Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore è un atto complesso a formazione progressiva, composta: dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del Pretore di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Ne consegue che quando l'art. 160 secondo comma cod. pen. (che contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 6/10/1999
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI Consigliere N. 4725
3. " Nunzio CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA Consigliere N. 20103/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal PR Brescia in data 29.10.1998 nei confronti di IN SA, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29.10.1998, il PR di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN SA in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. perché estinto per prescrizione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, il quale denuncia violazione degli artt. 160 c.p., 554, 555 c.p.p., assumendo che la trasmissione da parte del pubblico ministero al PR, quando il termine di prescrizione era ancora in corso, del decreto di citazione a giudizio, ancorché privo della data del dibattimento, unitamente alla richiesta di fissazione del giorno dell'udienza, cui era seguito il decreto del PR con la contestuale fissazione del giorno dell'udienza, costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto di citazione a giudizio davanti al PR è un atto complesso a formazione progressiva, composta: dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del PR di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Ne consegue che quando l'art. 160 cpv. c.p. (che contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 c.p. (cfr. Cass. Sez. V, 8.1.1999, P.M. in proc. Vincenzi;
in senso conforme: Cass., Sez. V, 16 3.1999, P.M. in proc. Pedercini, RIV 213278; Cass., Sez. V, 22.12.1998, P.M. in proc. Di Carlo, RIV 212615; Cass. Sez. V, 22.12.1998, P.M. in proc. Costa, RIV 212616). Nella fattispecie in esame il primo atto interruttivo, e cioè il decreto di citazione nella sua completezza, è stato emesso dopo che era trascorso il termine di prescrizione del reato pari a cinque anni, per cui correttamente il PR ha dichiarato l'estinzione del reato per tale motivo.
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 6 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 1999