Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9110 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
ее 66763 1 REPUBBLICA ITALIANA E D OP O ITALIAN09 110 / 9 IN CORTE SEZIONE QUINTA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21104/99 Dott. Giulio Graziadei Presidente Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Cron. 24711 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Cons. Rel. Rep. Ruggiero Dott. Francesco Ud. 26/03/02 Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUPREME DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66763 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 121 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, con sede legale in Cassino (FR), via G. Pascoli 114, avv. Angelo Stefanori, che lo rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma Sezione XXXV n. 172/35/98 Bu 1 del 23-11/16-12/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Relatore Cons. Francesco Ruggiero;
udito l'avv. Gen. Stato Daniela Giacobbe;
udito l'avv. Angelo Stefanori;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimeto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Nucleo Operativo dell'Ufficio IVA di Frosinone con verbale di constatazione del 28-4-93 (scad. N.231/93) contestava alcune violazioni del D.P.R. n.633/72 al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, con sede legale in Cassino (FR). L' Ufficio emetteva avviso di rettifica, concernente l'IVA (scad. N.823474/94), relativo all'anno di imposta 1989, per un totale di £.54.837.000, di cui £.39.186.000 per credito d'imposta non riconosciuto, £.15.051.000 per interessi e £. 600.000 per pene pecuniarie. Il legale rappresentante del Consorzio presentava 11 ricorso. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con sentenza n.189/97 del 3-4-97, depositata il 23-4-97, accoglieva il ricorso Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria deducendo i seguenti motivi : il termine del 27-12-73, indicato nell'art. 9 L. n.868/73, come interpretato dalla L. n.788/78, era da ritenersi perentorio;
era stata costi indebitamente detratta l'imposta IVA per correlati ad autovetture, carburanti, ecc.; alcune somme fatturate sotto forma di anticipazione ed alcune note di accredito non risultavano adeguatamente documentate;
alcune fatture erano state irregolarmente compilate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma con sentenza n.172/35/98 del 23-11-98, depositatata il 16- 12-98, rigettava l'appello e compensava le spese processuali. Venivano svolte queste argomentazioni : la Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico economico, strumentale dello Stato, nei settori di competenza aveva il compito di verificare la documentazione delle spese sostenute e di effettuare i relativi controlli, per cui l'intervento in esame dell'Amministrazione Finanziaria sembrava sovrapporsi al ruolo primario demandato dal legislatore con specifici compiti e , conseguentemente, eventuali censure di ordine fiscale 3 dovevano essere sollevate dalla Cassa all'atto del riconoscimento della legittimità delle spese ammissibili al previsto finanziamento concesso;
il termine del 27-12-73 (recte : 4-1-74) non poteva qualificarsi come perentorio sia perché non era espressamente comminata alcuna sanzione per il caso di inosservanza, sia perché la perentorietà sembrerebbe esclusa dall'ult. CO. dell'art.9 D.L. n.658/73, come sostituito dalla L. di conversione n.868/73, con cui il legislatore non mirava tanto ad ancorare i progetti in oggetto ad un limite temporale, quanto ad assicurare la funzionalità dei progetti per il soddisfacimento di specifiche esigenze;
circa la detrazione delle spese per autovetture, carburanti, ecc., avendo gli automezzi carattere strumentale, era ammessa in detrazione la relativa imposta in quanto gli stessi formavano oggetto dell'attività di impresa 0 erano destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; circa le fatture afferenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'installazione di impianti di telecontrollo e supervisione della rete di adduzione idrica, di meccanica idraulica, ec c., non poteva non ritenersi strumentale rispetto agli impianti di irrigazione, correlata ai fini istituzionali del 4 Consorzio;
la eventuale irregolarità di alcune fatturazioni sotto forma di accredito e la non adeguata documentazione di alcune note di accredito dovevano essere imputate al soggetto obbligato e non al Consorzio, che aveva provveduto alle necessarie sulla base degli elementi rettifiche fiscali l'attività svolta dal Consorzio documentali forniti;
rientra nell'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, per cui al soggetto delegato spetta ogni potere e, conseguentemente, ogni obbligo in relazione a tutta l'attività da compiere per la dell'opera; circa le eventuali realizzazione nell'adempimento dell'obbligo di irregolarità fatturazione, le stesse potevano considerarsi meramente formali, non essendone risultato coinvolto il pagamento dell'imposta; d'altronde, incombeva sull'Ufficio l'onere di fornire ulteriori elementi dimostrativi dell'attività imponibile, oltre il processo verbale redatto nei confronti del cedente. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. L'Amministrazione ricorrente svolgeva i seguenti motivi : la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 del T.U. n.1523 /67 5 e 9 D.L. n.658/73 (conv. in L. n.868/73), in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., in quanto i compiti attribuiti alla ex Cassa per il Mezzogiorno, che doveva erogare i contributi, erano quelli di verificare l'ammontare delle spese e la loro effettiva inerenza al ciclo produttivo per il quale erano state richieste le agevolazioni, mentre era compito della Amministrazione Finanziaria di controllare la regolarità delle dichiarazioni al fine di valutare la sussistenza di eventuali illegittimità sotto il profilo tributario;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 D.L. n.658/73 (conv. in L. n.868/73) e 152 c.p.c., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., poiché non era in contestazione la circostanza che il 27-12-73 (recte : 4-1-74) i lavori in oggetto non erano iniziati, né erano disponibili 1 progetti esecutivi alla data di entrata in vigore della legge, mentre quest'ultima situazione costituiva il presupposto per l'operatività della disciplina, per cui a detti lavori non potevano applicarsi le agevolazioni fiscali previste dal citato art.
