Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2000, n. 1095
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Sentenza 25 febbraio 2000

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Poiché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nonché di liquidazione dei compensi professionali è esperibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, dovendosi ritenere che le ordinanze in questione, emesse all'esito della procedura disciplinata dall'art. 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, abbiano natura decisoria dal momento che risolvono con carattere di definitività una controversia relativa ad un diritto soggettivo, i motivi di impugnazione proponibili sono limitati alla violazione di legge, rimanendo esclusa, pertanto, la deducibilità del vizio della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il difensore officiato per il patrocinio a spese dello Stato aveva dedotto che il giudice di merito non avesse congruamente esposto le ragioni per cui la parcella era stata liquidata nei minimi tariffari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2000, n. 1095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1095
    Data del deposito : 25 febbraio 2000

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