CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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- 1. Immobile in corso di costruzione.https://www.fiscooggi.it/
Il trasferimento di immobili strumentali, soggetto ad Iva, sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anche nel caso in cui il bene oggetto del trasferimento non è stato ancora ultimato. Questo principio è stato confermato, ancora una volta, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29676 del 26 ottobre 2023. Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre precisare che, per effetto dell'articolo 35, comma 10-bis del Dl n. 226/2005 è stato modificato il testo unico riguardante le imposte ipotecaria e catastale, Dlgs n. 347/1990. A seguito di tali modifiche, in caso di trasferimento, soggetto ad iva, di immobili strumentali, le imposte ipotecaria e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29676 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali «fabbricati o ... porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»), e 5 di 8 ciò indipendentemente, quindi, dall'assoggettamento ad Iva delle relative cessioni. La successiva legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'art. 1, commi 15 e 16, ha modificato il regime applicabile ai trasferimenti di immobili strumentali oggetto del contratto di locazione finanziaria. Secondo la circolare n. 12 dell' 11 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate, la citata legge ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del contratto. Le modifiche «sono volte a garantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l'acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario». Con riguardo agli immobili strumentali, dette modifiche sono state rivolte a concentrare il prelievo fiscale dovuto per il trasferimento nella fase relativa all'acquisto degli stessi da parte della società di leasing. Si è altresì previsto che l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990, come modificato dall'art. 35, legge n. 220 del 2010). Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, «l'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di leasing è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria rispettivamente del 3 per cento e dell'1 per cento se la cessione rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Proprio in considerazione della natura unitaria della operazione di leasing, viene, inoltre, previsto, in maniera correlata, che per le cessioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le imposte sono applicate in misura fissa sia con riferimento ai trasferimenti di immobili strumentali e abitativi intervenuti a seguito dell'esercizio del 6 di 8 riscatto da parte dell'utilizzatore sia con riferimento alle cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in seguito all'inadempimento dell'utilizzatore». Dal quadro normativo così ricostruito emerge che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali indipendentemente dall'assoggettamento di detti trasferimenti ad Iva. In tal senso si è chiaramente espressa questa Corte, affermando che «In tema d'imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del di. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA» (Cass. 13 luglio 2017, n.17284; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861). La questione prospettata dal ricorrente con le censure mosse alla sentenza della commissione regionale attiene alla corretta interpretazione dell'ambito applicativo di tali disposizioni ed in particolare alla rilevanza, ai fini della qualificazione di un immobile come bene strumentale, del fatto che esso al momento della stipula del contratto non sia stato completato e sia invece ancora in corso di realizzazione. Va ricordato che, nella specie, la CTR (con accertamento in fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte), ha sottolineato che trattavasi di cessione, soggetta ad Iva, di fabbricati, benché in costruzione, strumentali per loro natura rispetto all’attività della utilizzatrice (“la cessione in esame riguarda l’acquisto da parte di una società di leasing di un fabbricato strumentale per natura …”). 7 di 8 Questa Corte, in fattispecie analoga a quella che occupa, ha affermato che risultando gli immobili oggetto del trasferimento in favore della società di leasing e da questa posti nella disponibilità della utilizzatrice, benché ancora in corso di costruzione, rivestire carattere strumentale per l'utilizzatrice stessa, doveva essere cassata la sentenza impugnata “avendo escluso la strumentalità dei beni unicamente in quanto <
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. 8 di 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.