9. Pertanto, il ricorrente Ministero chiedeva annullarsi la sentenza, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese . MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Il ricorso è fondato. 6 I due fondamentali temi da decidere concernono : la individuazione dei ruoli della ex Cassa per il Mezzogiorno e della Amministrazione Finanziaria;
la verifica dei presupposti per ritenere operanti le agevolazioni fiscali in tema di IVA. A quest'ultimo proposito, è necessario premettere che l'art. 9 D.L. 5-11-73, n.658 prevede, in generale, le esenzioni fiscali, concesse dalle leggi sul Mezzogiorno, per le opere rientranti negli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno. Per l'interpretazione autentica dell'art.9 citato interveniva successivamente la L.5-12-78, n.788, la quale con l'articolo unico riconosceva che le esenzioni fiscali, come innanzi previste, valevano anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 2 . Innanzitutto, devono essere individuati i compiti e le competenze della Cassa per il Mezzogiorno, da un lato, e della Amministrazione Finanziaria, dall'altro. L'intervento legislativo attuato con il D.L. n.658/73 (pubblicato sulla G.U. 7-11-73, n.3), convertito nella L. 27-12-73, n.868 (pubblicata sulla G.U. 3-1-74, n.3) con l'art.9 ("Interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno") prevedeva la possibilità che il Ministro per gli interventi straordinari nel con le rispettive Regioni, Mezzogiorno, d'intesa 7 potesse autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi che si caratterizzassero per un duplice profilo : l'uno attinente eall'oggetto specifico dell'intervento l'altro relativo al profilo temporale, di cui ci occuperemo in seguito. Tale intervento legislativo nulla innovava rispetto dal D. P. R. 26-10-72,alla disciplina generale dettata n.633, che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto. In particolare, vanno richiamati gli artt.51 e segg. del citato D. P. R. che regolano le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto sia in fase di rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni, sia in fase di riscossione delle imposte accertate. Anche per l'eventuale contenzioso vengono richiamate "le disposizioni relative al contenzioso tributario" (art. 59 D.P.R. n. 633/72) e non disposizioni relative ad altro tipo di contenzioso. Dal quadro normativo esaminato discende che, mentre le competenze di ordine tecnico erano riservate alla Cassa per il Mezzogiorno che doveva erogare i contributi (opere oggetto dell'intervento, relativi progetti, ammontare delle spese, ecc.), le attribuzioni di ordine fiscale restavano di competenza della 8 Amministrazione Finanziaria con peculiare riferimento, innanzitutto, alla verifica dei presupposti per riconoscere le agevolazioni in tema di IVA ed, inoltre, al controllo della regolarità delle dichiarazioni e della documentazione. 3 La citata norma fondamentale dell'art.9 D.L. n.658/73 consentiva l'autorizzazione del Ministro alla per relazione ad interventi Cassa il Mezzogiorno in straordinari, aventi questi presupposti : il primo riguardava l'oggetto dell'intervento, che doveva concernere la costruzione, l'adeguamento ed il ripristino di reti idriche interne e fognarie e degli impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
il secondo riguardava progetti esecutivi, redatti dai Comuni e dai Consorzi, progetti che dovevano essere disponibili 0, quanto meno, rendersi disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.. La previsione normativa di una autorizzazione, i cui presupposti erano in tal modo articolati, esclude la ipotizzabilità di una sorta di delegazione "in bianco". . A questo punto, va affrontato il quesito relativo 4 alla natura perentoria o ordinatoria di tale termine, fissato recettiziamente con riferimento a quella data. E' ormai ius receptum che per affermare la natura 9 decadenziale di termine previsto per leggeun non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro e univoco, con riferimento allo scopo perseguito ed alla funzione che destinato ad assolvere, risulti, anche il termine è implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto (ex plurimis, Cass. n.9764/95): nella specie, il diritto alle agevolazioni fiscali per 1'IVA. Nel caso in esame, il citato art.9 disciplina un intervento pubblico di tipo straordinario. In particolare, non bisogna trascurare che gli interventi riguardavano le reti idriche interne, le reti fognarie ed i rifiuti solidi urbani : in sintesi, tutti i problemi di salubrità ambientale, che Occorreva affrontare con urgenza nelle Regioni Meridionali. Ed è opportuno evidenziare che il provvedimento (D.L. 3-11- 73, n.658) traeva occasione dalla urgente necessità di attuare "interventi а favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'ag osto e del settembre 1973". Si verte, quindi, nel contesto di interventi una straordinarietàstraordinari qualificati da alquanto accentuata, per cui già l'esaminata disciplina non può essere interpretata nel senso di una previsione 10 ad efficacia con termine dilazionabile (ordinatario), bensì con termine insuperabile (perentorio).
5. Confermativa della delineta esegesi è la disciplina testuale dello stesso art. 9 D.L. n.658/73. Orbene, sono previsti specifici impegni economici, che coinvolgevano sia la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno, sia la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero, con riferimento ad anni preventivamente determinati. E tali impegni erano ben precisati nel loro ammontare massimo, in ipotesiconsentendosi impegni aggiuntivi particolari, ma sempre con il limite temporale del "momento della conversione in legge" del D.L. n. 658/73. Dal complesso delle svolte considerazioni, impostate su argomentazioni testuali e logico-sistematiche, discende concludentemente la natura perentoria del termine del 4-1-74. 6 . Tutto ciò premesso e venendo al piano dei rilievi concreti, deve evidenziarsi che i progetti esecutivi degli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno dovevano essere disponibili ○ rendersi disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.658/73. Questo D.L., peraltro, in forza dell'art. 17 ("Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 11 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentata alle camere per la conversione in legge") era già entrata in vigore in data 8-11-73, essendo stato pubblicato nella G.U. 7-11- 73, n. 287. La legge di conversione (L. 27-12-73, n.868) veniva pubblicata nella G.U. 3-1-74, n.
3. Quindi, i progetti esecutivi dovevano essere stati già approvati alla data del 4-1-74. Data questa а considerarsi in forza dell'art.15 ("Decreti Legge") co.5° L. 23-8-88, n.400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"), che ha sancito che le modifiche apportate al D.L. in sede di conversione "hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente" : e non risulta alcuna diversa disposizione in tal senso. Orbene, è fatto pacifico in causa che, alla data del 4- 1-74, non erano iniziati, né erano disponibili i progetti esecutivi, concernenti i lavori, in relazione ai quali la ditta esecutrice aveva presentato le H fatture, non assoggettate all'IVA del 4 % in quanto considerate come rientranti nelle agevolazioni fiscali. La mancata Osservanza di tale imprescindibile 12 presupposto cronologico (progetti esecutivi disponibili al 4-1-74, data di entrata in vigore della legge di conversione) non consente di riconoscere l'operatività delle speciali agevolazioni fiscali IVA, introdotte dall'esaminata disciplina. . La delibazione delle delineate questioni assorbe 7 ogni altro motivo di censura: in sintesi, il totale diniego delle agevolazioni fiscali IVA rende superflua la disamina delle altre doglianze. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, che si atterrà agli enunciati principi di diritto. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ル Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 26 marzo 2002. 13 Il Relatore Il Prawnранто, будино Dott. Francesco Ruggiero Dott. Gi 1 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14 Presidente ulio Graziadei ཀ བ ་ ། ལྷ བ རྫ སྨ ག ལ ཤ ཤ ཤ GELLERIA 21 GIU. 2002