Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
Poiché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nonché di liquidazione dei compensi professionali è esperibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, dovendosi ritenere che le ordinanze in questione, emesse all'esito della procedura disciplinata dall'art. 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, abbiano natura decisoria dal momento che risolvono con carattere di definitività una controversia relativa ad un diritto soggettivo, i motivi di impugnazione proponibili sono limitati alla violazione di legge, rimanendo esclusa, pertanto, la deducibilità del vizio della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il difensore officiato per il patrocinio a spese dello Stato aveva dedotto che il giudice di merito non avesse congruamente esposto le ragioni per cui la parcella era stata liquidata nei minimi tariffari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2000, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 25.2.2000
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere N.1095
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo FUMU Consigliere N.31391/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'avvocato Francesca CONTE, difensore di DICÈ Vito, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 28 aprile 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile, osserva:
in fatto e in diritto
Con provvedimento del 15 febbraio 1999, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce liquidò all'avvocato Francesca CONTE, quale difensore di DICÈ Vito, persona ammessa al gratuito patrocinio, la somma di lire 4.576.000.
Avverso tale provvedimento il menzionato professionista propose impugnazione, ma il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 28 aprile 1999, respinse il gravame. Ricorre per cassazione l'avvocato CONTE deducendo violazione ed errata applicazione dell'articolo 1 del DM 5 ottobre 1994, numero nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
la ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero liquidato la parcella da lei richiesta applicando i minimi tariffari e senza tenere nel minimo conto della natura, complessità e gravosità della causa, della durata del processo e del pregio dell'opera prestata. Quanto sopra premesso, si osserva che nella fattispecie non ricorre la causa di inammissibilità indicata dal Procuratore generale, secondo il quale avverso il provvedimento di liquidazione in questione non sarebbe possibile proporre ricorso per cassazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che "la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte di appello) - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'articolo 29 della legge numero 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale. (Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione sollevata da tribunale militare nei confronti del tribunale civile che aveva deciso sul ricorso proposto da difensore avverso provvedimento del GIP militare di liquidazione dei compensi professionali in suo favore)" (Cass. pen., Sez. un., 24 novembre 1999, Di Dona, RV 214693; ma cfr. anche: Cass. pen., Sez. un., 26 aprile 1989, Medea, RV 181794). Tuttavia, il gravame deve essere respinto.
Ed infatti, il ricorso in cassazione avverso il provvedimento di che trattasi - in difetto di previsione espressa di tale mezzo di impugnazione - è stato consentito ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ritenendosi che l'ordinanza impugnata abbia in concreto natura decisoria, dal momento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 1996, Somi, RV 204157;
Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 1998, Rosano, RV 211787). Sennonché, la disposizione costituzionale su citata limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge;
e, nel caso di specie, l'avvocato CONTE non ne ha lamentato alcuna, avendo in buona sostanza dedotto solo il vizio previsto dall'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., sostenendo che i giudici del tribunale non avrebbero reso congrua motivazione in ordine alle ragioni per cui avevano liquidato la sua parcella nei minimi tariffari. Ed è, anzitutto, per tale ragione che l'impugnazione proposta dalla professionista non merita accoglimento.
Ma in ogni caso, vale la pena di osservare che la doglianza è destituita di fondamento anche sotto altro profilo: detti giudici hanno, infatti, chiarito che "i compensi liquidati, pur tenendo conto della complessità e gravità del procedimento appaiono adeguati all'attività professionale espletata"; dunque, non corrisponde al vero che gli stessi abbiano omesso di considerare la natura della causa ed il valore dell'opera prestata, in ordine alla quale si sono invece pronunciati, con giudizio di merito sia pure sintetico, ma comunque insindacabile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000