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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/08/2023, n. 35638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35638 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: ME RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. LIBERTA' d NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato ANTONIO DE MARTINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data 16/03/2023, del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha annullato - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.- l'ordinanza in data 20/06/2023 del G.i,p. del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35638 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/06/2023 4 1.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che le emergenze procedimentali avrebbero dovuto far ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. A sostegno dell'assunto compendia e illustra gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici al riconoscimento dell'aggravante. 2. La difesa di AM ha depositato note per resistere al ricorso osservando, tra l'altro, come esso sia inammissibile essendo sopravvenuta sentenza di condanna, con esclusione dell'aggravante. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. 1.1. La difesa dell'imputato ha prodotto la sentenza in data 12/05/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi sul fatto oggetto dell'odierno ricorso, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato AM, ma ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. In forza di ciò, la difesa ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. La deduzione difensiva è fondata, dovendosi ricordare che la decisione del giudice della cautela, ancorché presa in sede di giudizio di rinvio, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale. L'argomento è stato più volte affrontato e così risolto da questa Corte in relazione alle impugnazioni proposte dal cautelato, (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 — 01; Sez. 1, Sentenza n. 17620 del 14/12/2015 Cc., dep. il 2016, Cardone, Rv. 267725 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425 - 01Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582), ma non v'è ragione di discostarsi dalla soluzione in tal senso adottata anche in relazione a un'impugnazione proposta dal pubblico ministero, attesa la portata generale del principio. A tal proposito può essere richiamato quanto osservato dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 71 del 1996, dove è stato rilevato che la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, si pone «in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei 2 La Presidente gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate». In forza di ciò, può senz'altro affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero inteso alla rivalutazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa quando sul medesimo fatto sia già stata pronunciata una sentenza -sia pure non irrevocabile- che, nel giudizio principale, ha escluso la configurazione di tale aggravante. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato ANTONIO DE MARTINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data 16/03/2023, del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha annullato - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.- l'ordinanza in data 20/06/2023 del G.i,p. del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35638 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/06/2023 4 1.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che le emergenze procedimentali avrebbero dovuto far ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. A sostegno dell'assunto compendia e illustra gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici al riconoscimento dell'aggravante. 2. La difesa di AM ha depositato note per resistere al ricorso osservando, tra l'altro, come esso sia inammissibile essendo sopravvenuta sentenza di condanna, con esclusione dell'aggravante. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. 1.1. La difesa dell'imputato ha prodotto la sentenza in data 12/05/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi sul fatto oggetto dell'odierno ricorso, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato AM, ma ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. In forza di ciò, la difesa ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. La deduzione difensiva è fondata, dovendosi ricordare che la decisione del giudice della cautela, ancorché presa in sede di giudizio di rinvio, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale. L'argomento è stato più volte affrontato e così risolto da questa Corte in relazione alle impugnazioni proposte dal cautelato, (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 — 01; Sez. 1, Sentenza n. 17620 del 14/12/2015 Cc., dep. il 2016, Cardone, Rv. 267725 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425 - 01Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582), ma non v'è ragione di discostarsi dalla soluzione in tal senso adottata anche in relazione a un'impugnazione proposta dal pubblico ministero, attesa la portata generale del principio. A tal proposito può essere richiamato quanto osservato dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 71 del 1996, dove è stato rilevato che la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, si pone «in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei 2 La Presidente gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate». In forza di ciò, può senz'altro affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero inteso alla rivalutazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa quando sul medesimo fatto sia già stata pronunciata una sentenza -sia pure non irrevocabile- che, nel giudizio principale, ha escluso la configurazione di tale aggravante. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore