Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 4725
CASS
Sentenza 6 ottobre 1999

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Il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore è un atto complesso a formazione progressiva, composta: dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del Pretore di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Ne consegue che quando l'art. 160 secondo comma cod. pen. (che contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 4725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4725
    Data del deposito : 6 ottobre 1999

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