Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
Va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse determinata dal "jus superveniens" costituito dalla legge n. 40 del 1998, e pertanto senza onere di spese e di sanzione pecuniaria, il ricorso per cassazione avverso provvedimento reiettivo di istanza di espulsione formulata, prima dell'entrata in vigore di detta legge - le cui disposizioni hanno abolito tale possibilità - dallo straniero sottoposto a misura cautelare, poiché le norme abrogate avevano natura processuale, configurando solo una possibilità di sospensione della custodia cautelare non incidente sulla posizione dell'interessato di fronte all'ordinamento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/1998, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Piero MOCALI Presidente del 16/6/98
1. Dott. Giovanni SILVESTRI Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N. 3562
3. " Dario DE PASCALIS " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio ON " N. 15141/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EH JU, n. a Basse Santo Su (Gambia) il 14/11/67 e AB HA, n. a Dampha Ilunda (Gambia) il 3/2/61 avverso la sentenza emessa il 30/3/98 dal GIP del Tribunale di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona della dr.Paciotti che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla richiesta di espulsione.
Osserva:
con sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 30/3/98, emessa in esito a giudizio abbreviato, EH JU e AB HA, originari del Gambia, sono stati condannati rispettivamente a 7 anni e 2 mesi di reclusione e lire 50 milioni di multa ed a 7 anni di reclusione e lire 50 milioni di multa per concorso in detenzione e spaccio di eroina e cocaina e false dichiarazioni sulle proprie generalità, e lo Jobaten anche per contraffazione del passaporto e del permesso di soggiorno.
Con la stessa sentenza, depositata il 31/3/98, il GIP avuto riguardo alle esigenze connesse ai presumibili successivi gradi di giudizio e alla dimostrata tendenza dei prevenuti a sottrarsi ai controlli con false generalità di cui si sarebbero potuti avvalere per rientrare in Italia - ha respinto l'istanza di espulsione che gli stessi, in stato di custodia cautelare, avevano avanzato ai sensi dell'art.7 comma 12bis D.L. 416/1989 conv. in legge 39/1990.
Avverso quest'ultima pronuncia, che ha sostanzialmente natura di ordinanza, il comune difensore dei due imputati ha proposto ricorso per cassazione, contestando la pertinenza delle ragioni su cui è fondata.
Rileva peraltro il Collegio che a norma degli artt. 11 e s. legge 6/3/98 n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), entrata in vigore il 27/3/98, non è più prevista la possibilità di espulsione su richiesta dello straniero sottoposto a misura cautelare e che dall'art. 46 comma 1 lett.e) di tale legge gli artt. 2 e s. del D.L. 416/1989 sono stati espressamente abrogati. E poiché - come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62/1994 - le norme abrogate avevano natura processuale, configurando solo una possibilità di sospensione della custodia cautelare non incidente sulla posizione dell'interessato di fronte all'ordinamento penale, con il loro venir meno i ricorrenti hanno perso ogni concreto interesse alla decisione sul gravame. Deve quindi farsi senz'altro luogo alla relativa declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.a) C.P.P., senza onere di spese e sanzione pecunaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 1998