritenere su- perata la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva e di ritenere che quest'ultima fosse ubicata a Torino dall'inizio del 1997. Pertanto, si deve dichiarare la competenza del Tribunale di Torino nel procedimento per la dichiara- zione di fallimento a carico della s.r.l. Italferr.
P Q M
. dichiara la competenza del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente lower lamina A I Sexpo Thi Armat R - E Sergio Di Amato L Corrado Carnevale L E 1 C 0 N 0 A 2 C . CANCELLIERE N N I E E A Di Nuzzo G T I A L 0 T I L S IL aria 1 E O C P M , E N i D g A g C Mango O L 5